I SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LA DECURTAZIONE PUNTI
4 – I SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LA DECURTAZIONE
La decurtazione si applica ai seguenti soggetti:
- al conducente al momento della contestazione dell’illecito.
- al conducente con patente UE residente in Italia che ha fatto riconoscere la sua patente di guida, che riporta gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento, rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, riconoscimento inserito all’interno dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
- al soggetto patentato comunicato dall’intestatario del veicolo. Nel caso infatti che l’accertamento avvenga successivamente (valutazione di incidente stradale, accertamento tramite misuratore di velocità ecc.) il verbale deve essere notificato all’intestatario del veicolo (persona fisica o giuridica) che pur rimanendo obbligato in solido per la violazione non è responsabile in termini di decurtazione del punteggio ed è “invitato” a comunicare, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, i dati personali e della patente, CQC o CAP tipo KD (se conosciuti) di colui che guidava il veicolo al momento della violazione anche nel caso fosse stato lo stesso intestatario a condurlo.
Nel caso il proprietario sia una persona giuridica spetta al legale rappresentante (o suo delegato) la comunicazione dei dati personali e della patente (se conosciuti) di colui che guidava al momento della violazione.
Nel caso di mancanza di comunicazione, di comunicazione tardiva o di risposta “evasiva”, cioè di dichiarazione di non sapere chi fosse alla guida senza dare un giustificato e documentato motivo, viene applicata a lui stesso la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 126bis comma 2 del codice della strada.
La mancata comunicazione può essere ritenuta giustificata se l’intestatario del verbale documenta di non essere in grado di fornire tale informazione secondo l’utilizzazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Un ricorso nei confronti del verbale, nel caso non sia indicato nel ricorso stesso il nominativo del conducente, può essere un giustificato e documentato motivo ma nulla osta che alla definizione del ricorso l’invito alla comunicazione del conducente possa essere riformulato. Nello stampato per la comunicazione da parte dell’intestatario del veicolo, che viene in genere, allegato al verbale, è prevista una dichiarazione sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida in forma autenticata o con contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma certificata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. Nel caso la firma del nominativo comunicato non sia presente é necessario notificare il verbale di contestazione. L’art. 126bis comma 2 precisa che l’intestatario del veicolo deve “fornire all’organo di polizia che procede” i dati sopra indicati. Questa formulazione è diversa da quella dell’articolo 180 comma 8 del codice della strada che dice “ad uffici di polizia “ che, in questo caso possono essere diversi da quello accertatore e che hanno il compito di trasmettere gli atti al comando procedente. Nel caso del 126bis la dizione è, appunto, diversa e più precisa per cui si è ritenuto che se l’intestatario del veicolo non fornisce i dati all’organo accertatore ma ad altro ufficio di polizia, la responsabilità del mancato arrivo a destinazione della comunicazione rimane a suo carico.
Prassi e dottrina non concordano quando più persone fisiche risultino comproprietarie del veicolo. In tal caso alcuni sostengono che il verbale di contestazione debba essere notificato a tutti i comproprietari e che gli stessi subiranno la stessa sorte salvo che uno degli intestatari invii la comunicazione, cosa che trova concorde chi scrive. Altri sostengono che ad uno solo, il primo, si debba inviare il verbale tra quelli che risultano intestatari del veicolo presso gli archivi elettronici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del PRA.
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r