IL PERCORSO DELLA DECURTAZIONE

3 – IL PERCORSO DELLA DECURTAZIONE

Il momento iniziale parte con una violazione che deve essere:

  • commessa da un conducente maggiorenne (il minore non è considerato come effettivo trasgressore, per mancanza di imputabilità, e delle violazioni ne risponde il genitore, o chi è tenuto alla sua sorveglianza, e quindi la contestazione, o la successiva notifica del verbale, deve essere, necessariamente effettuata nei loro confronti, che devono essere considerati e chiaramente identificati nel verbale come effettivi trasgressori mentre non si applica loro la decurtazione dei punti dalla patente in quanto non hanno partecipato al comportamento Merita far presente che autorevole dottrina sostiene, invece, l’imputabilità, ai fini del codice della strada, del minorenne);
  • da un passeggero minorenne, di cui il conducente è chiamato a rispondere (il passeggero maggiorenne risponde a titolo personale);
  • alla guida di un qualsiasi veicolo a motore, per la cui guida sia obbligatoria la patente o il CIC; se le violazioni che comportano perdita di punti sono commesse alla guida di veicoli che richiedono il possesso della CQC o al CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica a tali abilitazioni anziché alla patente di guida;
  • da un conducente con patente UE che abbia la residenza in Italia e abbia fatto effettuare il riconoscimento per quanto quest’ultimo non sia obbligatorio;
  • riportata nella tabella dell’art. 126bis;
  • che sia contestata direttamente e immediatamente;
  • che non sia accertata direttamente e immediatamente ma che il verbale sia stato notificato all’intestatario del veicolo e dopo aver ricevuto da quest’ultimo i dati personali del conducente;
  • commessa anche da un conducente con patente straniera;

Per applicare la decurtazione del punteggio, la violazione deve essere definita secondo uno di questi passaggi:

– sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta o siano scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta;

– siano scaduti i termini per proporre i vari e possibili ricorsi  e gli stessi siano stati respinti.

Terminati tutti questi passaggi l’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore comunica, per via telematica, entro trenta giorni (Il termine ha carattere ordinatorio e non perentorio per cui un eventuale ritardo non comporta problemi di alcun tipo) i dati personali e della patente del conducente al quale devono essere detratti un certo numero di punti e la motivazione della detrazione stessa, al DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale). La responsabilità  dei dati forniti rimane a carico dell’ufficio dell’agente accertatore e non del DTNAGP.

  • Secondo le istruzioni fornite dall’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ed. 01 Rev. A/08-07-2003), ogni comunicazione deve contenere una serie di dati che appare inutile, qui, riportare.

Nel caso di violazioni penali per le quali é prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto diventati irrevocabili, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica della sentenza all’organo accertatore che deve, entro trenta giorni, darne notizia al DTNAGP.

Per quanto non previsto dall’art. 126 bis CDS, autorevole dottrina ritiene che l’organo di polizia accertatore può procedere ad annullare la comunicazione di un verbale precedentemente inserito per errore o per sopravvenuta conoscenza di situazioni che rendono il verbale non ancora definito.

Nel caso il verbale della violazione venga notificato oltre i termini l’intestatario non ha non solo alcun obbligo di provvedere al pagamento richiesto ma neppure di comunicare il nominativo del conducente.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r

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