Legge contro gli ecovandali in vigore dal 8 febbraio 2024

ecovandali

Dall’8 febbraio 2024 la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2024, sarà in vigore.

Con questa norma, inasprita nelle sanzioni, viene data una stretta a quelle proteste fatte dai così detti ecovandali effettuate imbrattando le opere d’arte ma anche coloro che vogliono lasciare un “ricordo” del loro passaggio in Italia, deturpando monumenti millenari di cui disponiamo.

Il provvedimento introduce una sanzione amministrativa che va da 20.000 a 60.000 euro per chiunque danneggi o renda inutilizzabili parzialmente o totalmente beni paesaggistici, mentre per il deturpamento o l’imbrattamento di tali beni la penalità è meno severa, con multe che vanno da 10.000 a 40.000 euro. Le sanzioni penali stabilite dal Codice penale per i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-duocecies) e per il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-terdecies) rimangono invariati.

La legge 6/2024 stabilisce che se l’autore ha già subito una sanzione amministrativa o penale per lo stesso atto, la nuova sanzione pecuniaria tiene conto di quella già pagata, applicando solo l’importo in eccesso.

Inoltre, le pene per il danneggiamento di cose altrui durante manifestazioni pubbliche (articolo 635 del Codice penale) sono aumentate, così come il massimale della multa (da 103 euro a 309 euro) per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

8 febbraio 2024 la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2024.

L22012024n6

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