Realizzazione discarica e differenza con abbandono rifiuti – Cass. Penale n° 18399/17

E’ la mera occasionalità che differenzia l’abbandono dalla discarica  e  tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l’unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata      alla       definitiva       collocazione       dei       rifiuti       in       loco. Il realizzare una discarica può ben significare allestire o anche destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che la eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell’area a discarica ma non costituisce una condizione assolutamente necessaria.

SENTENZA

  1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 17/6/2016 ha assolto ………… dal reato di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 256, comma 3 lgs. 152\06, disponendo la trasmissione degli atti all’amministrazione comunale per le sue determinazioni in relazione all’art. 255, comma 1 d.lgs. 152\06 e dal reato di cui all’art. 255 del medesimo decreto, contestato per l’inosservanza alle ordinanze sindacali con le quali veniva ordinato lo sgombero dei materiali accumulati, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed il corretto smaltimento dei rifiuti, ritenendo sussistente la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità    del  fatto. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il  Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.
  2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al reato di discarica abusiva, rilevando che il giudice, pur ritenendo provata la materialità dei fatti, avrebbe erroneamente considerato necessario, per la realizzazione di una discarica abusiva, un allestimento di un area con contestuale effettuazione di opere finalizzate al funzionamento della discarica medesima, mentre, al contrario, ciò non sarebbe assolutamente essenziale, anche alla luce della giurisprudenza di  questa Corte, che  richiama.
  3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione  di legge anche in relazione alla ritenuta particolare tenuità del fatto, osservando che il giudice, nel riferirsi  ad  una  “disattenzione  marcata”,  quindi  ad  una  colpa  notevole,  avrebbe evidentemente escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 131-bis pen., da escludersi anche in ragione della pluralità delle violazioni contestate. Insiste, pertanto,   per  l’accoglimento  del  ricorso.

CONSIDERATO  IN  DIRITTO

  1. Il  ricorso     è     fondato      nei      termini      di      seguito       Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che effettivamente il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza delle condotte contestate nella loro materialità, sebbene, nell’ipotesi della realizzazione di discarica abusiva,  ha qualificato il fatto come mero abbandono di rifiuti, il quale, in quanto posto in essere da      soggetto      privato,      configura      un      illecito       amministrativo. Assume il Tribunale che, nel caso in esame, al progressivo accumulo di un consistente quantitativo di rifiuti avrebbero dovuto accompagnarsi, come evidenziato in alcune pronunce di questa Corte, che vengono richiamate, anche opere finalizzate al funzionamento della  discarica,       nella       fattispecie       inesistenti.
  2. Osserva a tale proposito il Collegio che sulla differenza tra discarica abusiva e abbandono di rifiuti questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in due distinte decisioni, di identico contenuto (Sez. 3, 42719 del 10/9/2015, Chiaravalloti U., non massimata; Sez. 3, n. 42720 del 10/9/2015, Chiaravalloti P., non massimata), una delle quali citata anche dal Pubblico Ministero ricorrente, che meritano di essere qui richiamate nel  dettaglio.
  3. Veniva in quell’occasione rilevato, riguardo alla la nozione di discarica, che l’articolo 256, comma 3 punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dall’art. 29-quattuordecies, comma 1 del d.lgs. 152\06, e che tale disposizione deve essere letta in correlazione con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti». Nell’articolo 2, comma 1, lettera g) d.lgs. 36\2003 si rinviene, infatti, una definizione della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un’area «adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti  adibita  allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno». Aggiunge la richiamata disposizione che «sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento  per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno», consentendo così, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da  altre  attività di gestione. Prescindendo dal richiamare le diverse pronunce di questa Corte sulla nozione di discarica, si ricordava anche che si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; Sez. 3, n. 27296 del  12/5/2004,  Micheletti,  Rv. 229062) . Si aggiungeva che la discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.Si ricordava anche come si sia ulteriormente precisato che il reato  di  discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 241533 ; Sez. 3, n. 2485 del 9/10/2007(dep. 2008), Marchi, non   massimata  sul punto).Si osservava, poi, che le condotte sanzionate dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06 riguardano, inoltre, tanto la «realizzazione» che la «gestione» della discarica abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12753 del 5/10/1994, Zaccarelli, Rv. 199385), le quali hanno precisato che la realizzazione «consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.», mentre la gestione «presuppone l’apprestamento di un’area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell’attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per  il  compattamento  dei  rifiuti)  diretta  al  funzionamento  della  discarica». Si rammentava, inoltre, che si è ulteriormente precisato, in un’occasione, come il reato di discarica abusiva possa configurarsi anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Sez. 3, n. 163 del 4/11/1994 (dep. 1995), Zagni, Rv. 200961 non massimata sul punto), precisando anche che questa Corte ha anche chiarito le differenze tra le condotte appena descritte e quelle che configurano mero abbandono di rifiuti, evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3, n. 25463 del 15/4/2004, P.M. in proc.Bono, Rv. 228689).
  1. Veniva conseguentemente affermato il seguente principio di diritto, che va pertanto qui ribadito, secondo il quale è la mera occasionalità che differenzia l’abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l’unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.
  2. Va altresì rilevato come siano condivisibili le osservazioni formulate dal ricorrente in ordine ai contenuti della sentenza “Zaccarelli” delle Sezioni Unite, cui le pronunce menzionate dal Tribunale paiono chiaramente richiamarsi: nella descrizione delle condotte riconducibili alla nozione di realizzazione di discarica abusiva viene fatto riferimento ad opere “di norma” occorrenti per il raggiungimento dello scopo, senza indicarne la assoluta necessità ed elencandole in maniera chiaramente. Pare peraltro evidente che, in tutte le pronunce menzionate, l’intento sia quello di meglio definire le condotte sanzionate in assenza di indicazioni precise rinvenibili nella legge, esigenza maggiormente avvertita antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 36\2003 il quale, come si è già detto, ha fornito utili indicazioni, quanto meno    ai    fini    dell’individuazione    delle    discariche    autorizzate. Nondimeno, non può non rilevarsi come, una volta differenziata la discarica abusiva dall’abbandono, il presupporre, per la configurabilità del reato di realizzazione di discarica abusiva, la necessità di opere finalizzate al suo funzionamento restringerebbe oltremodo ed irragionevolmente l’ambito di applicabilità della disposizione che sanziona tale condotta in tutti quei casi in cui, ad esempio, nessuna opera sia necessaria, presentando il sito prescelto tutte le caratteristiche per essere utilizzato  quale  ricettacolo di  rifiuti. Peraltro, anche il testo della legge sembra tenere presente il risultato della condotta, dunque la “realizzazione” (o la “gestione”) della discarica e non anche le attività che ad essa preludono, le quali, come si è appena detto, non sempre sono necessarie.
  1. Va dunque ulteriormente affermato che il realizzare una discarica può ben significare allestire o anche destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che la eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell’area a discarica ma non costituisce una condizione assolutamente
  2. Quanto al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che effettivamente, come osservato in ricorso, la conclusione del giudice del merito in ordine alla applicabilità dell’art. 131-bis per la seconda imputazione si pone in contraddizione con l’espresso riferimento alla “disattenzione marcata” che avrebbe caratterizzato la condotta dell’imputato, la quale evidenzia un giudizio di gravità della colpa incompatibile con un giudizio  di  particolare  tenuità.Parimenti corretto appare l’ulteriore rilievo effettuato dal ricorrente in ordine alla valorizzazione dello stato di incensuratezza dell’imputato quale elemento dal quale desumere la insussistenza di situazioni ostative alla applicabilità della causa di non punibilità, trattandosi di condizione soggettiva non valutabile  a  tal  fine. Altrettanto correttamente risulta, infine, evidenziata in ricorso la mancata considerazione, in sentenza, della duplice imputazione quale dato significativo ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto, avendo questa Corte escluso che l’indicazione di abitualità cui si riferisce la disposizione in esame presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria, ritenendo praticabile una soluzione interpretativa diametralmente opposta e considerando, conseguentemente, oggetto di valutazione negativa anche condotte contestate nell’ambito del medesimo procedimento, ampliandosi ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell’ulteriore richiamo alle «condotte plurime, abituali e reiterate» (v. Sez. 3, n. 29897 del 28/5/2015, Gau, Rv. 26403401).
  1. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di

P.Q.M.

Annulla    la    sentenza    impugnata    e    rinvia    al     Tribunale     di     Asti. Così deciso in data 16.3.2017

 

di Avv. Rosa Bertuzzi

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