Responsabilità del proprietario dei rifiuti Cass. pen. Sez. III Sent. 17-12-2013 n. 50942

Questo arresto pur inserendosi in una corrente interpretativa che di recente appare tendenzialmente prevalere (Cass. sez. 3, 19 dicembre 2012-26 febbraio 2013 n. 9213, non massimata; Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 36836; Cass. sez. 3, 26 gennaio 2007 n. 21677) nel riconoscere il reato come integrato da una culpa in vigilando attribuibile proprietario, non può definirsi completamente consolidato, esistendo un orientamento, ancora alquanto recente, che contrasta, non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi (Cass. sez. 3, 1 luglio 2002 n. 32158, Cass. sez. 3, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. sez. 3, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008 n. 2477)

Rosa Bertuzzi

(omissis)

1. Con sentenza 3.4.2012 il Tribunale di Belluno ha condannato S.C. alla pena di Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, (deposito incontrollato di rifiuti).
1. Con sentenza del 4 maggio 2012 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da C.B.S. avverso sentenza del 12 gennaio 2010 con cui il Tribunale di Reggio Emilia l’aveva condannata alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 2000 di ammenda per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, per aver realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, su un terreno di sua proprietà.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo lamenta l’insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il decorso del tempo necessario perchè il deposito dei rifiuti potesse qualificarsi temporaneo, con conseguente violazione di legge. Il secondo denuncia vizio motivazionale in ordine alla responsabilità, che la corte territoriale avrebbe attribuito all’imputata solo perchè proprietaria del terreno.
Motivi della decisione
3. Deve anzitutto darsi atto che il reato ascritto alla imputata ha maturato il termine prescrizionale in data 5 giugno 2013. Quel che allora deve essere in concreto verificato è anzitutto l’ammissibilità del ricorso (poichè in caso di inammissibilità originaria esso non è idoneo a instaurare un grado di giudizio, potendosi accertare e dichiarare esclusivamente l’inammissibilità stessa: ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n. 21; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428; Cass. sez. 3, 10 novembre 2009 n. 42839), e, in caso di esito della prioritaria verifica nel senso della ammissibilità, accertare pure che non emergano dai motivi o comunque dagli atti cause di non punibilità riconducibili all’art. 129 c.p.p., comma 2, le uniche cui cede l’obbligo del giudice di legittimità alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale invece anche sulle nullità di rito assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002 n. 17179; S.U. 28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021). Nel caso di specie, il secondo motivo del ricorso appare privo di manifesta infondatezza. Invero, la corte territoriale, a fronte della doglianza dell’appellante sulla mancanza di prova “di qualsivoglia collegamento della medesima con la discarica e, inoltre, qualunque suo contributo di volontà”, ha motivato soltanto sulla qualità di proprietaria dell’area, deducendone la responsabilità per la condotta di terzi che depositino in modo incontrollato rifiuti, e richiamando al riguardo un precedente di questa Suprema Corte in tal senso (Cass. sez. 3, 27 ottobre 2011 n. 45974). Questo arresto, peraltro, pur inserendosi in una corrente interpretativa che di recente appare tendenzialmente prevalere (Cass. sez. 3, 19 dicembre 2012-26 febbraio 2013 n. 9213, non massimata; Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 36836; Cass. sez. 3, 26 gennaio 2007 n. 21677) nel riconoscere il reato come integrato da una culpa in vigilando attribuibile proprietario, non può definirsi completamente consolidato, esistendo un orientamento, ancora alquanto recente, che contrasta, non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi (Cass. sez. 3, 1 luglio 2002 n. 32158, Cass. sez. 3, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. sez. 3, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008 n. 2477). Ciò considerato, superfluo risultando il vaglio dell’ulteriore motivo, il ricorso si configura ammissibile, con conseguente dichiarazione – nulla emergendo dagli atti e dal ricorso stesso che induca inequivocamente alla applicabilità delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2 – della estinzione per prescrizione del reato contestato all’imputata, derivandone l’annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013

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