Statuto Associazione Vigile Amico
STATUTO ASSOCIAZIONE VIGILE AMICO
Articolo 1
(Denominazione)
E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Vigile Amico” con sede in Roma
Articolo 2
(Apartiticità)
L’Associazione Vigile Amico è un’associazione che non persegue scopi di lucro, anche indiretti, ha un carattere volontario, indipendente e democratico e, pertanto, non è legata in alcun modo a movimenti sindacali o a partiti politici.
Articolo 3
(Scopi)
Gli scopi dell’Associazione sono:
= la sicurezza stradale anche con l’elaborazione di proposte, progetti, analisi ed ogni altre utile iniziativa;
= far riacquistare alla Polizia Municipale il suo ruolo centrale ed indispensabile di garante e tutore del fenomeno legato alla circolazione stradale, in tutte le sue forme;
= difendere l’immagine della Polizia Municipale, nella società e sui mass-
= l’educazione civica in ogni sua manifestazione, al fine di offrire ai cittadini un servizio migliore ed una presenza costante che abbiano il significato non solo di repressione di tutte le condotte contrarie alla legge ma anche e soprattutto di solidarietà e di aiuto verso il cittadino;
= difendere e tutelare gli appartenenti alla Polizia Municipale nei loro diritti e nelle loro aspettative al fine di rendere un servizio migliore e sempre più efficiente ai cittadini;
= svolgere azione di stimolo e di proposta, per il conseguimento dei suoi obiettivi, verso gli organi centrali dell’Amministrazione del Comune di Roma e verso tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e organismi privati che si occupino di sicurezza stradale.
Gli scopi dell’Associazione verranno perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri soci. Tali prestazioni dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.
Articolo 4
(Rappresentanza)
Ai fini di cui all’art. 3 l’Associazione agirà quale rappresentante degli Associati, anche con facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Articolo 5
(Durata)
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea come previsto dall’art. 14 del presente statuto.
Articolo 6
(Categorie di soci)
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci :
A. SOCI FONDATORI;
B. SOCI ORDINARI;
C. SOCI AGGREGATI;
D. SOCI ONORARI.
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato luogo all’iniziativa e che sono i firmatari dell’atto costitutivo ed hanno diritto di voto.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche appartenenti ai ruoli della Polizia Municipale in servizio, o che hanno prestato servizio nella Polizia Municipale anche se in pensione.
Sono Soci Aggregati le persone e gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà fissata dal Comitato Direttivo.
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che per loro qualità o particolari meriti abbiano contribuito al perseguimento degli scopi sociali.
I Soci Ordinari ed i Soci Aggregati hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori dal momento della loro iscrizione nel libro Soci.
I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 7
(Modalità di acquisizione e di perdita della qualifica di socio)
L’ammissione alla qualifica di socio, a seguito di richiesta dell’interessato, è di competenza del Comitato Direttivo che decide a maggioranza dei voti dei presenti.
Il rapporto di associazione si scioglie per dimissioni, per morosità, per esclusione e per morte. Il socio viene considerato moroso quando trascorsi 3 mesi, dall’ultimo versamento, non abbia ancora provveduto al versamento della quota associativa.
L’esclusione verrà decisa dal Comitato Direttivo.
Il Socio dimissionario o moroso può chiedere di essere riammesso.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o che contravvenga alle norme dello Statuto.
Articolo 7
(Modalità di acquisizione e di perdita della qualifica di socio)
L’ammissione alla qualifica di socio, a seguito di richiesta dell’interessato, è di competenza del Comitato Direttivo che decide a maggioranza dei voti dei presenti.
Il rapporto di associazione si scioglie per dimissioni, per morosità, per esclusione e per morte. Il socio viene considerato moroso quando trascorsi 3 mesi, dall’ultimo versamento, non abbia ancora provveduto al versamento della quota associativa.
L’esclusione verrà decisa dal Comitato Direttivo.
Il Socio dimissionario o moroso può chiedere di essere riammesso.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o che contravvenga alle norme dello Statuto.
Articolo 8
(Patrimonio)
–
a) dalle quote annuali dei soci, che verranno fissate annualmente dal Comitato Direttivo;
b) da contributi di persone fisiche e giuridiche, Enti, Enti Locali, Regione, Stato;
c) da donazioni e lasciti;
d) dagli acquisti fatti dall’Associazione.
Articolo 9
(Organi dell’associazione)
Organi dell’Associazione sono:
= l’Assemblea
= il Comitato Direttivo
= il Presidente
= il Vice-
= il Presidente Onorario
Articolo 10
(L’assemblea generale)
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Aggregati e dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo mediante avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni consecutivi con l’indicazione della data e del luogo della prima e della seconda convocazione, per lo meno una volta l’anno per sentire la relazione del Presidente e provvedere all’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo. Inoltre, l’Assemblea ogni tre anni, provvederà al rinnovo e/o alla conferma delle cariche sociali e del Comitato Direttivo.
Spetta al Presidente e in mancanza al Vice-
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti; l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
Articolo 11
(Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è costituito da tre a nove membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e nomina nel suo seno il Presidente dell’Associazione, un Vice-
Devono far parte del Comitato Direttivo almeno tre Soci Fondatori o comunque quelli, se inferiori rimasti nel tempo. Ad esso è devoluta sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione.
Il Comitato direttivo attua le scelte politiche e di gestione espresse dall’Assemblea.
Esso delibera anche sulle domande di ammissione all’Associazione; tale potere può essere delegato sia al Presidente sia al Vice-
Il Comitato dura in carica sino a revoca o dimissioni.
Articolo 12
(Presidente – Vice Presidente e Presidente Onorario)
Il Presidente o il Vice-
Esso presiede l’Assemblea generale dei Soci ed il Comitato Direttivo, convoca il Comitato stesso su propria iniziativa o di almeno due dei suoi membri. Vigila sull’attività dell’associazione e realizza le scelte politiche di gestione. Promuove, inoltre, tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi sociali.
Il Presidente Onorario è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, o di almeno due dei suoi membri, tra tutte le persone che abbiano dimostrato particolare attaccamento all’Associazione od abbiano attuato iniziative atte a valorizzare, raggiungere e perseguire lo scopo associativo o che comunque per loro particolari meriti possano rappresentare esempio per gli associati o la cittadinanza in genere.
Articolo 13
(Esercizio sociale)
Gli esercizi sociali dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere approvati entro il 1° semestre successivo dal Comitato Direttivo.
Poichè l’Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione saranno accantonati e destinati alle spese dell’anno successivo.
Articolo 14
(Variazioni dello statuto)
Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto a voto e potrà altresì verificarsi per tutte le altre ipotesi previste dal Codice Civile. I Fondi eventualmente residuati saranno devoluti al Fondo Assistenza dei Vigili Urbani di Roma”
Articolo 15
(Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia di associazioni.