LEGGE 18 aprile 2017, n.48
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle citta', e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli
interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle
periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei
seguenti settori d'intervento:
a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse
nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la
polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale
operative della polizia locale con le sale operative delle forze di
polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di
sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle
attivita' soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori
della polizia locale e delle forze di polizia»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della
necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di
favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale
delle aree interessate».
All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione
degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza
territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di
disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».
All'articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione»
sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e
culturale,», le parole: «siti piu' degradati» sono sostituite dalle
seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono
inserite le seguenti: «della cultura».
All'articolo 5:
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le
seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo
urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego
delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di
controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di
sistemi di videosorveglianza»;
alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite
dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» e' sostituita
dalla seguente: «compresi»;
alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le
seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola:
«cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della
solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di
fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con
enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le
finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra
il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali
indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria
comparativamente piu' rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza
di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle
richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle
medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza»
sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite
le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle
iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per ulteriori
finalita' di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al
comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di
edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da
imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da
associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque
denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o
residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di
sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi
video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a
centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata
convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono
deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che
assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di
manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati
realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo
precedente»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche', ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per il rafforzamento delle attivita' connesse al
controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle
disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente
provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno
precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono
assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite
di spesa individuato applicando le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato
nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui
al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta'
assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui
all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli
istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del
presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese
sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al
presente comma.
2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni
che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente
articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di
cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le
modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite
le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»;
al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7
e' inserito il seguente: "7-bis.», le parole: «assicurare le
esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il
soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono
inserite le seguenti: «nonche' dell'ambiente e del patrimonio
culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare
rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso
particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici
eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» e'
sostituita dalla seguente: «trenta»;
dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i
comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo
unico"»;
alla lettera b):
le parole: «all'articolo 54: 1. il comma 4-bis e' sostituito
dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, il
comma 4-bis e' sostituito dal seguente»;
al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono
inserite le seguenti: «concernenti l'incolumita' pubblica sono
diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli
concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che
favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono
inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;
il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «limitano la libera
accessibilita' e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono
l'accessibilita' e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e'
inserita la seguente: «pecuniaria»;
al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»;
al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti:
«nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole:
«di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite
le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo
la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo
le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del
presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma
1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita'
di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del
territorio».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono
inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle
quali e' stato adottato ed»;
al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all'imposizione
del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all'osservanza del
divieto, imposto dal giudice,»;
al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono
inserite le seguenti: «e l'accesso alle banche dati,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di
accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di
assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di
cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni
pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi
dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e'
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il
quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le
disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30
giugno 2020».
All'articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «priorita' che» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in
situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono
essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in
ogni caso garantiti»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o
meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto
previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni
igienico-sanitarie"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le
parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici
giorni a tre mesi"».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica all'articolo 100 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773). - 1. All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti:
", anche di vicinato,"».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono
inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi
universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili
con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del
destinatario dell'atto»;
al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle
seguenti: «si applicano»;
al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti
al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al
pubblico»;
alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
All'articolo 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove
assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica
dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della
medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate
alle mansioni richieste».
All'articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente
normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «l'obbligo a sostenerne le relative
spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di
sostenerne le spese o di rimborsare»;
alla rubrica, la parola: «Modifiche» e' sostituita dalla
seguente: «Modifica».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). - 1. Il comma 15-bis
dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di
reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del
doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al
titolo VI, capo I, sezione II"».