ISVAP Provvedimento 10 agosto 2010 Modalita’ tecniche di trasmissione dei dati alla banca dati sinistri

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l’art. 7, comma 1, secondo cui l’ISVAP stabilisce con provvedimento le modalita’ tecniche di comunicazione dei dati relativi ai sinistri, Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:

a) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualita’ di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

c) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l’impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio delle assicurazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri;

f) «sinistro»: il sinistro relativo all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

Art. 2 Finalita’

1. Il presente Provvedimento stabilisce le modalita’ tecniche con cui le imprese comunicano i dati relativi ai sinistri alla banca dati sinistri a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento.

Art. 3 Tracciato record

1. Le imprese comunicano in via telematica per ciascun sinistro i dati di cui all’art. 6 del Regolamento secondo il tracciato record cosi’ come definito dal presente Provvedimento e dall’Allegato che ne costituisce parte integrante.

2. Sono previste le seguenti otto tipologie di record contraddistinte dai rispettivi nomi:

Tipologie di record                       Nome del record
Sinistro                                               SINI
Veicoli/Coinvolti/Danni             COLL
Veicoli                                                 VEIC
Coinvolti                                            ANAC
Altre Figure                                      ANFI
Pagamenti                                         PAGA
Dettaglio Danni                               DEDA
Invio 0001

3. L’Allegato definisce la composizione dei singoli record e contiene per ciascun record l’elenco e l’ordine dei campi da alimentare, con la descrizione del relativo contenuto informativo. Per le informazioni codificate sono definiti i valori consentiti.

4. L’ordine di trasmissione dei record del sinistro non e’ predeterminato, purche’ in ogni record sia presente, oltre al codice identificativo del sinistro, la necessaria chiave di collegamento quale l’identificativo del soggetto e/o del veicolo secondo le modalita’ di cui all’Allegato.

5. Ogni trasmissione si conclude con il record di invio che attesta la data e l’ora dell’invio, il codice identificativo dell’impresa ed il numero dei record trasmessi ad eccezione del record di invio stesso.

Art. 4 Standard di codifica dei dati

1. La codifica dei caratteri contenuti nell’invio e’ quella ASCII.

2. Non e’ ammesso alcun carattere di fine file.

3. I caratteri ammessi, l’uso dei caratteri delimitatori di campo ed il carattere di controllo con il quale ogni record deve terminare sono definiti nell’Appendice 1 dell’Allegato.

4. L’ISVAP comunica a ciascuna impresa eventuali variazioni nello standard di codifica dei dati.

Art. 5 Integrazione, rettifica e cancellazione di dati relativi al sinistro

1. Nelle ipotesi di integrazione, rettifica o cancellazione di dati di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 7 del Regolamento, l’impresa provvede alla ritrasmissione di tutti i record relativi al sinistro. I dati ritrasmessi si sovrappongono a quelli gia’ presenti nella banca dati sinistri.

2. Nell’ipotesi di cancellazione di un sinistro erroneamente comunicato l’impresa provvede con le modalita’ stabilite nell’Appendice 3 dell’Allegato.

Art. 6 Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Roma, 10 agosto 2010

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