ISVAP : obblighi informativi alla scadenza del contratto

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 9 agosto 2006 Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale deicontratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I(Disposizioni generali), nonche’ la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II(Esercizio dell’assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –

Codice delle Assicurazioni. (Regolamento n. 4).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare l’attestazione sullo stato del rischio in conformita’ all’art. 134 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
Ritenuta altresi’ la necessita’ di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformita’all’art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti; cio’ al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalita’ di disdetta del contratto R.C. auto ed alle
eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta piu’ consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle
condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la
competitivita’ tra le imprese;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1 Nel presente Regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «imprese» o «assicuratore»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria
della responsabilita’ civile auto nonche’ le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione della
responsabilita’ civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi
dalla responsabilita’ del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
e) «attestazione sullo stato del rischio»: il documento che l’impresa e’ tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono
indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
f) «classe di’ merito»: categoria alla quale il contratto e’ assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata
dall’impresa e correlata alla sinistrosita’ pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita’ della garanzia
prestata;
g) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio
dei sinistri provocati;
h) «regole evolutive»: modalita’ definite dall’impresa relative
alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
i) «sinistro riservato» o «sinistro posto a riserva»: sinistro
per il quale l’impresa ha appostato in bilancio una riserva
corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione
effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover
corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai
sensi della precedente lettera i), per il qualel’impresa, non avendo
effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la
appostazione a riserva;
k) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il
locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di
un canone periodico.

Art. 2.
Obblighi di comunicazione
1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta
almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche
in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di
non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in
cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in
assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato
alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di
adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione,
procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella
comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1
del decreto.

Art. 3.
Contenuto della comunicazione
1. La comunicazione e’ redatta in conformita’ allo schema di cui
all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
la data di scadenza del contratto;
eventuali modalita’ di esercizio della disdetta contrattuale da
parte del contraente;
indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia,
fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Art. 4.
Obbligo di rilascio dell’attestazione
sullo stato del rischio
1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima
della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui
all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di
tariffa secondo la quale il contratto e’ stato stipulato, nonche’ nel
caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero
venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto
l’attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del
presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni
antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il
contratto e’ stato prorogato all’atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano un’attestazione aggiornata e rettificata nel
caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo
all’applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga
successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese
prevedono modalita’ per il rimborso del maggior premio pagato anche
nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia
piu’ in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la
riclassificazione del contratto in corso all’assicuratore che presta
la copertura.
5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle
seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva
all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione
definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti
concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione.
Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora
l’alienante abbia esercitato la facolta’ di risoluzione del contratto
di cui all’art. 171, comma 1, lettera a) del Codice delle
assicurazioni.

Art. 5.
Rilascio di duplicati dell’attestazione
sullo stato del rischio
1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento
al contraente dell’attestazione sullo stato del rischio,
l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente
ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del
veicolo, l’assicuratore rilascia a quest’ultimo un duplicato su
richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si
applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto
di riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria.
3. Il duplicato puo’ essere rilasciato anche a persona delegata
purche’ munita di delega scritta espressamente rilasciatagli
dall’avente diritto nonche’ di copia di un valido documento di
riconoscimento dell’avente diritto.

Art. 6.
Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione
della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente
persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il
contratto e’ stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i
dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale e’ stato stipulato il
contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione
viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del
contratto per l’annualita’ successiva e la classe di conversione
universale come definita nell’allegato 2, nel caso che il contratto
sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni
scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso
di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie
miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli
ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati
con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che
hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva
con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva
con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il
contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di
evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale
facolta’ contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non
corrisposti dall’assicurato;
j) la firma dell’assicuratore.

Art. 7.
Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle
imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualita’, il
periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
della annualita’ assicurativa. Per le annualita’ successive, il
periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza
contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualita’
assicurativa.

Art. 8.
Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio
all’assicuratore – Validita’ dell’attestazione
1. All’atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il
contraente consegna l’attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validita’ dell’attestazione sullo stato del
rischio e’ pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del
contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato
oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della
circolazione, la validita’ della relativa attestazione si intende
posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di
demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
3. Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente
si trovi nell’impossibilita’ di consegnare all’assicuratore
l’attestazione, puo’ comunque provvedervi entro tre mesi da tale
data. All’atto della consegna l’assicuratore riclassifica il
contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione
stessa e calcola l’eventuale differenza di premio risultante a
credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di
scadenza del contratto.
4. In deroga al comma 2 la validita’ dell’attestazione sullo stato
del rischio e’ posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla
scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il
contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel
periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprieta’ da parte
di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto
vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della
circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo
precedentemente assicurato, l’assicuratore classifica il contratto
sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato
del rischio di tale ultimo veicolo purche’ in corso di validita’.
6. Nel caso di trasferimento di proprieta’ di un veicolo tra
coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto
sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione.
La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della
titolarita’ del veicolo che comporti il passaggio di proprieta’ da
una pluralita’ di soggetti ad uno soltanto di essi.
7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di
noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi –
di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso puo’ richiedere
all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione
sullo stato delrischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle
informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di
rischio l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo
veicolo, ove acquisito in proprieta’ mediante esercizio del diritto
di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di
sua proprieta’, previa verifica della effettiva utilizzazione del
veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea
dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto
assicurativo.

Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate:
la circolare ISVAP n. 111 dell’8 marzo 1989;
la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995;
la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000;
la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai
punti da B.2 a B.6;
la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10.
Modalita’ organizzative
1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative
necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino dell’ISVAP. E’ inoltre
disponibile sul sito Internet dell’Autorita’.

Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Roma, 9 agosto 2006
Il presidente: Giannini

Allegato 1
COMUNICAZIONE

1. Informazioni generali

Polizza n. ……………… scadenza: gg/mm/aa
Inserire la seguente frase:
«In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa
l’attestazione sullo stato del rischio; quest’ultimo documento deve
essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto
qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo
con altro assicuratore.».
2. Informazioni sulla disdetta contrattuale

In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di
contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di
disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla
formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari,
inserire la seguente frase:
«Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto
assicurativo per la prossima annualita’ si informa che non sono
previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.».
Negli altri casi:
«Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la
prossima annualita’, si informa che il Suo contratto prevede
l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare
mediante raccomandata o telefax entro quindici giorni dalla scadenza
del contratto al/i seguente/i indirizzo/i….
Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172, comma 1, decreto
legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase:
«Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta
superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei
non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima
annualita’, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o
consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i
seguente/i indirizzo/i….
Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul
premio, inserire la seguente parte:
3. Informazioni sul premio di rinnovo

Inserire la seguente frase:
«Il premio relativo all’annualita’ precedente e’ pari a
Euro …………………..
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima
annualita’ in scadenza e’: Euro …………………..
La differenza rispetto all’annualita’ precedente e’ data dai
seguenti fattori:
+/- Euro YYYYY per variazione tariffaria;
+/- per variazione classe di merito;
+/- per ………………………
Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi
nel corso dell’annualita’ in scadenza, inserire la seguente frase:
«nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati
liquidati n. ……… sinistri:
sinistro n. …. del gg/mm/aa parti: …. importo liquidato:
Euro …. il gg/mm/aa
sinistro n. …. del gg/mm/aa parti: …. importo liquidato:
Euro …. il gg/mm/aa
Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la
societa’ procedera’ a riclassificare il Suo contratto nella classe di
merito ……… corrispondente alla classe CU zz per la quale il
premio relativo per la prossima annualita’ e’ pari a
Euro …………… Tale facolta’ sussiste anche in caso di
esercizio della disdetta contrattuale».
Qualora siano previste garanzie accessorie e’ facolta’
dell’impresa aggiungere la seguente frase:
«Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»
Inserire la tabella seguente

Qualora l’impresa intenda fornire le informazioni
sul premio mediante la propria rete distributiva
ovvero mediante call center, inserire la seguente
parte: 4. Informazioni sul premio di rinnovo
Inserire la seguente frase:
«Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia
per la prossima annualita’ si rivolga al suo agente/punto
vendita/nostro call center ……………. che Le dara’ informazioni
su:
premio di rinnovo R.C. auto, con dettaglio sulle singole
componenti di variazione del premio rispetto all’annualita’
precedente.
In ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet
(www. ) puo’ calcolare e scaricare un preventivo personalizzato
valido per almeno sessanta giorni dalla data di consultazione
(qualora previsto) eventuale facolta’ di rimborso su sinistri pagati
per il mantenimento della classe di merito.
(Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le
garanzie accessorie.».
Allegato 2
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE
DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione
universale (CU) o della classe di merito CIP, l’individuazione della
classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito
riportati.
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA
(di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto
si applica la classe di merito CU 14.
Nel caso di rischi gia’ presenti nel portafoglio dell’impresa:
a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero
di annualita’, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto,
dell’annualita’ in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati,
riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

N. B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali
la tabella della sinistrosita’ pregressa riporta le sigle N.A.
(veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali
sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati
nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualita’ in corso); per ogni
sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo,
cosi’, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
– il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sara’
collocato nella classe 9;
– il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sara’
collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi
per la presenza di un sinistro);
– il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sara’
collocato nella classe 11;
– il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso
anno sara’ collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4
classi per la presenza dei due sinistri);
– il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni
diversi sara’ collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri
+ 4 per due sinistri).
2. Nel caso di veicoli gia’ assicurati presso altra impresa con
clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in
aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il
contratto e’ assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo
conto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del
rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della
classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna
impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da
utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la
classe CU indicata nell’attestazione nella classe di merito interna
liberamente determinata dall’impresa anche attraverso
l’individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad
esempio la sinistralita’ degli ultimi cinque anni).
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE
– REGOLE DI CORRISPONDENZA
Per le annualita’ successive a quella di acquisizione del
rischio, le imprese sono tenute ad adottare un «doppio binario»
(classi interne e classi CU) in modo che nell’attestazione sullo
stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita
in virtu’ dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito
riportata. Cio’ al fine di evitare che, alla luce del variabile
numero di classi interne previste dalle imprese, la liberta’ di’
scelta del consumatore risulti compromessa dall’assenza di chiari ed
espliciti parametri di comparazione.
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di
merito CU per l’annualita’ successiva,

DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE
UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

a) Il contratto e’ assegnato alla classe di merito CU 18 qualora
non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio
complementare o il certificato di proprieta’ ovvero l’appendice di
cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna
dell’attestazione sullo stato del rischio.
b) Nel caso di veicolo gia’ assicurato all’estero il contratto e’
assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente
consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che
consenta l’individuazione della classe di conversione universale alla
stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta
dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello
stato del rischio.
c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia’ assicurato
con forma tariffaria di «franchigia» il medesimo e’ assegnato alla
classe di merito CU risultante dall’applicazione dei criteri
contenuti nella tabella 1.
d) La disposizione di cui alla lettera a), non si applica qualora
il precedente contratto sia stato stipulato presso un impresa alla
quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata
posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di
aver richiesto l’attestazione all’impresa o al commissario
liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli
elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se
il contratto si e’ risolto prima della scadenza annuale, la classe di
merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto e’ assegnato
alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule
tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese
le formule tariffarie miste per durata inferiore all’anno, il
contratto e’ assegnato alla medesima classe di merito CU cui il
contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto
temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU, il contratto e’
assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza,
tale disciplina e’ applicabile anche alle ipotesi di consensuale
risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito
dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso
l’impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta
risoluzione del rapporto che il contraente medesimo e’ tenuto ad
esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
f) Nel caso di trasferimento di proprieta’ tra coniugi in regime
legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a
riconoscere la classe CU gia’ maturata sul veicolo.
g) In caso di mutamento della titolarita’ del veicolo che
comporti il passaggio da una pluralita’ di proprietari ad uno
soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo,
le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul
veicolo.
h) Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova
acquisizione la classe di merito CU attribuita ad un veicolo
consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero
a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese
sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo
invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
i) Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso
proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di
sua proprieta’, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti
circostanze intervenute in data successiva al rilascio
dell’attestazione ma entro il periodo di validita’ della stessa:
– vendita;
– demolizione;
– furto di cui sia esibita denuncia;
– certificazione di cessazione della circolazione;
– definitiva esportazione all’estero;
– consegna in conto vendita;
le imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprieta’ la
medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai
ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di
registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente
alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di
veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto e’
assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei medesimi
criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le
dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi
dell’art. 8, comma 7, del presente Regolamento.

 

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