Provvedimento ISVAP 15/3/2006 Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Provvedimento ISVAP 15/3/2006 (G.U. 20/3/2006 n. 66)
Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «destinatari delle sanzioni»: i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 306, 308 e 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «Servizi dell’Istituto»: i servizi che, secondo l’organizzazione interna dell’Istituto, svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
e) «Servizio sanzioni»: il servizio dell’Istituto che cura la fase conclusiva del procedimento sanzionatorio per la decisione del presidente.

Articolo 2

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio e’ relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione delle norme di cui al decreto ed e’ regolato dalle disposizioni che seguono.

Articolo 3

Avvio del procedimento sanzionatorio

1. I servizi dell’Istituto che nell’esercizio delle proprie competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 predispongono, sulla base della documentazione agli atti, l’atto di contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni.
2. L’atto di contestazione, a firma del vice direttore generale o, in sua assenza o impedimento, di due capi dei servizi di cui alla lettera d) dell’art. 1, e’ notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, dall’accertamento dei fatti. Nel caso in cui venga contestato l’illecito previsto dall’art. 327 del decreto, l’atto di contestazione contiene altresi’ la richiesta al destinatario se intenda avvalersi della facolta’ di cui al comma 1 della stessa norma.
3. L’atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti, le violazioni riscontrate, l’indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 4.
4. La data di notifica dell’atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Articolo 4

Istruttoria del procedimento sanzionatorio

1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell’Istituto memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonche’ richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l’audizione si terra’ entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall’audizione, se successiva, i servizi dell’Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell’Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facolta’ di cui all’art. 327, comma 1, del decreto, la relazione – da trasmettere al servizio sanzioni entro novanta giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell’art. 327 del decreto – dovra’ contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all’irrogazione della sanzione sostitutiva.

Articolo 5

Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio

1. Il servizio sanzioni, verificata la ritualita’ e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente per la decisione.
2. Il provvedimento motivato adottato dal presidente e’ notificato al soggetto cui e’ stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell’Istituto.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6. Si applicano l’art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l’art. 24, commi 5 e 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.

Articolo 6

Termini per il pagamento

1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto e’ effettuato, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento e’ di sessanta giorni se il destinatario risiede all’estero.
Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalita’ di pagamento.

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti sanzionatori gia’ avviati alla data dell’11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive e/o e’ stata richiesta l’audizione senza che essa si sia ancora tenuta, seguiranno l’iter procedurale previsto dal presente regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007.
2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della contestazione possono avvalersi della facolta’ di cui all’art. 328, comma 2 del decreto:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel caso in cui abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al comma 1;
b) entro la data fissata per l’audizione, ove gia’ richiesta nei termini di cui al comma 1.
Nei termini di cui alle lettere a) e b) i destinatari della contestazione, qualora si avvalgano della facolta’ di cui all’art. 328, comma 2 del decreto, inoltrano all’ISVAP copia del documento attestante l’avvenuto pagamento e la dichiarazione di rinuncia al reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.
3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell’11 gennaio 2006 era gia’ stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il servizio sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente dell’Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione del procedimento e’ adottato entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 9

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell’ISVAP. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Istituto.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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