Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie del cds nelle mani dell’accertatore

Dal 1° gennaio 1993, cioè da quando é entrato in vigore il codice della strada attuale (D.L.vo 285/1992) non è più ammesso il pagamento nelle mani dell’agente accertatore come prevede l’articolo 202, ma è lo stesso articolo che apre ad una prima possibilità di pagamento a mani dell’agente accertatore  e ne seguiranno altre, sia nell’articolo 202 che nell’articolo 207, al fine, ovviamente, di garantire il credito.

L’ARTICOLO  202 CDS

L’articolo 202  afferma, testualmente,  che “…… per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.

Precisa, inoltre, che ”il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme bancarie sui versamenti in conto corrente postali o, eventualmente, su quelli  ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. “

Vediamo, ora le aperture , sempre da parte dell’articolo 202 che recita ”Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1”.

Continua l’articolo aprendo ad un’altra possibilità di pagamento della somma nelle mani dell’agente accertatore precisando che …”In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.” Precisa ancora che, in queste occasioni, se l’agente accertatore è dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico, a precisare che il pagamento può avvenire tranquillamente con valuta corrente.

Ma l’articolato va ancora più a fondo affermando che “Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. …….In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. “

L’articolo si chiude con la specifica che il pagamento in misura ridotta non è ammesso per determinati comportamenti o violazioni commesse mentre va ricordato che è consentito il pagamento per la cauzione e che per i pagamenti non si applicano i limiti previsti per le transazioni commerciali e le altre operazioni effettuate con denaro contante.

TABELLA  ARTICOLO 202 CDS

IMMATRICOLAZIONE VEICOLOCONDUCENTE ITALIANO
CONDUCENTE STRA
NIERO
IMPORTO PAGAMENTO IMMEDIATO IMPORTO PAGAMENTO CAUZIONENOTE
ItaliaSiSiMinimo edittale se l'agente è munito di apparecchiatura elettronicaNoPagamento non obbligatorio
ItaliaSiSiMinimo edittale se accertata una violazione dell'articolo 142 c. 9 Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma meno di 60 e c. 9 bis - Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h) commi 9 e 9bis, commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o coseMinimo edittale in caso di mancato pagamento In alternativa fermo amministrativo del veicolo
ItaliaSiSiMinimo edittale se accertata una violazione dell'articolo 148, sorpasso vietato o irregolare, commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o coseMinimo edittale in caso di mancato pagamento In alternativa fermo amministrativo del veicolo
ItaliaSiSiMinimo edittale se accertata una violazione dell'articolo 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o coseMinimo edittale in caso di mancato pagamento In alternativa fermo amministrativo del veicolo
ItaliaSiSiMinimo edittale se accertata una violazione dell'articolo 174, c. 5 superamento del periodo di guida giornaliero o incompleto riposo giornaliero, c. 6 e 7 - superamento del periodo di guida settimanale o incompleto riposo settimanale, commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o coseMinimo edittale in caso di mancato pagamento In alternativa fermo amministrativo del veicolo
ItaliaSiSiMinimo edittale se accertata una violazione dell'articolo 178, c. 5 superamento del periodo di guida giornaliero o incompleto riposo giornaliero, c. 6 e 7 - superamento del periodo di guida settimanale o incompleto riposo settimanale, commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o coseMinimo edittale in caso di mancato pagamento

L’ARTICOLO  207 CDS

L’articolo 207 fa riferimento ai conducenti (di qualsiasi nazionalità, italiani, UE, SEE o ExtraUE) dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE  ovvero muniti di immatricolazione nazionale temporanea (con esclusione dei veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia o dei veicoli stranieri temporaneamente nella disponibilità dei comandi delle Forze alleate in Italia, muniti di apposita targa di riconoscimento caratterizzata dalla sigla distintiva AFI) che se violano una qualsiasi disposizione del codice della strada da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, sono ammessi ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202, con riduzione della sanzione pecuniaria nella misura del 30%, anche in valuta straniera. Anche in questo caso, qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione salvo il caso del veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, nel qual caso la somma da versare a titolo di cauzione, è pari al minimo edittale. Anche in questo caso la mancanza del pagamento della sanzione o del versamento della cauzione comporta il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

TABELLA  ARTICOLO 207 CDS

N.IMMATRICOLAZIONE VEICOLONAZIONALITA'
CONDUCENTE
IMPORTO PAGAMENTO IMMEDIATO IMPORTO PAGAMENTO CAUZIONENOTE
1UE, SEE,
TEMPORANEA
QualsiasiObbligatorio per qualsiasi violazioneMinimo edittaleIn alternativa fermo amministrativo del veicolo
2EXTRA UE O SEEQualsiasiObbligatorio per qualsiasi violazioneMetà del massimo edittaleIn alternativa fermo amministrativo del veicolo

NOTE

 1 – Il pagamento in misura ridotta non è consentito, mentre è sempre consentito il pagamento cauzionale, quando:

– il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi

– ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé;

– la violazione contestata non permette il pagamento in misura ridotta;

per le violazioni previste dagli articoli:

  • 83, comma 6 (adibire ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o violare le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza );
  • 88, comma 3 (adibire al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o violare le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione);
  • 97, comma 9 (circolare con un ciclomotore munito di targa non propria);
  • 100, comma 12 circolare con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta);
  • 113, comma 5 (violare le disposizioni del presente articolo – Targhe delle macchine agricole);
  • 114, comma 7 (circolare su strada delle macchine operatrici) ;
  • 116, comma 13(trasferire la residenza o cambiare abitazione);
  • 124, comma 4 (guidare macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente);
  • 136, comma 6 (conducente con patente extraue o extrasee commetta una violazione che preveda la revoca della patente di guida);
  • 168, comma 8 (trasportare merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettare le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione);
  • 176, comma 19 (violare le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli);
  • 216, comma 6 (durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circolare abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guidare un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata);
  • 217, comma 6 (durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circolare abusivamente con lo stesso veicolo);
  • 218, comma 6 (durante il periodo di sospensione della validità della patente, circolare abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso).

 

2 –  Il pagamento immediato può anche non essere effettuato perché il conducente vuol riflettere sulla contestazione a lui effettuata o anche per poter effettuare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto o perché non possa avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta perché il tipo di violazione non lo consente. In alternativa alle due modalità di pagamento è obbligatorio il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto all’onere previsto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

 3 – Nei casi di violazione delle norme del codice della strada il verbale di contestazione nei confronti dei cittadini stranieri, residenti o non, è redatto in lingua italiana.

4 – Le disposizioni dell’art. 207 si applicano ai veicoli immatricolati all’estero non solo per violazioni alle norme del Codice della strada ma anche per violazione degli artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974).

5 – Il pagamento può essere effettuato in contanti, anche in valuta straniera, se l’agente accertatore e il comando a cui appartiene lo consentono.

6 –  Non si applicano i limiti previsti per le transazioni commerciali e le altre operazioni effettuate con denaro contanti  nel caso di pagamenti nelle mani dell’agente accertatore.

7 – Il verbale, che deve comunque essere redatto qualsiasi sia la soluzione scelta dal conducente. Sul verbale, in caso di pagamento in misura ridotta o nel caso di versamento della cauzione deve essere riportata l’indicazione della somma versata che costituisce quietanza di pagamento, relativa alla sanzione o alla cauzione, e non è sottoposta all’imposta di bollo. Non deve essere rilasciata un’apposita quietanza,  per quanto lo preveda l’articolo 391 del regolamento del CDS in quanto l’articolo 207 del CDS  è stato modificato  prevedendo, fra l’altro, di inserire il pagamento in misura ridotto o quello della cauzione direttamente nel verbale al fine di eliminare un bollettario di ricevute al seguito del personale operante.  L’art 391 del regolamento non è stato modificato e quindi non é applicabile e, del resto, la norma primaria é quella del Codice.

8 – Interessante il caso di violazione che comporta, di per sé, un fermo amministrativo, solo per ricordare che i tempi del fermo amministrativo non si cumulano per cui il veicolo sarà restituito alla fine del fermo più…lungo… in termini di tempo.

9 – Gli Stati UE al momento sono 28 e cioè:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si precisa che per quanto i cittadini della Gran Bretagna abbiano votato per uscire dalla UE, non sono ancora stati compiuti gli atti ufficiali definitivi.

10 – Gli stati della SEE sono: 1 – Islanda, 2 – Liechtenstein, 3 –  Norvegia

11 – L’articolo 207 non si applica ai veicoli:

  • stranieri temporaneamente nella disponibilità dei comandi delle Forze alleate in Italia (AFI), muniti di apposita targa di riconoscimento (caratterizzata dalla sigla distintiva AFI);
  • con targa estera ma appartenenti ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d´Italia.

12 – La somma versata come cauzione non è immediatamente incamerata tra i proventi degli illeciti amministrativi, ma è gestita direttamente dal comando cui appartiene l’agente accertatore, con una sorta di “congelamento” per 60 giorni in attesa che:

  • il trasgressore provveda al pagamento in misura ridotta di quanto dovuto. In questo caso la somma versata come cauzione è restituita al trasgressore tramite apposito verbale da allegare a quello di contestazione;
  • il trasgressore presenta ricorso avverso il verbale di contestazione. In tale ipotesi la somma resta “congelata” in modo che possa essere successivamente incamerata qualora il ricorso sia respinto o, in caso contrario, restituita previa redazione di apposito verbale, da allegare a quello di contestazione.
    Decorso il termine di 60 giorni, senza che il trasgressore si sia presentato per esercitare la facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero senza che sia stato proposto ricorso, la cauzione è incamerata tra gli introiti delle violazioni. In questo caso, se la cauzione prestata:

– corrisponde alla metà del massimo edittale, il verbale si considera definito;

– corrisponde alla somma da pagare in misura ridotta, deve essere iscritto a    ruolo l’importo della metà del massimo previa detrazione dell’imposto versato.

13 – Decorsi inutilmente i 60 giorni, a parte la definizione economica sopra riportata, il veicolo può essere riconsegnato a chi ne ha la titolarità previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

14 – Autorevole dottrina, che chi scrive non condivide, sostiene che, in presenza di un veicolo immatricolato all’estero ed in assenza del trasgressore, nel caso di divieto di sosta, ad esempio, senza la previsione della rimozione forzata, non potendosi applicare la disposizione dell’articolo 207 riferita al pagamento immediato o al versamento della cauzione, appunto per mancanza del trasgressore, si possa passare direttamente al fermo amministrativo del veicolo. Ora, tramite una nota dell’Asaps  si legge che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, rispondendo ad una Prefettura, ha detto che per scegliere fra il pagamento o la cauzione è necessaria la presenza simultanea del trasgressore e dell’organo accertatore per cui, in caso contrario, non è possibile applicare il fermo amministrativo e quindi in caso di violazione occorre seguire la normale procedura del codice della strada.

15 – Pur avendo, fin qui, sempre fatto riferimento al conducente, l’art. 207 non fa alcun riferimento a tale figura ma solo al trasgressore per cui la violazione può essere commessa anche da un passeggero (ad esempio….non indossava le cinture di sicurezza).

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

Potrebbero interessarti anche...