Molti passi carrabili poco regolari = pochi parcheggi

Buongiorno, da tempo la via in cui abito, che peraltro è molto piccola, è disseminata da passi carrabili, un paio sono per delle attività commerciali altri sono di privati. La zona è già molto trafficata e scarseggia di parcheggi, in più l’ultimo passo carrabile che è stato messo, mi pare non sia neanche tanto in regola. Ho un vago ricordo su ciò che ho imparato a scuola guida che diceva che i passi carrabili non possono trovarsi in una posizione di angolo con un’altra strada (caso di cui parlavo poco sopra) e che non ce ne possono essere più di un tot. Ricordo male? E se ho ragione, è possibile procedere per chiedere la cessione di quegli spazi? Grazie

L’articolo 22, codice della strada, prescrive che gli accessi (e anche i passi carrabili) siano autorizzati dall’ente proprietario della strada. Per essere regolarmente autorizzati, i passi carrabili devono rispettare le regole previste dall’articolo 46, regolamento di esecuzione c.d.s.

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.

Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. É consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Non è assolutamente previsto un limite massimo di passi carrabili autorizzabili in una medesima strada.
I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori rispetto ai 12 metri dalle intersezione, ma solo per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento c.d.s. (1993), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento previsto dall’articolo 22, codice della strada.

Nel caso in cui si ritenga, con ragionevole certezza, che i passi carrabili di cui al quesito, non rispettino le disposizioni appena citate, e siano stati erroneamente autorizzati, è possibile richiedere all’ente proprietario della strada che faccia le opportune verifiche per accertare che i passi carrabili siano regolari.

 

Dott. Marco Massavelli
Vice Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)

Potrebbero interessarti anche...