Commento a modifica art. 158 CdS: sosta ricarica auto elettriche

In data 13 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,serie generale n. 10, supplemento ordinario n. 3, il Decreto Legislativo 257 del 16 dicembre 2016, dal titolo “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.

L’entrata in vigore del decreto é prevista dal sito www. Normattiva.it dal 28/01/2017 per quanto l’art. 24 comma 2, reciti testualmente:

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato che il decreto é stato pubblicato il 13 gennaio scorso dovrebbe essere entrato in vigore il 14 gennaio anche se, almeno per quanto ci riguarda da vicino, questa o quella data non sposta il problema più di tanto.

Intanto qual’è il tema di questo decreto legislativo?

Il tema è quello dei combustibili alternativi che sono specificati nell’articolo 2 che dice testualmente:

Art. 2 – I combustibili alternativi comprendono anche:

1) elettricità;

2) idrogeno;

3) biocarburanti, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

4) combustibili sintetici e paraffinici;

5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito

GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;

6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;

E perché ci si interessa di combustibili alternativi? Il perché ce lo spiega l’articolo 1 che afferma che:

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, il presente decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all’articolo 3, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

E’ chiaro che il decreto, molto complesso, andrà affrontato nel suo insieme,  ma c’è da subito l’interesse della polizia municipale perché con l’articolo 17, comma 1, si inserisce una variazione all’articolo 158 del codice della strada:

All’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h) , è inserita la seguente: «h -bis ) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica».

Per chiarezza si riporta l’articolo 158 del codice della strada con l’aggiunta in grassetto:

Art. 158.

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

  1. La fermata e la sosta sono vietate:
  2. a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  3. b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  4. c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  5. d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  6. e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  7. f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  8. g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  9. h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione

«h -bis ) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica».

  1. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
  2. a) allo sbocco dei passi carrabili;
  3. b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  4. c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, ciclomotori a due ruote o motocicli;
  5. d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  6. e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  7. f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  8. g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  9. h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  10. i) nelle aree pedonali urbane;
  11. l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  12. m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  13. n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  14. o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.
  15. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
  16. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
  17. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 338,00 per i restanti veicoli.
  18. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 98,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 a euro 169,00 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Certo che prima di vedere il divieto indicato sopra passerà del tempo e qualcuno si è subito chiesto….ma la segnaletica? Non occorre molta fantasia per creare un giusto divieto. L’installazione di un pannello con la scritta “ Spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica” forse sotto un cartello di divieto di fermata.

Comunque c’è tempo anche perché il successivo comma 2, sempre dell’articolo 17, che si riporta integralmente (clicca qui), concede 120 giorni al MIT per assicurare la regolazione della sosta ai fini dell’uso dei già precisati combustibili alternativi:

Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il Governo, per  il  tramite  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in  termini  di

regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle città, misure di  incentivazione  e  l’armonizzazione  degli  interventi  e   degli obiettivi  comuni  nel  territorio  nazionale  in  materia  di   reti infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi.

Quindi chi scrive si limita solo a riportare una variazione del codice della strada per portarla a conoscenza di tutti, ma la problematica in questione è, come già anticipato, interessante e ci tocca da vicino non solo nella realtà operativa ma nella vita di tutti i giorni.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a riposo

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