Modifica art. 158 CdS: sosta ricarica auto elettriche
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005) (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 – Suppl. Ordinario n. 3)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2017
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005) (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 – Suppl. Ordinario n. 3)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2017
Art. 17
Misure per promuovere la realizzazione di punti di ricarica
accessibili al pubblico
1. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h),
e' inserita la seguente: «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e
alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Governo, per il tramite del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di
regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle citta', misure
di incentivazione e l'armonizzazione degli interventi e degli
obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti
infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli
alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati
e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree
di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici in ricarica.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a
due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad
euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 ad euro 98 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 ad
euro 169 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
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