Decreto Min Trasporti: taratura delle apparecchiature, modalità di segnalazione autovelox
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 giugno 2017
Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale. (17A05179)
(GU n.177 del 31-7-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione; Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni; Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita'; Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita'; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego»; Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non e' necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali e' possibile effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»; Visto l'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il 18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura; Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante «Istituzione del sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA e' stata designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visti gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti dal Governo; Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale; Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' i competenti uffici del ministero, pur in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione; Considerato, in particolare, che per le apparecchiature destinate ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli organi di polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la verifica periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i controlli da eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso e manutenzione; Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei costruttori dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di polizia stradale interessati all'uso dei medesimi; Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti, espresso nella nota n. 300/A/1692/17/144/5/20/3, in data 2 marzo 2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell'adunanza del 21 aprile 2017; Decreta: Art. 1 Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.
Art. 2 Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non gia' previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura con cadenza almeno annuale».
Art. 3 Le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', e le modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4 Le disposizioni del presente decreto, inerenti le procedure per l'approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove approvazioni le cui domande sono presentate a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
Art. 5 L'impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, e' subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Considerato che verifiche di funzionalita' sono comunque eseguite ogni volta che si dispone l'impiego di dispositivi, di apparecchiature e di mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse devono essere eseguite secondo le disposizioni del presente decreto entro il medesimo termine del periodo precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2017 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838
Capo 1 Generalita' 1.1 Ai fini delle presenti disposizioni il termine «dispositivo» si intende come sinonimo dei termini «apparecchiatura» e «mezzo tecnico»; il termine «sistema» si intende come insieme operativo di piu' dispositivi. I dispositivi e i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Nuovo codice della strada (nel seguito «Codice»), e dell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (nel seguito «regolamento»). Oltre a quanto prescritto nel seguito, i dispositivi e i sistemi devono rispondere alle normative di settore per la specifica categoria di strumenti o funzioni in quanto applicabili. 1.2. Essi possono essere approvati per il funzionamento in modalita' istantanea (misura della velocita' istantanea, puntuale o su piccola base), oppure in modalita' media (misura della velocita' media su base estesa); possono inoltre essere approvati anche come idonei al rilevamento in caso di passaggio contemporaneo di piu' veicoli. La procedura di approvazione del prototipo prevede anche verifiche di taratura e verifiche di funzionalita', da eseguirsi anche congiuntamente: a) nel caso di misura della velocita' istantanea: - sul prototipo del dispositivo, sia per la taratura che per la funzionalita'; b) nel caso di misura della velocita' media: - sul prototipo per la funzionalita'; - sul sistema installato su una tratta campione, per la funzionalita' e per la taratura. 1.3 Per «prototipo» deve intendersi, escludendo gli adattamenti verso l'esterno resi necessari dalle condizioni locali di impiego: a) nel caso di misura della velocita' istantanea: - il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante, che concentra in se' le funzioni essenziali tese al rilevamento dell'infrazione; b) nel caso di misura della velocita' media: - il singolo modulo nella sua configurazione invariante, costituito dai diversi elementi assolventi alle diverse funzioni cui e' destinato, replicabile indefinitamente per comporre il sistema. 1.4 L'individuazione del prototipo e' effettuata anche attraverso la documentazione tecnica depositata contestualmente alla domanda di approvazione, ivi compresa la descrizione del software predisposto per l'accertamento della violazione, ed ogni altro elemento ritenuto necessario dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. 1.5 Ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocita' media, deve essere sottoposto a verifica iniziale di funzionalita' e taratura prima di essere posto in esercizio. Dopo un anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o sistema in uso dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura di cui al Capo 2. Capo 2 Verifiche iniziali e periodiche 2.1 Le verifiche di funzionalita' e di taratura sul prototipo devono essere eseguite al fine di determinare l'idoneita' del dispositivo o del sistema a svolgere il servizio richiesto, prima della sua approvazione. Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura devono essere eseguite per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato. Per i dispositivi o sistemi che sono approvati per piu' di una modalita' di funzionamento (ad esempio per velocita' istantanea in modalita' stazionaria o in movimento, con rilevamento in avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocita' istantanea o media, etc.) le verifiche di funzionalita' e taratura devono essere effettuate in relazione alle modalita' di funzionamento del dispositivo o sistema adottate dall'organo di polizia stradale che impiega i medesimi. 2.2 Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformita' ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento. 2.3 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo devono essere eseguite da soggetti terzi accreditati secondo quanto prescritto al punto 2.2. Le verifiche iniziali e periodiche di taratura possono essere eseguite anche dal produttore o dall'utilizzatore, purche' accreditato secondo quanto prescritto al punto 2.2. Nel caso in cui non risultassero accreditati soggetti terzi le verifiche di taratura in fase di approvazione possono essere eseguite anche da produttori o utilizzatori, purche' accreditati secondo quanto prescritto al punto 2.2, e le operazioni di taratura svolte in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organismo unico nazionale ACCREDIA. 2.4 Le verifiche di funzionalita' in fase di approvazione del prototipo sono eseguite secondo le indicazioni del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne valuta l'esito. Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' sono eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica iniziale e periodica di taratura, nel corso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la taratura dello stesso. 2.5 Nel corso delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche) deve essere valutata la precisione delle misure eseguite dal dispositivo o dal sistema, ovvero l'errore di indicazione della velocita' (istantanea o media) rilevata dal dispositivo o dal sistema rispetto ad un idoneo sistema di misura di riferimento, secondo quanto prescritto dai Capi 3 e 4. Per i dispositivi e i sistemi gia' in servizio, per i quali e' gia' operante una procedura di verifica periodica, la verifica di funzionalita' e la taratura secondo le presenti disposizioni deve essere eseguita all'atto della prima verifica periodica utile successiva alla pubblicazione del presente atto. 2.6 Nel corso delle verifiche di funzionalita' (iniziali e periodiche) deve essere valutata la capacita' del dispositivo o del sistema a fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili da parte degli organi di polizia stradale, nelle condizioni di normale impiego su strada aperta al pubblico passaggio, secondo quanto prescritto dal Capo 5. 2.7 Qualora le verifiche di taratura o di funzionalita', rispettivamente in fase di approvazione del prototipo o nel corso delle verifiche iniziali o periodiche, abbiano dato esito negativo, i dispositivi o i sistemi non possono essere approvati, ovvero devono essere posti immediatamente fuori servizio, per essere successivamente ripristinati a cura del produttore, ovvero da soggetto a cio' abilitato, e sottoposte a nuova verifica (iniziale o periodica a seconda del caso applicabile) secondo quanto indicato dai punti 2.2 e 2.3. Analogamente si procede in caso di manomissione di eventuali sigilli, di danneggiamento del dispositivo o del sistema, o di sostituzione o riparazione di elementi della configurazione invariante del dispositivo o sistema essenziali ai fini della misura, e qualora sorga il ragionevole dubbio che gli stessi non siano piu' idonei al servizio. 2.8 Gli utilizzatori dei dispositivi o dei sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', e i soggetti intestatari dei relativi decreti di approvazione, devono mettere i laboratori di taratura incaricati delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche) nelle condizioni di poter eseguire le verifiche stesse. Capo 3 Taratura dei dispositivi operanti in modalita' istantanea (puntuale o su piccola base) 3.1 Per i dispositivi che rilevano la velocita' istantanea le verifiche di taratura devono essere eseguite su un campione di rilevamenti di velocita' uniformemente distribuiti da 30 km/ora a 230 km/ora (oppure nel campo di misura o di utilizzo del dispositivo in verifica), utilizzando sistemi di misura di riferimento in grado di tarare con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%) non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h. I sistemi di misura di riferimento devono garantire la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di misura. 3.2 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio; le velocita' del veicolo in transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con incrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. Per le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, il numero totale dei rilevamenti puo' essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100. 3.3 Le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale: - devono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di dispositivi inamovibili; - possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di installazioni fisse. Le velocita' dei veicoli in transito devono essere distribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta lungo la quale e' installato il dispositivo; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. 3.4 Il dispositivo sottoposto a verifica e il sistema di misura di riferimento devono essere posizionati in modo da eseguire le misure in un punto o in una zona coincidenti, o almeno in punti molto prossimi fra loro. I valori della velocita' rilevati dal sistema di misura di riferimento devono essere espressi in km/ora, arrotondando la seconda cifra dopo la virgola. 3.5 Le verifiche di taratura successive a quella iniziale, eseguite da un laboratorio accreditato come indicato al punto 2.2, possono essere effettuate anche mediante simulazione di passaggi di veicoli a varie velocita'; il sistema di riferimento deve essere in grado di generare velocita' tra i 30 km/h ed i 230 km/h con una incertezza non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h. Le misure devono essere effettuate simulando le velocita' tra 30 km/h e 230 km/h con incrementi di 20 km/h; per ogni velocita' simulata devono essere eseguite tra un minimo di 50 ed un massimo di 100 misure. 3.6 L'indicazione della velocita' fornita dal dispositivo sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del prototipo e di taratura iniziale, deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore all'1% per la media delle misure, ed un errore non superiore al 3% per ogni singola misura nel caso di velocita' superiori a 100 km/h, ovvero a 1 km/h per la media delle misure, e a 3 km/h per ogni singola misura nel caso di velocita' fino a 100 km/h (si veda Tabella 1 riassuntiva). Nel valutare la precisione del dispositivo si deve tener conto dell'incertezza di taratura del sistema di misura di riferimento, come ricavabile dal suo certificato di taratura. 3.7 Nel caso di verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, gli errori di cui al punto 3.6 non devono superare l'1,5% o 1,5 km/h per la media delle misure, e il 4% o 4 km/h per ogni singola misura (si veda Tabella 1 riassuntiva). Tabella 1: Errori massimi sulla indicazione del dispositivo (modalita' istantanea). Parte di provvedimento in formato grafico 3.8 Utilizzando tutte le cifre significative fornite o rilevabili dal dispositivo sottoposto a verifica, e quelle fornite dal sistema di misura di riferimento arrotondate come prescritto al punto 3.4, si procede al calcolo del rapporto tra la misura fornita dal dispositivo e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la terza cifra dopo la virgola, ovvero dell'errore, inteso come differenza tra la misura del dispositivo e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la prima cifra dopo la virgola. Le prescrizioni dei punti 3.6 e 3.7 si considerano soddisfatte quando: a) per la verifica iniziale: - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,030 e 0,970, ovvero gli errori tra -3,0 km/h e +3,0 km/h per ogni singola misura; - la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra 1,010 e 0,990, ovvero di tutti gli errori tra -1,0 km/h e +1,0 km/h; b) per le verifiche successive alla prima: - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,040 e 0,960, ovvero gli errori tra -4,0 km/h e +4,0 km/h, per ogni singola misura; - la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra 1,015 e 0,985, ovvero di tutti gli errori tra -1,5 km/h e +1,5 km/h. 3.9 E' ammesso che l'1,0% degli errori rilevati non rientri nei limiti dei valori prescritti al punto 3.8, purche' i limiti della media non siano superati; in tal caso il numero delle misure potra' essere elevato dal minimo al valore piu' basso necessario per la verifica della percentuale consentita, comunque non superiore ai massimi di cui ai punti 3.2, 3.3, o 3.5. In nessun caso l'errore massimo calcolato deve risultare superiore al 5,0% per velocita' superiori a 100 km/h, o a 5,0 km/h per velocita' fino a 100 km/h. 3.10 Se anche estendendo il numero delle prove fino ai massimi consentiti vengono superati i limiti di cui ai punti 3.6, 3.7 o 3.8, l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il dispositivo non e' idoneo all'impiego. Capo 4 Taratura dei sistemi operanti in modalita' media (su base estesa) 4.1 Per i sistemi che rilevano la velocita' media, le verifiche di taratura devono valutare l'errore di indicazione della velocita' (come rilevata dal sistema gia' installato sulla tratta) utilizzando un sistema di misura di riferimento che garantisca la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di misura, con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%) non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h. 4.2 Nella verifica di taratura in fase di approvazione del prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, il sistema di misura di riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della velocita' media in modo indiretto attraverso la taratura: a) della lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica (come definita al punto 4.3), e b) dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica. 4.3 La lunghezza della base di cui al punto 4.2a) e' definita dal minimo sviluppo geometrico della tratta, computato lungo il bordo destro della corsia di marcia piu' a destra quando ci si trova sul lato destro, e sul bordo sinistro della corsia piu' a sinistra quando ci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di corsie e dal verso di percorrenza come schematicamente rappresentato in figura. Gli estremi della base devono essere individuati, anche mediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente con l'asse del campo di ripresa delle eventuali telecamere. Parte di provvedimento in formato grafico Nota: Per eseguire questa operazione e' necessario quindi non misurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine della tratta ma piu' porzioni di tratta in quanto tra due curve con direzioni diverse (ad esempio una a destra e l'altra a sinistra) sara' necessario spostarsi sul lato opposto. Questa operazione di spostamento puo' essere eseguita in un qualsiasi punto in cui la tratta e' rettilinea tra due curve. 4.4 La lunghezza della base di cui al punto 4.3 deve essere rilevata utilizzando un sistema di misura di riferimento che garantisca la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di misura, con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%), non superiore allo 0,3%. 4.5 Lo sfasamento temporale di cui al punto 4.2b) e' lo scarto di tempo tra i riferimenti (base tempi/orologio del sistema) locali delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica, valutato attraverso la misurazione dello scarto di tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto alla scala di tempi nazionale UTC (IT). 4.6 Le misurazioni di cui al punto 4.5 devono essere eseguite ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno 2 giorni. 4.7 Nella verifica periodica di taratura il sistema di misura di riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della velocita' media: - in modo indiretto come al punto 4.2. L'eventuale taratura della lunghezza della base deve essere ripetuta solo nel caso di modifiche dello sviluppo geometrico della tratta; - in modo diretto, attraverso la taratura della velocita' media rilevata dal sistema oggetto di verifica. In tal caso, le velocita' rilevate dal sistema di misura di riferimento devono essere distribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta interessata: il numero totale dei rilevamenti non deve essere inferiore a 25, impegnando in modo casuale tutte le corsie disponibili. 4.8 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore al 3% per velocita' superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 3 km/h per velocita' fino a 100 km/h. 4.9 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema nelle verifiche di taratura periodiche deve avere un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore al 4% per velocita' superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 4 km/h per velocita' fino a 100 km/h. 4.10 Nel valutare la precisione del sistema come riportato ai punti 4.8 e 4.9 si deve tener conto dell'incertezza di taratura del sistema di misura di riferimento. 4.11 Se vengono superati i limiti dei punti 4.8, e 4.9, l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il sistema non e' idoneo all'impiego. Capo 5 Funzionalita' dei dispositivi e dei sistemi 5.1 Ferme restando le normali attivita' di manutenzione e/o revisione di ogni dispositivo o sistema come previste nei relativi manuali d'uso e manutenzione, le verifiche di funzionalita' dovranno comprendere: - una verifica dell'integrita' del dispositivo o sistema, degli eventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari; - le ulteriori verifiche previste dal produttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, oltre a quanto di seguito indicato. 5.2 In sede di approvazione del prototipo, deve essere verificata la capacita' del dispositivo, o del sistema e dei suoi componenti, di: - attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati; e, in quanto applicabili: - acquisire correttamente le immagini, - classificare i veicoli almeno in macro classi (ad esempio veicoli corti e veicoli lunghi), - riconoscere le targhe dei veicoli rilevati. 5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in sede di approvazione del prototipo, che per le verifiche iniziali e periodiche, potranno essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta al pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria che per la velocita'; e' ammesso che le condizioni sopra descritte si realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento campione. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento 5.4 E' ammesso, per una piu' esatta valutazione dei rilevamenti, ricorrere al contemporaneo impiego di un qualsiasi sistema ausiliario di rilevazione della velocita', installato o messo in funzione anche dopo l'esecuzione di una prima serie di rilevamenti; agli effetti della determinazione della percentuale di mancati rilevamenti, si considerano valide le misure eseguite dopo la sua messa in funzione senza considerare le precedenti. 5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il numero di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per quelle periodiche. Nel caso di funzionamento in modalita' media, ai fini dell'approvazione deve essere svolta una accurata sperimentazione, autorizzata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul sistema installato su una tratta campione, per un periodo di almeno 6 mesi, mentre per le verifiche iniziali e periodiche il numero di rilevamenti deve essere almeno pari a quello indicato al punto 3.3. 5.6 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera inadatto il dispositivo operante in modalita' istantanea che fornisca indicazioni palesemente errate o indicazioni di velocita' sensibilmente differenti dal valore misurato dall'eventuale strumento campione, o nessuna indicazione, ovvero non sia in grado di attribuire le misure di velocita' ai veicoli rilevati per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato; e, in quanto applicabile: a) che non sia in grado di acquisire correttamente le immagini dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato, b) che non sia in grado di riconoscere le targhe dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato, c) che non sia in grado di classificare i veicoli almeno in macro classi per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale effettuato. 5.7 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera inadatto il sistema operante in modalita' media lungo un tratto di strada compreso tra due stazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, se: a) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di acquisire correttamente le immagini e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati, se il sistema e' dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati; b) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di classificare i veicoli rilevati almeno in macro classi, se il sistema e' dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale dei rilevamenti effettuati; c) per l'intero tratto il sistema non sia in grado di operare correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati. Per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di immagini sia rappresentato lo stesso veicolo. 5.8 Le verifiche di funzionalita' sia iniziali che periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli tipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificita' del dispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con le finalita' del documento. Verbali di verifica particolari possono essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo. Capo 6 Dispositivi o sistemi con caratteristiche particolari 6.1 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le presenti disposizioni saranno stabilite specifiche procedure per le verifiche di taratura e funzionalita' da parte del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'organismo unico nazionale - ACCREDIA. Capo 7 Segnalazione e visibilita' delle postazioni di controllo 7.1 Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere presegnalate secondo le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. A tal fine si ritiene adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall'art. 79, comma 3, del regolamento, per la collocazione dei segnali di prescrizione. Distanze diverse superiori possono essere adottate in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi, verificando comunque che non vi siano tra il segnale o i dispositivi, e il luogo di effettivo rilevamento, intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non e' altresi' necessaria in presenza di accessi come definiti dall'art. 44 del regolamento e di diramazioni. 7.2 I segnali stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1 sono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di «fine». Trattandosi di segnali stradali verticali di indicazione, secondo quanto previsto dal richiamato decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, del regolamento, non e' necessaria neppure la loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a piu' corsie. 7.3 Nessuna preventiva segnalazione e' prevista per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in movimento, anche ad inseguimento. 7.4 La visibilita' delle postazioni puo' essere assicurata con la presenza, in prossimita' delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del regolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie. 7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocita', prescritta dall'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi (in cui e' ammesso) di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto e' diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell'art. 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocita', la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione. Poiche' la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla stessa, il chilometro deve essere misurato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di installazione del dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di controllo della velocita' media tenuta dai veicoli tra due stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza minima di un chilometro rispetto al segnale di limite massimo di velocita' imposto lungo il tratto, quando questo e' diverso da quello generale, deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiche' e' in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non vi e' obbligo di rispettare la predetta distanza rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio, etc., ubicate dopo la prima stazione di rilevamento, poiche' i veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al controllo della velocita' media. 7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica nei centri abitati e quando la postazione e' presidiata dagli organi di polizia stradale. Non si applica altresi': rispetto al segnale di limite massimo di velocita' che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocita' uniforme diverso da quello generale di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocita' ripetuto dopo una intersezione quando la velocita' massima consentita e' la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di limite massimo di velocita' su tali rami e' comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocita' anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento. 7.7 Quando il rilevamento della velocita' e' effettuato dal lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante, richiamato al punto 7.4, orientato in modo da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attivita' di controllo e' effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la postazione e' presidiata da organi di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia lungo il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1. 7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalita' e distanze di installazione. Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento e' stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non e' occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicita'. Per la visibilita' della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e 7.7.