Sinistro stradale nel parcheggio del supermercato
Buongiorno, all’interno di un’area adibita a sosta e circolazione di clienti di un supermercato ed una concessionaria, quindi per quanto di mia conoscenza soggetta al CDS, percorro la strada per uscire dalla concessionaria e all’incrocio con la strada di uscita dal supermercato il soggetto alla mia sinistra – impegnato al cellulare – non mi vede e mi viene addosso. Io provengo da destra (nel disegno lettera A e preciso che sull’incrocio ma anche prima non ci sono segnali di stop o dare la precedenza, ne verticali ne orizzontali. Io riporto molti danni circa 2.000 €, mentre B pochissimi. comunque lo schema allegato dovrebbe essere più chiaro di me. Vorrei cortesemente sapere se il provenire da destra mi da ragione e se ho eventualmente un concorso, nel caso un parere sulla sua misura. Ringrazio per la risposta.
NB:Lo stop che si vede nel disegno è per l ‘immissione sulla statale.
RISPOSTA
Da come è descritta nel quesito, l’area sembrerebbe avere le caratteristiche di area aperta all’uso pubblico e quindi è applicabile il codice della strada.
Premesso che in tale sede non è possibile dare un parere certo su una fattispecie della quale non si conoscono i particolari dello stato dei luoghi e del fatto accaduto, in linea generale è possibile solo fornire indicazioni di massima in relazione a quanto descritto nel quesito.
Innanzitutto, non conoscendo con precisione lo stato dei luoghi, non è possibile affermare con certezza che si tratti di strada pubblica: nel caso in cui non lo fosse, il codice della strada non si applicherebbe, ma il sinistro stradale verrebbe definito esclusivamente da un punto di vista della responsabilità civilistica, tenuto conto delle regole generali e dei principi informatori della circolazione, come definiti dall’articolo 140, codice della strada.
Da evidenziare che per una parte predominante della giurisprudenza, un’area come definita nel quesito rientra, di regola, nelle aree soggette a pubblico passaggio e quindi soggette al codice della strada, salve, ovviamente, specifiche eccezioni.
Il codice della strada prevede esclusivamente che gli organi di polizia stradale effettuino i rilevi tecnici del sinistro stradale, consistenti nel rilevare la posizione terminale dei veicoli, i danni subiti dagli stessi, le loro condizioni, assumere le dichiarazioni dei protagonisti e di eventuali testimoni in merito al fatto e, sulla base di tutte queste ed altre informazioni raccolte sullo stato dei luoghi, ricostruire la dinamica del sinistro, verificando se qualcuno dei protagonisti ha commesso una violazione alle norme del codice della strada, che deve essere verbalizzata e sanzionata.
L’organo di polizia stradale non è competente nel dare ragione o torto da un punto di vista meramente civilistico, che compete invece, esclusivamente, alle compagnie assicurative, secondo criteri prestabiliti.
Sicuramente, nel caso di sinistro stradale in cui sia intervenuto un organo di polizia stradale, l’aver accertato una violazione alle norme di comportamento del codice della strada influisce sull’attribuzione delle responsabilità civilistiche; mentre nel caso in cui non sia intervenuto un organo di polizia stradale per i rilievi rende, a volte, più complesso il lavoro delle compagni assicurative al fine di attribuire eventuali responsabilità dal punto di vista civilistico, e di risarcimento del danno.
Non si ritiene quindi possibile, e nemmeno deontologicamente lecito, nel caso di specie, fare una valutazione, non conoscendo, come anticipato, né lo stato dei luoghi, né gli elementi necessari, descritti sopra, al fine di effettuare una obbiettiva ricostruzione della dinamica del sinistro.
Dott. Marco Massavelli
Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)