Quale patente per l’ambulanza privata trasporto conto terzi con autista

Buongiorno vorrei che mi chiariste un dubbio che su internet non sono riuscito a risolvere:
Per condurre un’ambulanza di una società privata immatricolata come autoveicolo per uso speciale – trasporto da noleggio conto terzi con conducente – che tipo di patente è necessario possedere?
Sulla carta di circolazione devono essere annotati che tipo di segnali luminosi e acustici sono stati omologati, tenendo conto che non è adibita a pronto soccorso?
Tenendo conto che effettua trasporti su appuntamento tra ospedali e similari può usare i segnali luminosi ed acustici e andare contromano? E se causa un incidente, anche se l’ambulanza non rimane coinvolta direttamente, può averne responsabilità?
Grazie anticipatamente

Alessandro C.

RISPOSTA

Non sono necessari titoli aggiuntivi per la guida dei mezzi di soccorso in genere; è sufficiente la patente richiesta in ragione della massa complessiva a pieno carico e del numero delle persone di cui è ammesso il trasporto. Di norma per le autoambulanze è sufficiente la patente di categoria B (max 3,5 tonnellate, max 8 persone oltre il conducente).

Se si tratta di un trasporto in emergenza di cui all’articolo 177 cds (con dispositivi supplementari visivi e acustici in funzione) è necessario che il conducente, ai sensi dell’articolo 115, abbia compiuto 21 anni.

Inoltre, se viene effettuato, come pare dalla descrizione, un trasporto di persone come noleggio con conducente, rientrante della legge 21/92, è necessario che il conducente sia anche titolare del CAP di tipo KB, ovvero, in alternativa, della CQC trasporto persone, che associata alla patente di categoria D1 o D consente di effettuare i servizi NCC che si eseguono con il KB.

I dispositivi supplementari devono essere annotati sulla carta di circolazione, previa verifica e autorizzazione dell’Ufficio della Motorizzazione civile.

Non essendo adibita al trasporto in emergenza, come si legge nel quesito, non pare possibile tale impiego; peraltro l’uso dei dispositivi supplementari è ammesso solo se vi è una emergenza, secondo i protocolli locali del 118 e in ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione. Se viene causato direttamente o indirettamente un sinistro, salvo dimostrare l’estraneità del conducente rispetto alle cause, vi sarà sempre una responsabilità civile e/o penale, anche se sono stati utilizzati i dispositivi, perché se è vero che si possono non rispettare le prescrizioni del codice della strada, tale deroga non esime mai dalla responsabilità in caso di incidente.

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    Giuseppe Carmagnini
    Ufficiale Polizia Locale Prato
    Autore www.polizialocale.com

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