Trasporto proprio su autocarro per trasporto conto terzi

Può il proprietario di autocarro immatricolato per conto terzi effettuare dei carichi di materiale per esigenze personali per esempio portare un carico di legna a casa propria?

RISPOSTA

Dalle disposizioni normative di cui al codice della strada (articoli 82 e seguenti) e di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”, si evince che se un veicolo immatricolato per trasporto conto terzi effettua trasporto di cose in conto proprio si possono contestare le seguenti violazioni:

articolo 46, legge 298/74 per i veicoli aventi un peso complessivo superiore a 6.000 kg
articolo 82, Codice della Strada per i veicoli con peso complessivo inferiore/uguale a 6.000 kg.

In deroga alla normativa citata, la circolare del Ministero dei trasporti 27.12.1985, ha previsto che il trasportatore professionale di merci conto terzi può occasionalmente trasportare cose proprie per suo uso esclusivo non connesso ad altra attività imprenditoriale: per tale trasporto dovrà redigere apposito documento di trasporto occasionale in base all’allegato 2, del DPR 783/1977, ed averlo ovviamente a bordo del veicolo, a disposizione in caso di controllo di polizia stradale.

Marco Massavelli
Novembre 2009

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