Non controlla il ciclomotore e cade: sanzionata

Mia figlia – con lo scooter – stava percorrendo in discesa una strada collinare, con velocità forzatamente moderata, essendo una strada tortuosa; appena superata una curva a gomito, le si è presentato un autobus avanzante nella corsia opposta ed un camion sulla sua corsia di marcia, fermo, evidentemente per dare la precedenza dovuta al pullman.
La reazione istintiva è stata quella di frenare e, per qualche motivo, ciò ha causto la sua caduta: tutto questo senza urtare alcun automezzo.
Il conducente del mezzo in sosta ha chiamato i Vigili Urbani i quali, una volta sopraggiunti, hanno elevato contravvenzione a mia figlia per mancato controllo del mezzo.
Mi sembra strano che si possa configurare un’infrazione ogni volta che qualcuno finisce in terra da un motorino o da una bicicletta, se questo non apperta danni ad alcuno dove, in presenza di questi, si deve accertarne la responsabilità.
Ringrazio per una risposta.

Paolo

RISPOSTA

Mi dispiace che sua figlia sia caduta e spero non abbia riportato lesioni serie. Certo è che il codice della strada e le norme di comportamento sono finalizzate alla tutela della vita umana, compresa quella degli stessi conducenti che possono riportare danni, anche senza causarne. Tenga conto che l’articolo 1 del codice descrive le finalità a cui tendono tutti gli articoli successivi, tra le quali proprio la tutela della sicurezza quale finalità, anche di ordine economico, dello Stato. Questo significa, cinicamente, che lo Stato si preoccupa affinchè non solo non vengano causati danni a terzi, ma anche agli stessi utenti della strada che magari, con il loro comportamento non improntato alla massima prudenza, possono riportare lesioni che hanno un costo per la società, soprattutto ove si risolvano in una invalidità permanente. Inoltre, le violazioni possono essere di mero pericolo, senza che sia necessario il realizzarsi del danno che la norma vorrebbe evitare con il suo contenuto general-preventivo. Quindi, il fatto che non sia stato mantenuto il controllo del veicolo, ovvero non rispettata la distanza di sicurezza, prescinde dall’esito di tale comportamento, che potrebbe anche risolversi senza danno alcuno.
Quindi, nel caso in esame, se non viene dimostrato che la perdita di controllo del veicolo è dovuta ad un fatto del tutto imprevedibile e quindi imprevisto, quale causa esterna alla volontà o alla sola colpa del conducente, sussiste la piena responsabilità nella violazione prevista dall’articolo 141 e/o 149 del codice della strada, tenendo anche conto che l’articolo 140 del codice, che sottende a tutte le norme di comportamento, prescrive un comportamento tale che sia sempre evitato il pericolo durante tutte le fasi della circolazione, addiritture prevedendo le sempre possibili imprudente, imperizie e l’inosservanza delle norme da parte degli altri utenti della strada. Quanto poi all’intervento degli organi di polizia stradale, l’accertamento delle violazioni è consequenziale ai fatti dagli stessi accertati, anche se non si sono verificati danni a terzi.
Auguri per sua figlia

Giuseppe Carmagnini
ottobre 2009

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