Minori: nuove elezioni di domicilio – modello

Le recenti modifiche all’art. 162 del codice di procedura penale prevedono che: “l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”, questa disposizione vale anche nel caso in cui l’indagato sia un minorenne, è per questo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano fornisce direttive per i servizi di polizia giudiziaria in merito ad esse, fornendo una circolare ma anche un modello di verbale di elezione di domicilio da utilizzarsi da parte della Polizia Giudiziaria.

Vale la pena sottolineare quanto ribadito dalla Procura minorile di Milano ossia che l’identificazione dell’indagato (con informazione puntuale sul reato per cui è stato avviato il procedimento penale) e la conseguente elezione di domicilio (nonché le successive notificazioni, da attuare preferibilmente a mani dell’imputato stesso), sono attività della massima importanza, da svolgere in modo corretto per non vanificare le indagini, il procedimento ed il concetto stesso di giustizia e di giurisdizione.

Non da meno:

  • la differenza tra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio in quanto con la dichiarazione di domicilio si indica un luogo (casa di abitazione o sede di lavoro) ove ricevere le notifiche ex 157 c.p.p. (comunicazione della propria residenza o abituale dimora), mentre l’elezione di domicilio per le notificazioni è una manifestazione di volontà che implica la designazione da parte dell’indagato di un domiciliatario (difensore o terza persona) che riceverà gli atti e li terrà a sua disposizione.che se la persona invitata a eleggere domicilio e destinataria degli avvertimenti di cui all’art. 161 c.p.p. è uno straniero deve essere
  • che se la persona invitata a eleggere domicilio e destinataria degli avvertimenti di cui all’art. 161 c.p.p. è uno straniero deve essere puntualmente seguito l’art. 143 c.p.p. per cui, quando la conoscenza della lingua italiana non è positivamente accertata, lo straniero ha diritto ad essere assistito da un interprete; l’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art.143 co 5 c.p.p.) e pertanto va sempre designato sin dal primo atto un interprete con nomina di ausiliario di P.G. ai sensi dell’art. 348 u.co. c.p.p.e nel verbale va dato atto che alle operazioni ha partecipato l’interprete e che l’atto è stato dallo stesso integralmente tradotto all’imputato.

 

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