Pagamento parziale: atti successivi
Buongiorno, avrei bisogno cortesemente di una informazione.
L’azienda ATM di Milano mi ha inviato una notifica il 15 febbraio per una multa pagata di 35 euro circa relativa al 18 giugno, da me pagata il 19 agosto. E’ cioè stata pagata il 61° giorno e non entro il 60° come previsto. Entro il 60° avevo diritto al pagamento del minimo, cioè 35 euro, mentre ora mi hanno chiesto di pagarne altri 100. Poichè sono ampiamente trascorsi i 150 giorni utili per la notifica, la stessa ha validità? Sono costretta a pagare ancora, nonostante abbia già pagato? Posso fare ricorso o inviare indietro la notifica? Grazie mille,
Angela
RISPOSTA
L’articolo 202, comma 1, codice della strada prescrive:
“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.
L’articolo 203, comma 3 ,codice della strada, specifica l’ammontare della sanzione per il caso di mancato pagamento entro il 60° giorno:
Ricorso al prefetto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Il successivo articolo 206, codice della strada, stabilisce:
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.