ANCI: nota esplicativa sulle modalità parcheggio a pagamento
Riferendosi alla recente giurisprudenza e a quanto stabilito nella recente normativa la nota spiega che, attendendo l’emanazione dei previsti decreti ministeriali, l’assenza di apparati sia fisici che virtuali di pagamento a mezzo di carte di credito e di debito (bancomat) non esonera gli utenti dal pagamento delle soste statuite in questi termini, prevedendo in tal caso comunque la sanzione amministrativa stabilita nel Codice della Strada.
NOTA INTERPRETATIVA
PAGAMENTO ELETTRONICO NELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO SULLE QUALI LA SOSTA DEI VEICOLI È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA COME PREVISTO DAI COMMI 900 E 901 DELLA LEGGE N. 208/2015 (Legge di Stabilita’ 2016)
Premessa
Questa nota intende chiarire alcuni punti di criticità in relazione ai commi 900 e 901 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) in materia di pagamenti elettronici, con particolare riferimento alle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta di cui alla lettera f), comma 1 dell’art. 7 del Codice della Strada.
Le disposizioni di riferimento sono:
art. 1, commi 900 e 901 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016)
art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
art.7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
In particolare, il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 179 del 2012, modificato dal comma 900, art, 1 della Legge di stabilità 2016, stabilisce che “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica…”.
Il comma 901, art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha disposto l’estensione di tale disposizione dal 1 luglio 2016 anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta nelle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma (art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada).
Si ricorda infine che il comma 900 ha inserito all’art. 15 del D.L. 179 un nuovo comma 4-bis che ha previsto entro il 1° febbraio 2016 l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, contenente le regole di armonizzazione con il
regolamento UE n. 751/2015, al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero inferiore a 5 euro. Il Regolamento UE, in vigore in Italia dal 9 dicembre 2015, stabilisce un tetto massimo alle commissioni interbancarie pari allo 0,3% del valore dell’operazione per le carte di credito e allo 0,2% per i pagamenti via bancomat.
Ad oggi, tale decreto non è stato ancora emanato.
Dallo stesso decreto si attendeva, inoltre, che venisse meglio definito il concetto di “impossibilità tecnica” degli adeguamenti richiesti.
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Il quadro normativo così delineato impone alle amministrazioni di adeguare i sistemi di pagamento per la sosta tariffata (in particolare, parcometri e casse automatiche degli impianti a barriere) entro il 1° luglio 2016, pur non fornendo tutti gli elementi attuativo previsti dalla legge.
Nel condividere l’esigenza di incentivare la diffusione della moneta elettronica, si ritiene che il suddetto obbligo di predisposizione dei lettori nei parcometri, casse automatiche ed impianti a barriera, non possa essere indipendente dalla realtà operativa in cui è strutturato il servizio pubblico di sosta nelle città e nel quale sono collocate le aree tariffate ed i parcheggi e, di conseguenza, gli strumenti per il pagamento. Va tenuto conto dell’effettiva esigenza di assicurare un equilibrio economico-finanziario laddove gli investimenti saranno difficilmente ammortizzabili e le risorse saranno difficilmente reperibili, al fine di evitare potenziali danni economici.
Nelle città dove esistono i pagamenti con sistemi che utilizzano i cellulari (cosiddetti “mobile payments”), si ritiene assolto l’obbligo di legge, pur in assenza di lettori fisici di carte di debito e credito, in quanto le carte virtualizzate sottostanti alla modalità di pagamento “mobile payment” devono considerarsi coerenti con la finalità e gli obiettivi della norma.
Il decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal comma 900 della Legge di stabilità 2016 dovrà altresì prevedere le regole di armonizzazione con il Regolamento UE 751/2015 (tra le quali è comunque auspicabile l’esplicita trattazione del mobile payment), nonché la definizione del concetto di “impossibilità tecnica” degli adeguamenti richiesti.
Infine, si ricorda che l’eventuale assenza di disponibilità di sistemi di pagamento con carte di credito/debito (fisiche o virtuali), nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 4-bis, art. 15, del D.L. 179/2012,
non esime gli utenti dal rispetto delle norme del Codice della Strada: il mancatopagamento si trasforma in una sanzione che può essere emessa della Polizia Municipale o da Ausiliari della Sosta specificatamente nominati dal Sindaco.
A cura dell’Area Relazioni internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione civile
Responsabile Antonio Ragonesi
Roma, 18 maggio 2017
Prot.n.102/SIPRICS/AR/-17