La sosta deve poter essere pagata con il bancomat: la sanzione è nulla

Primi interventi giurisprudenziali sul tema del pagamento della sosta (strisce blu) mediante bancomat e carte di debito.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 901, aveva stabilito che:

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901. Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata

La norma citata prevede che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Quindi ciò significa che dal 1° luglio 2016, i dispositivi di cui alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 7, codice della strada, avrebbero dovuto accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Quali dispositivi? Quelli di controllo di durata della sosta, installati in apposite aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante tali dispositivi, individuati, previa deliberazione della giunta comunale (articolo 7, comma 1, lett. f), codice della strada).

E cosa succede oggi, ormai quasi un anno dopo il 1° luglio 2016, nel caso in cui un soggetto posteggi il proprio veicolo in un’area destinata al parcheggio sulla quale la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante i dispositivi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), codice della strada, e tali dispositivi non abbiano ancora la possibilità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, e tale soggetto voglia pagare con carta di debito? La sanzione applicata è regolare?

Il giudice di pace di Fondi (LT), con la sentenza n. 16, del 18 gennaio 2017, ha statuito che il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 157, commi 6 e 8, codice della strada, è nullo.

Gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati per il pagamento con bancomat o carta di credito, possono ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere sanzionati, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all’obbligo del pagamento della sosta, salvo che il Comune, che non sia in regola con il disposto di cui all’articolo 1, comma 901, legge n. 208/2015, non dimostri di non aver potuto ottemperare all’obbligo di adeguamento dei dispositivi per “oggettiva impossibilità tecnica”.

3 maggio 2017

di Marco Massavelli
Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

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