I termini di pagamento di una sanzione: il parere della Corte Costituzionale

Il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo.
L’opponente si era rivolto al Giudice di Pace avverso una cartella esattoriale per una sanzione relativa ad una violazione del codice della strada, della quale ha chiesto l’annullamento, affermando di aver pagato la sanzione con bonifico bancario mentre l’amministrazione opposta ritiene tardivo il pagamento, poiché concretamente pervenutogli dopo la scadenza del termine.

IL PROBLEMA

Prima di andare a vedere cosa ha stabilito il Giudice di Pace di Palermo prima,  e cosa la Corte Costituzionale poi, affrontiamo il caso dall’inizio e cioè dal momento in cui un utente della strada commette una violazione al codice della strada che le viene contestata direttamente o tramite notifica del verbale. Quando scadono i termini di pagamento?

 Ce lo dice il comma 1 dell’art. 202 del Codice della Strada, appunto.

art. 202 CdS comma 1
1 – Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Il comma 2 fornisce ulteriori precisazioni:

art. 202 CdS comma 2
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico

Ora, chi scrive, nel momento in cui il “problema” è venuto a galla si è sentito sicuro di fare un’affermazione senza ombra di smentita. Forse perché il sottoscritto viene da una formazione umanistica ha riletto i due passaggi riportati sopra dove è scritto, in italiano, che il trasgressore deve effettuare il pagamento, sia esso nella forma minima che nella forma ridotta, ENTRO, i sessanta o i cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Ed ENTRO sta a significare che, tolto il giorno della contestazione o della data di notifica, si conta fino a sessanta o fine a cinque e quello è l’ultimo giorno utile per il pagamento senza dover pagare, poi, una somma più consistente. Del resto, nei verbali chi scrive non ha mai letto alcuna disposizione diversa se non scarne indicazioni per effettuare il pagamento e cioè la possibilità di pagare tramite posta, banca o tabaccaio ecc.

Il “problema” accennato prima è stato, invece, quello che non solo era necessario che il trasgressore pagasse “ENTRO” quella data ma che l’importo pervenisse alla pubblica amministrazione “ENTRO” quella stessa data. Come faccia il trasgressore a sapere i tempi che intercorrono fra il suo pagamento e quello della ricezione da parte della Pubblica Amministrazione, non è dato sapere ma secondo chi scrive non è proprio tenuto a saperlo. In tempi non troppo lontani si riscuoteva sulla strada e in ufficio con normali bollettari e poi, nei tempi previsti dal regolamento interno, venivano versati sul conto corrente dell’Amministrazione. Né è dato sapere se la posta immette l’importo nel momento in cui le viene versato direttamente sul conto corrente dell’Amministrazione cui si riferisce e la stessa cosa vale per la banca. Di più, per conoscenza diretta, una banca che riscuote per conto di un comune versa gli importi della settimana tutti i venerdi, dopo la chiusura.

Comunque il problema nacque quando diventò uso comune effettuare i pagamenti con l’home banking dove si ha contezza (solo in questa occasione) di quando l’importo perverrà alla Pubblica Amministrazione. Ma chi versa ha versato “ENTRO” i giorni stabiliti rispettando l’articolo 202 e quindi ……

Non era così e il ministero dell’Interno, consultatosi con quello dell’Economia,  stabilì il 14 gennaio 2016, con la circolare 300/A/227/16/127/34, che i pagamenti “elettronici” dovessero avere effetto solo dal giorno in cui venivano effettivamente accreditati.

Chi scrive ritiene che le circolari non siano legge ma spesso chiariscono alcune sfaccettature, servono a seguire una certa pratica dalle Alpi alla Sicilia e quindi vanno seguite anche se a volte non si condividono e del resto anche il Ministero ha fatto, a volte, passi indietro.

Ma certamente la circolare ministeriale non può essere conosciuta da tutti i trasgressori che leggono il verbale dove si dice “ENTRO” e a quel termine si attengono.

E’ chiaro, quindi, che specie per il pagamento entro cinque giorni l’importo, pagato con home banking, arrivava oltre i cinque giorni e siccome oggi é tutto computerizzato, il programma lo registrava in data diversa e successiva dal pagamento, per cui non “accettava” il pagamento stesso come avvenuto in regola e la pratica andava avanti come pagata parzialmente con tutto quello che ne conseguiva.

Ma che il problema esistesse era chiaro dal momento che la Legge 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87) di conversione del  D.L. 18/2016, all’articolo 17-quinquies ha precisato che “Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada si interpretano nel senso per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento “.

Quindi chi effettua i pagamenti home banking vede la data di accredito e verifica se il pagamento pervenga o meno nei termini per cui basta verificare che dal momento del pagamento non ci siano giorni festivi perché questi fanno slittare i termini.

L’INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE

Nel fatto in questione la Pubblica Amministrazione ha ritenuto che il pagamento non fosse pervenuto nei giorni indicati e quindi ha chiesto “il resto” al trasgressore che si é rivolto al Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace ha sostenuto, nella sua remissione:

– che la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento con bonifico determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi esegua il pagamento scegliendo tale modalità e chi si avvalga, invece, del versamento in conto corrente postale; nel primo caso, infatti, il debitore avrebbe a disposizione un termine inferiore a quello previsto dallo stesso art. 202, poiché l’adempimento si verificherebbe con l’accredito della somma nel conto corrente dell’ente creditore; viceversa, l’art. 4, comma 6, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) prevede l’immediato effetto solutorio del versamento in conto corrente postale;
– che la riduzione del termine, oltre a non essere quantificabile da parte del debitore, essendo variabile in base ai meccanismi telematici dell’istituto erogante, sarebbe tale da creare incertezza sulla tempestività dei pagamenti; inoltre, la disparità di trattamento rispetto ai pagamenti effettuati con versamento in conto corrente postale sarebbe resa più evidente dalla circostanza che anche in caso di pagamento tramite bonifico bancario si verificherebbe, immediatamente dopo l’effettuazione della operazione, il contestuale prelievo della valuta dal conto corrente del debitore;

Per questa ragione quindi, come riportato sopra, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimità costituzionale.

L’OPPOSIZIONE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

 E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Ha precisato, fra l’altro, che l’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 ha chiarito, con una norma d’interpretazione autentica, che il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’art. 202 del codice della strada si interpretano nel senso che – per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale – l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Pertanto, chi scelga di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario non avrebbe a disposizione un termine inferiore rispetto a chi scelga di effettuare il versamento in conto corrente postale, essendo consapevole del termine previsto per l’effetto solutorio del bonifico, il quale si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento; in questo modo, il pagamento mediante bonifico sarebbe stato equiparato alle altre modalità di pagamento, e non si determinerebbe alcuna lesione per il soggetto obbligato, in funzione della modalità solutoria prescelta.

L’INTERVENTO DELLA PARTE

La parte ha invece sostenuto:

  • che laddove, come avvenuto nel caso di specie, il termine di pagamento della sanzione venga a scadere nelle giornate di venerdì o sabato ed il debitore effettui il bonifico in quelle giornate, potrebbe accadere che la somma non sia ricevuta dal beneficiario prima del mercoledì successivo, laddove l’istituto bancario del debitore sia operativo soltanto dal lunedì; in questo caso, potrebbero decorrere più dei due giorni previsti dall’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016;
    – che, con riferimento al caso in esame, il debitore – effettuando il pagamento con bonifico bancario – avrebbe avuto a disposizione un termine inferiore e non determinabile ex ante, in quanto l’effetto solutorio dipenderebbe dai tempi di lavorazione di ciascuna banca, la quale potrebbe eseguire il trasferimento di denaro anche diversi giorni dopo la richiesta del debitore; ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi paghi con versamento in conto corrente postale o bancario, il quale potrebbe avvalersi dell’intero periodo di tempo previsto per il pagamento;
    – che, ad avviso della parte privata, la giurisprudenza costituzionale avrebbe desunto dal principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., un «generale canone di coerenza dell’ordinamento normativo» (sono citate le sentenze n. 204 del 1982 e n. 25 del 1966), suscettibile di modulazioni a seconda delle molteplici realtà normative; dal principio di eguaglianza formale sarebbe possibile ricavare anche un generale principio di non discriminazione, il quale risulterebbe violato «anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (viene citata la sentenza n. 15 del 1960);
    – che l’eguaglianza formale, ancorché non imponga un obbligo di adottare differenziazioni normative, richiederebbe ragionevoli criteri di differenziazione, che nel caso in esame dovrebbero consistere nella previsione di termini differenziati di adempimento dell’obbligazione, in funzione del metodo di pagamento utilizzato.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte, con ordinanza n. 79/17, a parte alcune considerazioni che esulano dal problema spicciolo afferma:

  • che tale disposizione (art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 ) stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, che tali disposizioni «si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento»;
    – che, pertanto, a causa di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, il rimettente erra nel ritenere inesistente una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada;
    – che l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, così da determinarne, anche sotto questo profilo, la manifesta inammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 60 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 e n. 136 del 2016, n. 209, n. 115, n. 90 e n. 27 del 2015);
  • per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo.

CONCLUSIONI

Il problema, quindi, in questo momento, si chiude qui. Resta valido e da tener presente il fatto dei due giorni di tolleranza anche se non mettono sempre al sicuro perché il gestore del servizio bancario può fissare un orario di cut-off, cioè di “chiusura” del servizio verso la fine giornata operativa (di solito fra le 15 e le 17), in modo tale che un ordine di pagamento effettuato oltre quell’orario vada considerato come ricevuto dal gestore il giorno dopo e quindi l’accredito arriverà un giorno dopo rispetto a quello che il cittadino sarebbe in buona fede portato a pensare, oltre al fatto che i due giorni di cui si parla sono da intendersi come «giornate operative» quindi, come già detto, attenzione ai weekend e alle festività. Non è da sottovalutare neppure il caso di malfunzionamenti del sistema, errori di digitazione o blocchi dovuti al fatto che una carta di credito sia scaduta o un plafond è stato superato anche se questi ultimi sono, ovviamente, problemi spiccioli del singolo cittadino e nulla hanno a che vedere con le norme fin qui esaminate.

Ma, da ultimo, merita ricordare un altro comma dell’articolo 202 del cds.

art. 202 CdS comma 2bis
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti. di pagamento elettronico.

Dalla lettura dell’articolo si evince che un agente accerta una violazione e riscuote la sanzione riportando il pagamento direttamente in calce al verbale e mettendo “in tasca” i soldi. A fine servizio versa al comando l’importo introitato. Certo il trasgressore ha pagato e l’agente ha riscosso ma quando questo importo sarà incamerato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipende l’agente? Quanto meno il giorno successivo. Il comma termina precisando che se l’agente accertatore è dotato di idonea apparecchiatura il trasgressore può effettuare il pagamento anche mediante pagamento elettronico. In quel caso l’importo accede direttamente alla Pubblica Amministrazione ma ma comunque con disponibilità dal giorno successivo ma quanti agenti ne sono dotati? Una riposta certa non c’é ma si ritiene che la dotazione non sia molto diffusa.

Sembra a chi scrive, quindi, che il problema sia, comunque, minimale e che, comunque, non sia stato risolto completamente.

LEGGI LA SENTENZA

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
maggio 2017

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