Disciplina approvazioni dispositivi di controllo della sosta – parcometri
approvazione dispositivi sosta
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2023
Disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri).
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266 del 14/11/2023)
In vigore dal 15/11/2023
IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l’autotrasporto
Visti gli articoli 7 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto l’art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 2233, del 7 luglio 1994, che ha fornito istruzioni circa l’approvazione o omologazione dei dispositivi secondo la normativa previgente;
Vista la norma tecnica non armonizzata UNI EN CEI 12414:2001 «Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli – parcometri – requisiti tecnici e di funzionamento»;
Vista la norma tecnica non armonizzata UNI EN 12414:2020 «Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli – requisiti e metodi di prova per un parcometro»;
Considerato che la norma tecnica UNI EN CEI 12414:2001, assunta da questa direzione generale come propria specifica tecnica di riferimento per la valutazione dei requisiti costruttivi e funzionali dei dispositivi di controllo di durata della sosta, al fine della loro eventuale approvazione, è stata sostituita dalla norma tecnica UNI EN 12414:2020, entrata in vigore il 24 settembre 2020;
Considerato che si è reso necessario aggiornare le procedure di istruttoria anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo, assumendo a far data dalla sua entrata in vigore la norma tecnica UNI EN 12414:2020 come propria specifica tecnica di riferimento ai fini della valutazione dei requisiti costruttivi e funzionali dei dispositivi di controllo di durata della sosta relativa alle istanze di approvazione pervenute successivamente a tale data;
Ritenuta l’esigenza di disciplinare il regime transitorio delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta, in relazione all’evoluzione della norma tecnica di riferimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190 modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 169540 del 11 maggio 2023, acquisita al prot. n. 11005 del 12 maggio 2023, che indica la necessità di notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di decreto relativo alla disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);
Vista la nota n. 206253 del 20 giugno 2023, acquisita al prot. n. 14569 del 21 giugno 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l’avvenuta notifica alla Commissione europea in data 19 giugno 2023 n. 2023/0378/IT -T40T del progetto di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);
Considerato che con nota n. 291856 del 26 settembre 2023, acquisita al prot. n. 20894 in medesima data, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che nel periodo di tre mesi dall’avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017 di adeguamento della direttiva (UE) 2015/1535, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell’Unione europea;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina il regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui all’art. 7, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 rilasciate in riferimento a diverse norme tecniche di settore.
2. Il presente decreto si applica a tutti i dispositivi di controllo di durata della sosta approvati o da approvare.
Art. 2
Validità delle approvazioni
1. I decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta emanati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020 mantengono la loro validità, e costituiscono condizione sufficiente ai fini della commercializzazione dei dispositivi, fino alla data del 31 dicembre 2025.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta che hanno ottenuto solo una estensione di approvazione in riferimento alla UNI EN 12414:2020, relativa alla modifica di uno o piu’ componenti.
3. I dispositivi di controllo di durata della sosta già installati, approvati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020, possono continuare ad essere utilizzati, gestiti e manutenuti, dalle amministrazioni locali o ad opera di terzi dalle stesse incaricati.
Art. 3
Riesame dei decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta in riferimento alla norma tecnica previgente
1. Le approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta possono essere riesaminate, a seguito di specifica istanza da parte dei titolari delle approvazioni rilasciate esclusivamente in riferimento alla norma tecnica UNI EN CEI 12414:2001, al fine di ottenere la conferma del decreto di approvazione in riferimento alla norma tecnica UNI EN 12414:2020.
2. Per presentare istanza di riesame del decreto di approvazione dovranno essere prodotte le certificazioni della conformità ai requisiti integrativi previsti dalla norma tecnica in vigore.
3. L’eventuale conferma di approvazione può richiedere di apportare modifiche al prototipo depositato presso questa Direzione generale.
4. L’approvazione ministeriale e/o la conferma di approvazione non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2023
Il direttore generale: Di Santo
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 3568