Obbligo dell’assicurazione RCA – Anche i veicoli in luogo privato devono essere assicurati

Luogo privato obbligo assicurazione RCA
Luogo privato obbligo assicurazione RCA

Luogo privato obbligo assicurazione RCA

Le modifiche intervenute al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private, in vigore dal 23 dicembre 2023 per effetto del DLG n. 184/2023, hanno reso obbligatoria la copertura assicurativa anche per i veicoli che si trovano in luoghi privati. Vediamo quali sono gli obblighi fatti salvi le prossime circolari esplicative che interverranno.

Hanno l’obbligo di assicurazione RCA i veicoli con propulsione meccanica e velocità superiore a 25 km/h (peso netto inferiore a 25 kg) o 14 km/h (peso netto superiore a 25 kg).

  • L’assicurazione è richiesta anche per tutti i rimorchi collegati a tali veicoli, indipendentemente dalla loro massa.
  • Nel caso di rimorchi collegati a un veicolo principale, l’assicurazione del veicolo principale può coprire il rimorchio. I rimorchi scollegati dalla motrice devono avere comunque l’assicurazione ovunque si trovino.

Veicoli che non hanno obbligo di assicurazione RC:

  • Sono esclusi dall’obbligo di assicurazione i velocipedi a pedalata assistita, i monopattini elettrici (in attesa di specifiche disposizioni), veicoli radiati o non autorizzati a circolare per vari motivi (ad esempio per effetto di un provvedimento dell’autorità che ne vieta l’uso).
  • Alcuni veicoli in particolare, come quelli radiati per esportazione, veicoli non idonei alla circolazione (case mobili – veicoli primi di parti essenziali per la circolazione), veicoli di supporto per la mobilità disabili e macchine per bambini.

Luoghi e modalità di circolazione in cui vale l’obbligo assicurativo:

  • Dal 23.12.2023, l’obbligo assicurativo si applica ovunque, sia sulla strada, in aree private, pubbliche o con restrizioni di accesso.
  • L’obbligo copre tutte le fasi della circolazione: la marcia, la sosta o il parcheggio.

Modalità di controllo dell’adempimento dell’obbligo assicurativo:

  • La copertura assicurativa per veicoli immatricolati in Italia, San Marino e Città del Vaticano, è dimostrata mediante certificato e contrassegno assicurativo.
  • Veicoli stranieri temporaneamente in Italia sono considerati automaticamente assicurati se provenienti da determinati Stati, mentre altri devono fornire una prova di assicurazione.

Assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) per veicoli immatricolati all’estero e circolanti temporaneamente in Italia.

  1. Assicurazione da imprese straniere:
    • Le imprese con sede legale in Paesi dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) possono rilasciare l’assicurazione RCA in Italia.
    • Imprese in regime di stabilimento (RS) o libera prestazione di servizi (LPS) devono aprire una rappresentanza in Italia e indicare un rappresentante nel certificato rilasciato all’assicurato.
    • L’IVASS pubblica l’elenco delle imprese ammesse in RS o LPS. L’assicurazione con imprese non ammesse è considerata inesistente.
  2. Veicoli immatricolati all’estero:
    • Veicoli provenienti da specifici Stati (elencati) sono considerati automaticamente assicurati se circolanti temporaneamente in Italia.
    • Non sono richiesti documenti o controlli specifici per questi veicoli.
    • In caso di sinistro, l’UCI provvede e richiede le somme al bureau del Paese di immatricolazione del veicolo.
    • I veicoli di questi Stati non sono soggetti a sanzioni anche se circolano da più di un anno in violazione dell’art. 132.
  3. Documentazione specifica per alcuni veicoli:
    • Alcuni veicoli, con targa rilasciata da determinati Stati e indicati nell’allegato 1 al DM reg. MISE n. 86/2008, devono possedere documentazione assicurativa specifica.
    • Questo si applica ai veicoli a immatricolazione temporanea con targa (doganale) scaduta da oltre 12 mesi e a veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
  4. Veicoli con targa AFI (forze alleate in Italia):
    • I veicoli targati AFI OFFICIAL con più di 4 cifre non necessitano di documenti assicurativi, e le questioni relative ai danni provocati dalla loro circolazione sono gestite direttamente dal Ministero della Difesa.
    • I veicoli targati AFI con più di 5 cifre (proprietà di singoli dipendenti) devono essere muniti di assicurazione.

Ipotesi sanzionatorie


Circolazione sulla strada con veicolo privo di assicurazione CDS art. 193 c. 2

    • pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 866,00
    • pagamento entro 5 giorni € 606,20
    • pagamento oltre 60 giorni € 1.732,00
    • sequestro veicolo

Circolazione in aree non considerate come strada con veicolo privo di assicurazione

    • pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 866,00
    • pagamento entro 5 giorni € 606,20
    • pagamento oltre 60 giorni € 1.732,00
    • sequestro veicolo

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