Obbligo di assicurazione R.C.A. per i rimorchi e semirimorchi
Salve, la mia domanda è un po’ complessa: la Polizia Stradale mi ferma e mi fa un verbale di € 687,75 per la violazione dell’art. 193 c. 1 – 2 del C.d.S.. Secondo loro non avevo l’assicurazione del rimorchio. Sul contrassegno della mia assicurazione c’è scritto autoveicolo + rimorchio. Alle mie rimostranze, mi hanno detto che secondo il D.P.R. 973/70 – artt.li 9 / 14, dovevo avere un contrassegno anche per il rimorchio! Chiamo l’assicurazione che mi dice che il contrassegno per il rimorchio è rilasciato solo per il “rischio statico”, altrimenti non occorre? E io che devo fare? Grazie, Claudia.
RISPOSTA
Qualsiasi complesso (motrice + rimorchio) viene coperto di norma dall’assicurazione della motrice, mentre il rimorchio isolato (non essendo idoneo alla circolazione se non è trainato) necessita di una copertura per rischio, appunto, statico, al fine di garantire l’eventuale risarcimento in caso di danni arrecati sulla strada. Si ricorda che il cds impone un obbligo assicurativo per le sole aree pubbliche o private ma aperte alla circolazione di un indiscriminato e indeterminato numero di persone. Durante la circolazione della motrice e del rimorchio, agganciato, (quindi compresa la sosta) opererà la copertura assicurativa del complesso, nel rispetto così dell’articolo 193. La Corte di Cassazione Sezione civile 30/1/1992 n. 950 e la Corte di Cassazione Sezione civile 18/12/1996 n. 11318 hanno confermato che il rimorchio deve essere coperto dall’assicurazione solo per i sinistri da esso provocati in sosta o durante le manovre a mano, costituenti il cosiddetto rischio statico, mentre è coperto, quando trainato, dall’assicurazione della motrice anche se la sua assicurazione non è estesa ai rimorchi.
Luglio 2018
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante PM a r.