Assicurazione e revisione rimorchi di massa Max 35 q.li

I Carrelli immatricolati come rimorchi di massa max inferiore a 35q.li devono essere sottoposti o no a revisione? e inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati o devono avere l’assicurazione solo se abbandonati in un parcheggio senza essere attaccati alla motrice? Grazie
Cordiali Saluti

RISPOSTA

Se si tratta di rimorchio immatricolato e non di carrello appendice, che effettua la revisione insieme al veicolo per il quale è stato iscritto nella carta di circolazione come parte integrante del medesimo, va ricordato che in passato sono stati emanati alcuni decreti ministeriali, dato che i rimorchi di mcpc inferiore o uguale a 3,5 t. non sono soggetti ad un obbligo comunitario di revisione, nè sono assoggettati a tale verifica nemmeno ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada o del dm 408/98. Per tale categoria la revisione è stata disposta fino al 1999 tramite i decreti annuali (ultimo della serie il D.M. 21.12.1998). Per l’anno 2000 la revisione di tale categoria è stata disposta con circolare prot. N. 1334/4383/CG (C1) del 02.12.1999. Successivamente, sia per il 2001 sia per il 2002, non si sono avuti atti del ministero che ne disponessero la presentazione alla visita tecnica. Tenuto conto che neppure l’articolo 80 cita tale categoria di veicoli, si ritiene ancora necessaria l’emanazione dell’apposito decreto annuale. Nel 2003 è stato infatti emanato, anche se in ritardo, il dm 17 gennaio 2003 – Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t – Anno 2003, pubblicato in GU n. 23 del 29.1.03. Il decreto in oggetto è andato a regolamentare nuovamente la revisione dei rimorchi di mcpc inferiore a 3,5 t (di seguito definiti “rimorchi”), mutando sostanzialmente il quadro della situazione per il 2003. Infatti, sia nel 2001, sia nel 2002 e per l’inizio del 2003, prima della pubblicazione del decreto in parola i rimorchi di tale categoria erano rimasti esclusi dall’obbligo della revisione periodica, nonostante il diverso parere del DTT e dell’ACI. Per l’anno 2000, la revisione di tale categoria di veicoli fu invece disposta su indicazione ufficiale del DTT, tramite la circolare A31/99/MOT del 2.12.99; di fatto, poiché il Ministero ha ritenuto (giustamente) necessario un decreto per disporre la revisione dei rimorchi, si deve ritenere non valida l’indicazione fornita a suo tempo al DTT con suddetta circolare, in quatto provvedimento non idoneo a disporre in merito. Con l’entrata in vigore del decreto del gennaio 2003, per tale anno è stata disposta la revisione dei rimorchi, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, successivamente al 1 gennaio 1999, sono stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi degli articoli 75 o 80 del CdS. Quanto disposto dalla norma in esame deve essere letto alla luce dei precedenti decreti e sulla base del fatto che nel 2000 (ai sensi della circolare ministeriale), nel 2001 e nel 2002 sono state effettuate le revisioni per i rimorchi, immatricolati rispettivamente nel 1996, nel 1997 e nel 1998 (e per quelli revisionati nel 96/98, nel 1999 e nel 2000) sull’erronea convinzione che tali veicoli seguissero il calendario delle revisioni periodiche degli altri veicoli. In realtà nessuna norma lo aveva previsto, ma si è trattato di un’interpretazione ufficiale del DTT (circolare A31/99/MOT) e, di conseguenza, anche dell’ACI e delle società di consulenza automobilistica, le quali, anche per il 2003, prima della pubblicazione del decreto, hanno predisposto i calendari indicando erroneamente per i rimorchi in esame, l’obbligo di revisione per gli immatricolati nel 1999 ed i revisionati nel 2001, reiterando l’errore. Di fatto, in assenza di qualsiasi disposizione di legge per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005,2006, 2007 e 2008, il nuovo decreto ha generato una situazione anomala rispetto agli altri veicoli che erano già andati a regime (revisione quadriennale e biennale dopo la prima), per cui, riassumendo : Œ i rimorchi immatricolati tra il 1 gennaio1996 ed il 31 dicembre 1997 dovevano essere sottoposti alla revisione nel 2003 (a meno che fosse stata effettuata dopo il primo gennaio 1999) e potevano circolare liberamente sino all’ultimo giorno del mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (salva prenotazione effettuata prima di tale termine, che, come detto, consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova). Di fatto, quindi, i rimorchi immatricolati dal 1 gennaio 1991 sino al 31 dicembre 1997, se non revisionati dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non violando l’articolo 80.
I rimorchi immatricolati precedentemente al primo gennaio 1991 e mai revisionati incorrono nella sanzione dell’articolo 80, comma 14. La sanzione sarà sempre doppia. Se dotati di prenotazione possono circolare solo il giorno in cui è fissata la visita e prova, in quanto sicuramente l’appuntamento sarà stato richiesto dopo la scadenza del termine in cui avrebbero dovuto effettuare la revisione.
I rimorchi revisionati l’ultima volta tra il primo gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 dovevano essere sottoposti alla revisione nel 2003 e potevano circolare liberamente sino all’ultimo giorno del mese in cui era stata effettuata la precedente revisione (salva prenotazione effettuata prima di tale termine, che, come detto, consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova). I rimorchi revisionati per l’ultima volta dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 non possono circolare se non il giorno in cui la revisione è stata fissata. Di fatto, quindi, i rimorchi revisionati dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1998, se non revisionati dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non violando l’articolo 80.
I rimorchi revisionati l’ultima volta antecedentemente al primo gennaio 1994 incorrono sempre nella sanzione di cui all’articolo 80, comma 14 (sanzione doppia).
Quindi, concludendo, i rimorchi immatricolati dal primo gennaio 1998 compreso in poi, o comunque revisionati dal 1 gennaio 1999 compreso in poi, non erano soggetti all’obbligo di revisione nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007 quindi non lo sono stati nemmeno per il 2008, 2009, 2010 e non lo saranno per il 2011, sempre salvo successive indicazioni ministeriali di carattere ufficiale.
Per il profilo dell’assicurazione. Il complesso (autotreno o autoarticolato) viene coperto di norma dall’assicurazione della motrice, mentre il rimorchio isolato necessita di una copertura c.d. per rischio statico (non essendo idoneo alla circolazione se non per traino) al fine di garantire l’eventuale risarcimento in caso di danni arrecati sulla strada (articolo 2 cds). E’ indubbio che l’articolo 193 imponga un obbligo limitatamente alle aree pubbliche, ovvero a quelle private ma aperte alla circolazione di un indiscriminato e indeterminato numero di persone. Quindi, se il rimorchio viene agganciato e sganciato in area privata non aperta al pubblico e non rimane mai su aree pubbliche o comunque private, ma aperte al pubblico passaggio, il rimorchio può legittimamente circolare senza autonoma copertura assicurativa. Durante la circolazione dell’autotreno (sosta compresa) opererà la copertura assicurativa del complesso, nel rispetto così dell’articolo 193. in tal senso Corte di Cassazione Sezione civile 18/12/1996 n. 11318 Assicurazione – Rimorchio Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli, il rimorchio, non avendo un autonomo meccanismo di propulsione, è coperto dall’assicurazione solo per i sinistri da esso provocati in sosta o durante le manovre a mano, costituenti il cosiddetto rischio statico.
Per converso, allorché viene agganciato allo motrice, esso diviene componente di un unico veicolo a motore, beneficiando della copertura assicurativa relativa all’autotreno, che ricomprende il complesso unitario anche nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice. Corte di Cassazione Sezione civile 30/1/1992 n. 950 Contratto di assicurazione – Rimorchi – Beneficia della copertura relativa all’autotreno In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, il rimorchio che, in sé e per sé considerato, è un mezzo privo di un proprio meccanismo di propulsione, non è riconducibile alla categoria dei veicoli a motore, ma è disciplinato nel codice della strada, nell’ambito ed ai fini della circolazione, quale veicolo che per sua natura è e rimane fermo (salvo la manovra a mano), destinato ad essere trainato da autoveicoli, e, pertanto, quando è sganciato dalla motrice la relativa assicurazione obbligatoria copre solo i sinistri da esso prodotti, in sosta o durante le manovre a mano (cosiddetto rischio statico), mentre allorché viene agganciato alla motrice, divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all’autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice; conseguentemente, il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale di un autotreno, composto dalla motrice regolarmente assicurata, e dal rimorchio ad essa agganciato, coperto da garanzia assicurativa presso altro assicuratore per il solo rischio statico, non ha azione diretta contro l’assicuratore del rimorchio neppure se il sinistro si sia verificato durante la sosta dell’autotreno.

Giuseppe Carmagnini
Dicembre 2010

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