Min. Trasporti chiarimenti su posteggi a pagamento occupati da auto a servizio di disabile

Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione generale per la motorizzazione, 6 febbraio 2006, Prot n. 107
Oggetto: “Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno
Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull’argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente. Innanzitutto si ricorda che l’articolo 5 del Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle strade, direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 del CdS, e che l’art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti di competenza. Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita.
In particolare l’art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei vicoli al servizio di persone invalide) e il DPR 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall’art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l’esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei vicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Per quanto riguarda l’oggetto del quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l’esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio.
Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell’art. 11 del DPR 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: “nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.”, e dell’art. 188, comma 3: “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenute all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.”. Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati.Per quanto riguarda la risposta del Ministero dell’Interno, citata in ambedue le note di riscontro, ad un quesito posto dalla Prefettura di Bergamo, si fa notare che trattasi di problematica di tutt’altro genere, riguardando specificamente l’applicazione dell’art. 157, comma 6, del CdS. Infatti se è pur vero che ai sensi del detto comma viene disposto, in via generale che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”, va da sé che, ove il soggetto non sia tenuto all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, la segnalazione dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio risulta priva di motivazione.
Peraltro lo stesso Ministero suggerisce la possibilità di escludere la illiceità di comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate dalle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 4 della legge 689/81, ove sia invocato lo stato di necessità.
Il Direttore Generale(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

Potrebbero interessarti anche...