Tutela dati personali per accedere in ZTL e per sosta in spazi riservati
Pronuncia Garante Dati Personali 19/1/1999
Utilizzazione di dati personali ai fini della circolazione di veicoli in zone a traffico limitato o per la sosta in spazi riservati
1. PREMESSA Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni che lamentano la violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in relazione alle prescrizioni impartite dalle autorità comunali per ciò che riguarda i permessi di accesso alle zone urbane a traffico limitato (e i permessi rilasciati per fruire, a vario titolo, di parcheggi riservati), relativamente all’obbligo di esporre all’interno dei veicoli contrassegni recanti l’indicazione delle generalità o dell’indirizzo del loro titolare, oppure la fotocopia deI libretto di circolazione o di un documento d’identità.In proposito il Garante osserva quanto segue.E’ necessario distinguere preliminarmente, fra le varie ipotesi segnalate, due categorie di permessi e di relativi contrassegni:a) quelli rilasciati a soggetti portatori di handicap motorio;b) quelli riguardanti cittadini che, per il fatto di risiedere in zone a traffico limitato ovvero per altre particolari esigenze, necessitano di permessi in deroga alle limitazioni imposte dall’autorità comunale alla circolazione o alla sosta dei veicoli.
2. PORTATORI DI HANDICAP MOTORIOPer quanto riguarda i portatori di handicap motorio, la disciplina di riferimento è costituita dagli articoli 7, comma 4, e 188 del nuovo codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), dall’articolo 381 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R., 16 dicembre 1992, n. 495) e dagli articoli 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici). L’articolo 7, comma 4 prevede che, nel caso di imposizione di “obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente” alla circolazione, “possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni o cautele”; per quanto riguarda invece i divieti o le limitazioni alla sosta, possono essere concessi permessi ai veicoli utilizzati “da persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale”. Il successivo articolo 188 assicura alle “persone invalide” alcune agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al loro servizio. A tal fine, ai sensi del citato articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione, il sindaco, previo specifico accertamento sanitario, rilascia alle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” apposita autorizzazione in deroga che “è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi””. Tale contrassegno, strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, deve recare gli elementi espressamente riprodotti in allegato al regolamento stesso, ovvero la dicitura “parcheggio invalidi” l’indicazione del comune e del sindaco che ha rilasciato l’autorizzazione, il numero della concessione (rectius: dell’autorizzazione), le generalità e l’indirizzo del titolare. Infine, gli articoli 11 e 12 del citato d.P.R. n 503/1996, prevedono ulteriori facilitazioni per le “persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, in deroga a limitazioni generali e nelle zone a traffico limitato, purché, sulla “parte anteriore del veicolo”, sia esposto lo “speciale contrassegno” descritto.
3. CITTADINI CHE SI TROVANO IN SPECIALI SITUAZIONI Per quanto riguarda invece i cittadini che si trovano in speciali situazioni per ragioni di dimora, professione, ecc., la normativa di riferimento è costituita dall’art. 7, commi 9 e 11, del codice della strada. Tali disposizioni prevedono che i comuni possano subordinare al pagamento di una somma l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore, nelle “zone a traffico limitato”, con facoltà (esercitabile anche in riferimento ad altre zone, ad esempio di particolare rilevanza urbanistica) di riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. Anche in tali casi, risulta che numerose amministrazioni comunali hanno previsto l’obbligo di esporre all’interno del veicolo contrassegni aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra descritte per le persone portatrici di handicap, nei quali sono riportate le generalità o l’indirizzo del titolare, oppure la fotocopia del libretto di circolazione o di un documento d’identità da cui si evinca la residenza dell’interessato.
4. LA LEGGE N. 675/1996L’individuazione delle citate tipologie di permessi risponde all’esigenza di mettere in luce una loro significativa differenza, derivante dalla diversa categoria di soggetti che ne fruiscono. Infatti, nel caso dei portatori di handicap motorio, il contrassegno, oltre ad alcuni dati “comuni” (generalità ed indirizzo dei titolari), reca in evidenza, attraverso la dicitura “parcheggio invalidi” associata alle generalità, un dato “sensibile” attinente alla salute dell’interessato, che è tutelato in modo particolare dalla legge n. 675/1996. Ciò premesso, per valutare l’incidenza della disciplina in materia di protezione dei dati personali sulla problematica in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni della legge n. 675/96 relative ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici. Infatti, il trattamento da parte dei soggetti pubblici dei dati “sensibili” indicati nel l’art. 22, comma 1, della legge n. 675/96 è consentito solo se previsto da espressa e dettagliata disposizione di legge (art. 22, comma 3) In via transitoria (in attesa che sia data attuazione alla delega prevista dalla legge n. 676 del 1996 e, da ultimo, dalla legge n. 344/1998), le pubbliche amministrazioni possono peraltro proseguire i trattamenti di dati già raccolti o comunque iniziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 675/96 (8 maggio 1997), previa comunicazione al Garante. Ciò sino all’8 maggio 1999, data entro la quale dovrebbero essere emanate disposizioni integrative al riguardo (art 41, comma 5, come modificato, da ultimo, dal d.lg. n. 389 del 1998). Per quanto riguarda i portatori di handicap motorio, tale disciplina transitoria consente quindi alle autorità comunali di proseguire la raccolta e il conseguente trattamento dei dati sanitari necessari per il rilascio della speciale autorizzazione nei termini descritti dal citato articolo 381 del regolamento di attuazione del codice della strada (il richiedente deve dichiarare i propri “dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta” e fornire idonea certificazione medica dalla quale si ricavi la riduzione della capacità di deambulazione). Va peraltro segnalata la necessità che la prevista legislazione delegata completi la normativa in materia, in quanto il citato art. 381 del regolamento rappresenta una fonte inadeguata per individuare le garanzie richieste dal citato art. 22, comma 3, sebbene la necessità dell’autorizzazione sia prevista dall’articolo 188 del codice della strada, il quale demanda al regolamento stesso l’individuazione dei casi e dei limiti in cui essa può essere rilasciata. Ai trattamenti di dati “comuni” si applica invece l’articolo 27 della legge n. 675/96, in base al quale i trattamenti stessi possono essere effettuati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Particolare cautela è riservata alla diffusione dei dati a soggetti privati, consentita solo se prevista da una norma primaria o secondaria (art. 27, comma 3). Pertanto, anche per questa seconda categoria di dati la raccolta oggi effettuata secondo le modalità previste dal citato art. 381 del regolamento appare legittima, in quanto tale fonte secondaria risulta adeguata alle garanzie richieste. Peraltro, rispetto a tutti i dati così legittimamente acquisiti, le autorità comunali: a) devono osservare gli obblighi previsti dalla legge n. 675/96 per quanto riguarda le informazioni raccolte dall’interessato (art. 10, commi 1 e 2); b) devono inoltre rispettare il principio di “pertinenza”, in base al quale possono essere trattati solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità per la quale sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. a) e d)); c) devono infine predisporre idonee misure di sicurezza per la conservazione delle informazioni trattate (art. 15).
5. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI Se la raccolta dei dati e le successive operazioni di trattamento possono ritenersi conformi alla legge n. 675/96, nei termini descritti, non altrettanto può dirsi per la diffusione dei dati stessi, ove essa sia effettuata con le modalità previste dallo stesso articolo 381 del regolamento, a norma del quale l’autorizzazione è “resa nota” mediante il modello di contrassegno per invalidi cui si riferiscono le segnalazioni. Infatti, l’inclusione nel contrassegno di alcuni dati pure previsti nel modello approvato con il medesimo regolamento, contrasta con l’appena ricordato principio di “pertinenza”, specie se rapportata alla funzione amministrativa in concreto esercitabile dall’organo comunale, in sede di controllo sulla liceità e sul corretto utilizzo dei permessi speciali di circolazione e di sosta. Ad assicurare il corretto esercizio di tale funzione, è sufficiente infatti che il contrassegno rechi in evidenza l’indicazione del Comune competente e del numero di autorizzazione dal quale ogni soggetto preposto al controllo può comunque risalire agevolmente al titolare del permesso e alla relativa pratica, ed accertare la genuinità del documento, la validità del permesso e il suo uso conforme alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità comunale. Peraltro, la stessa dicitura “parcheggio invalidi” può essere ritenuta superflua, in quanto la stampigliatura del disegno che figura sul contrassegno è di per se sufficiente ad assicurare l’immediata leggibilità del titolo che dà diritto alle facilitazioni. Semmai, le generalità del titolare potrebbero essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o, comunque opportunamente celate all’immediata visibilità dall’esterno del veicolo, rendendole comunque immediatamente conoscibili in caso di eventuale richiesta di un pubblico ufficiale.
6. ALTRI CASI Con riferimento invece ai permessi rilasciati per motivi diversi dalla difficoltà di deambulazione, nei cui contrassegni non appaiono quindi dati “sensibili”, si è accennato già che numerosi regolamenti comunali prevedono il rilascio di permessi accompagnati dall’obbligo di esporre un contrassegno simile a quello previsto per i portatori di handicap motorio. Per questi contrassegni, vale quanto già osservato in relazione ai trattamenti di dati personali “comuni”. Se il regolamento comunale appare infatti una fonte idonea per disciplinare la materia alla stregua del citato art. 27, tuttavia l’applicazione dei nuovi principi introdotti dalla legge n. 675/96 e, in particolare, di quello di “pertinenza”, comporta che anche per questi permessi debba ritenersi non conforme alla nuova normativa sui dati personali l’esposizione di contrassegni del tipo di quelli segnalati. Ai fini del corretto esercizio dei controlli di polizia amministrativa, infatti, appare sufficiente indicare sul contrassegno il numero di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità o l’indirizzo del relativo titolare: i primi dati sono infatti sufficienti per consentire un primo ed immediato riscontro circa l’esistenza di un’autorizzazione all’ingresso nelle zone limitate ed al parcheggio riservato, ai fini dell’applicazione del divieto d’accesso e delle sanzioni amministrative previste. Resta salva, come per i permessi dei portatori di handicap, la possibilità che le generalità siano riportate sulla parte posteriore del contrassegno o siano rese non visibili, comunque, dall’esterno dell’abitacolo. L’indicazione del completo indirizzo del titolare del permesso (o della sola via di residenza, come avviene in alcune città), può risultare semmai giustificata qualora il permesso stesso sia limitato a determinate strade o addirittura solo in quella di dimora o residenza. Analoghe osservazioni a quelle sin qui formulate vanno espresse rispetto all’uso invalso in alcuni comuni di obbligare le persone interessate ad esporre all’interno del veicolo una fotocopia del libretto di circolazione o di un documento d’identità. In tali casi, ferma restando la preferibilità del ricorso ai contrassegni, l’esposizione della fotocopia del libretto di circolazione può risultare giustificata qualora sia resa nota agli interessati la possibilità di poter depennare, sulle fotocopie, le proprie generalità ed indirizzo. Ciò anche alla luce di alcuni disagi che sono stati rappresentati al Garante da cittadini preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed identità a qualunque passante.
7. CONCLUSIONI Sulla base delle predette considerazioni, il Garante:a) segnala al Governo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675 del 1996, l’opportunità di un intervento normativo al fine di conformare ai principi sopra esposti il modello di contrassegno per invalidi allegato al regolamento di attuazione del codice della strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, comunque, di promuovere l’introduzione delle garanzie previste dall’art. 22, comma 3, della legge n. 675/96 anche attraverso i decreti delegati previsti dalle leggi nn. 676/96 e 344/98;b) segnala ai comuni interessati dalle segnalazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 lett. c), della legge n. 675 del 1996, la necessità di conformare all’art. 9 della legge n. 675/96 gli eventuali regolamenti comunali adottati e, comunque, l’attività provvedimentale concernente i permessi ed i contrassegni rilasciati in deroga alle limitazioni alla circolazione e alla sosta, diversi da quelli di cui all’articolo 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di permettere altresì che gli interessati possano evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità – ovvero cancellarle ove già riportate – nelle more della modifica del modello di cui al punto a), e possano comunque mascherare le proprie generalità e l’indirizzo riportati nelle fotocopie delle carte di circolazione.