Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città: 4° parte

I parte

II parte

III parte

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017

COSA DICE LA LEGGE

Prendono il via, in questa parte, le modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungendo al comma 5 dell’articolo 50 che: “Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione:

– all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado:

  1.   del territorio,
  2.   dell’ambiente,
  3.   del patrimonio culturale,
  4.   di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,

con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

La norma continua specificando che Il Sindaco, al fine di assicurare queste esigenze:

  • in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
  • anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,

può disporre, nel rispetto dell’art.7 della legge 7 agosto 1990,n. 241, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

La norma precisa inoltre che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

Continua infine che l’art. 54, il comma 4-bis, precisando che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4,:

  • concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione,
  • quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali:

      –  lo spaccio di stupefacenti,

      –  lo sfruttamento della prostituzione

  • la tratta di persone,
  • l’accattonaggio con impiego di minori e disabili,
  • fenomeni di abusivismo,

      – quale l’illecita occupazione di spazi pubblici,

  • di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

LE OSSERVAZIONI CHE POSSIAMO FARE

Per le variazioni degli articoli 50 e 54 del tulps si rinvia all’aggiornamento del sottoscritto, dal titolo “i nuovi compiti dei sindaci “  a questo link.

Merita solo ricordare che i presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Richiede, inoltre, che tali presupposti siano adeguatamente motivati, che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che s’intende fronteggiare (principio di proporzionalità) e che, quando è rivolta a una generalità di soggetti, l’ordinanza sia oggetto di adeguata pubblicità (principio di conoscibilità).

Per quanto riguarda il richiamo al rispetto dell’art.7 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si precisa che il comma 1 prevede che ai sensi della disposizione richiamata, c’è l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

30 Maggio 2017

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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