Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città: 5° parte

I parte

II parte

III parte

IV parte

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017

COSA DICE LA LEGGE

La normativa  precisando che, fatta salva la vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, afferma che :

– chiunque ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  di € 100 e, contestualmente, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative previste:

  • dagli articoli 688 e 726 del Codice penale;
  • dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  • dall’art. 7, comma 15-bis, del codice della strada

Continua la norma che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, fermo il disposto:

  • dell’art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Termina la disposizione precisando che per le violazioni di cui sopra, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi della legge 689/1981 ed i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

La norma precisa, successivamente, i termini del divieto di accesso cominciando dal fatto che è rivolto per iscritto dall’organo accertatore in cui sono riportate le motivazioni, che cessa la sua efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria aumentata del doppio rispetto a quella sopra ricordata. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di reiterazione delle condotte , il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati.

Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza,  fino al 30 giugno 2020,  colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

LE OSSERVAZIONI CHE POSSIAMO FARE

Siamo di fronte agli aspetti più rilevanti dell’intera riforma con aspetti operativi e sanzionatori di non facile approccio.

Si parte con un precetto sanzionato con 100 euro di pagamento in misura ridotta (sanzione edittale da 100 a 300 euro) che punisce chiunque  ponga in  essere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione di alcuni tipi di infrastrutture fisse e mobili, espressamente indicati.
Sul termine “chiunque” pare non necessario approfondire alcunché ma sulla parte che afferma che le “condotte limitano la libera accessibilità e fruizione di determinate infrastrutture”  non si può affermare che la dicitura sia tanto chiara e precisa e che quindi lasci ampio margine di valutazione su come e quando abbia inizio e su come si formi, non tanto sulla libera accessibilità, forse abbastanza chiara,  quanto sulla fruizione delle richiamate infrastrutture. La norma continua indicando le  infrastrutture fisse e mobili che sono, solo, quelle:

  • ferroviarie,
  • aeroportuali,
  • marittime
  • di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

e non possono che essere quelle, e solo quelle, altrimenti la situazione diventerebbe troppo aleatoria e indecifrabile. Certo è che se si tratta di una infrastruttura, ad esempio, della metropolitana, si deve intendere non solo la struttura vera e propria ma anche tutte le infrastrutture limitrofe finalizzate all’uso della metropolitana stessa.

E’ chiaro che le violazioni per l’uso e l’abuso di queste infrastrutture siano già previste da leggi nazionali o locali, generali o particolari che vadano comunque applicate insieme, appunto, all’allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stata accertata la violazione stessa, da applicarsi immediatamente.
La norma precisa le modalità esecutive dell’ allontanamento, il cosiddetto daspo urbano,  mutuato dal daspo sportivo che è l’acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive, che è una misura prevista dalla legge italiana al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi o palazzetti di qualunque disciplina sportiva.

Il Daspo urbano è rivolto per iscritto dall’organo accertatore al trasgressore, anche, volendo, all’interno del verbale di violazione, precisando che ne cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto.
La violazione all’ordine di allontanamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300 a €. 900 e quindi con pagamento in misura ridotta di  €. 300. L’ordine, come anticipato, ha una durata nel tempo di 48 ore e durante questo periodo ogni inosservanza concretizza un’altra violazione.

Per le violazioni richiamate nel decreto l’autorità competente a ricevere il rapporto è il sindaco del comune nel cui territorio sono  state accertate, ai sensi della legge 689/81, ed i  proventi sono incamerati dal comune che li impiega per il miglioramento del decoro urbano.
Copia del provvedimento è poi trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
L’articolato prevede l’attivazione di un ordine di allontanamento, sempre nelle aree sopra ricordate, nel caso vengano accertate altre violazioni come:

  • – Ubriachezza, ai sensi dell’art. 688 c.p.
  • – Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio, ai sensi 726 c.p.
  • – Commercio senza autorizzazione o fuori territorio o senza permesso, ai sensi Art. 29 del D.l. vo 31 marzo 1998, n. 114.

Pare non ci sia da dire alcunché di particolare sulle violazioni degli art. 688 e 726 C.P. sopra riportati mentre il terzo punto merita un piccolo approfondimento.

Le violazioni sono, in questo caso, in materia di commercio su aree pubbliche, le seguenti:

  1. commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa;
  2. senza l’autorizzazione o il permesso nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, nelle stazioni e autostrade;
  3. violazioni delle limitazioni e divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune nelle aree:

 – aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

– per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Per chiudere, la norma richiama un’altra possibilità di imporre la misura dell’ordine di allontanamento nel caso i comuni, nei regolamenti di polizia urbana, individuino zone specifiche di particolare pregio, quali:

  • musei;
  • aree e parchi archeologici;
  • complessi monumentali interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico.

Questo passaggio conferma, come già detto sopra, che le infrastrutture prima elencate dal decreto siano solo quelle ma apre ad altre tramite i regolamenti di polizia urbana. Restano ferme, comunque, su questo versante, due norme che si riportano di seguito:

1 – DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45 del 24-2-2004 – Suppl. Ordinario n. 28 ) che all’articolo 52 comma 1-ter, dice:

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con ((la regione e)) i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività’ ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessita’, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero ((, la regione)) e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più’ compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività’ commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e’ corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività’, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

2 – DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237) (GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52 ) all’art. 1, comma 4, dice:

  1. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Per quanto riguarda l’art. 7, comma 15-bis, del codice della strada non pare necessario  aggiungere alcunché anche perché il decreto lo modifica in un passo successivo per cui lo si affronterà a suo tempo.

Resta da ricordare che ai fini dell’applicazione dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso, il Ministro dell’interno deve determinare i criteri generali volti a favorire  il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e Servizi di  polizia municipale, entro il 21 maggio 2017, data ormai superata.  Si ritiene che il Ministero fornisca disposizioni dettagliate e quindi utili anche a fissare il decreto di allontanamento per quanto già qualche comune l’abbia adottato. Sempre entro la stessa data, per quanto riguarda, invece, il rafforzamento della cooperazione fra Forze di Polizia e Polizia Municipale il Ministero deve fissare i criteri generali.  Merita sottolineare, in questo frangente, che lo Stato appare di memoria meno labile richiamando la Polizia Municipale a differenza del continuo richiamo alla polizia locale, fatto fin’ora, perché è stato proprio lo Stato che ha approvato la legge 65/86 dal titolo “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”. Per quanto riguarda l’accesso della Polizia Municipale alle banche dati si tratta di attendere un altro decreto per il quale non è stato fissato un termine ma che è sottoposto alla clausola di invarianza finanziaria nel senso che lo Stato non deve subire spese. Qualche timore resta non solo sui tempi ma più che altro sui costi, che non ci debbono essere, quanto meno a carico dello Stato (ma dei comuni nulla si dice) e sulla possibilità che proprio tutti i dati saranno disponibili per la Polizia Municipale, dati, spesso, molto sensibili ma che servono per applicare, fino in fondo, questo decreto. E, appunto perché necessitano somme importanti, sembra che non ci sarà l’accesso allo SDI vero e proprio. Ma vediamo che cos’è lo SDI.

Nell’ottica del coordinamento delle Forze di Polizia, si colloca il potenziamento delle funzioni del Sistema informatico interforze. L’art. 21 Legge 26 marzo 2001, n. 128 e le sue disposizioni attuative impongono, a tutte le Forze di Polizia, di alimentare, con completezza e tempestività, il «Centro Elaborazione Dati» ( C.E.D. ) istituito dall’art. 8 Legge 1 aprile 1981, n. 121, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; di tutte le informazioni confluite nel Centro, consentono poi la immediata consultazione e utilizzazione anche da parte delle Forze di Polizia che non le hanno originate. Le informazioni acquisite dalle “Polizia Locali” e dalle altre “strutture di vigilanza”, sono invece fornite al Centro per il tramite delle Questure, dei Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri. La “catalogazione delle informazioni” che pervengono al C.E.D. avviene mediante un «Sistema Di Indagine» (S.D.I.) che non prevede schedari ma si fonda sulla memorizzazione dell’evento che ha dato origine all’inserimento e dal quale derivano, automaticamente e logicamente, i collegamenti con i soggetti in esso coinvolti, con gli oggetti che lo riguardano (armi, auto, documenti o altri beni), con le denunce e i provvedimenti (misure pre-cautelari, cautelari o di sicurezza) che ne sono discesi nonché, infine, con qualsiasi altra segnalazione utile per individuare le caratteristiche dei soggetti interessati (pericolosità, soprannomi, alloggi e passaporti utilizzati, controlli cui sono stati sottoposti (art. 7 D.P.R. 378/1982).

Trattandosi di un database che archivia informazioni di molti cittadini, il C.E.D. è soggetto al controllo del Garante per la protezione dei dati personali.

Per chiudere è bene sottolineare che la norma dice ancora che “nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’art.380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Questa norma, valida fino al 30 giugno 2020, introduce, praticamente, la flagranza differita, cioè la possibilità, seguendo i canoni sopra indicati, di arrestare  una persona anche successivamente, e comunque entro 48 ore dal fatto, e la sua portata appare la più ampia possibile….”in occasioni pubbliche” …. quindi non più circoscritta allo stadio ma per tutte le manifestazioni.

3 giugno 2017

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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