Scadenza assicurazione con i relativi 15 gg
Gentili signori, dopo avervi anticipatamente ringraziato per il servizio cortese e utilissimo che rendete a una cittadinanza ahimé priva di un simile sostegno istituzionale, desidero porvi una questione. Nella giornata odierna sono stato fermato da un ufficiale della polizia locale in zona v.le Monza a Milano per un normale controllo. poiché in possesso della solo fotocopia del libretto di circolazione, sono incorso nella sanzione di euro 33,60. e fin qui, benché assurdo (dovendo parcheggiare l’autovettura in strada in un quartiere periferico preferisco tenere nel vano portaoggetti una copia del suddetto documento), tutto secondo la legge. In aggiunta però mi sono visto addebitare una seconda sanzione di pari entità per non avere con me i documenti assicurativi in corso di validità: bene, oggi è il 1 luglio, l’assicurazione scadeva il 30 giugno e si può ben leggere sui documenti esibiti un grosso “si” alla voce “tacito rinnovo” (l’assicurazione è stata rinnovata e sono in possesso dei relativi certificati fino al 31-12 c.a.). Ma, in presenza di tale clausola, non è possibile ritenere valida tale documentazione per i 15 giorni successivi alla scadenza indicata? Pensate possa fare ricorso? Come posso dimostrare di avere esibito tali documenti all’ufficiale di polizia se sul verbale si legge “non aveva con sé il certificato assicurativo”? Ancora una questione: il verbale non è stato compilato nelle parti relative al veicolo: risultano omessi targa, marca, tipo, colore. e’ da considerarsi valido anche in mancanza del numero di targa? Grazie ancora per l’aiuto e la gentile attenzione. Distinti saluti,
RISPOSTA
Per quanto riguarda la carta di circolazione la violazione sussiste ed ancora di più lo dimostra la recente modifica dell’articolo 180 che ha ammesso l’esibizione di copia autenticata nelle forme autocertificative dal titolare del documento solo in particolari casi (noleggio etc). Per ciò che concerne l’assicurazione non è semplice rispondere poiché autorevole dottrina (del ministero dell’interno) ritiene che la violazione a lei ascritta sussista sempre. In realtà, ai sensi dell’articolo 1901 del cc lei risulta coperto e tale circostanza pare sia riportata sul suo certificato assicurativo che dovrebbe non tanto far riferimento al tacito rinnovo, quanto alla clausola civilistica prima richiamata. Alcune compagnie asseriscono che il periodo di franchigia viene riconosciuto solo ed esclusivamente in caso di successivo rinnovo con pagamento del premio successivo, fermo restando che la copertura sussiste dalle 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, se questo avviene successivamente alla scadenza della franchigia dei 15 giorni. In realtà, salvo clausole contrattuali diverse le cose non pare porsi in questi termini e il termine posto a garanzia del terzo si ritiene sussistente nell’arco dei 15 giorni, salvo ovviamente precedente disdetta. Può anche essere che per particolari clausole, oseremo dire vessatorie, l’assicurazione copra il cliente nel termine di franchigia previsto dal codice ma poi si rivalga su questo se non viene pagato il premio successivo, ma anche ciò a nulla rileverebbe ai fini della copertura assicurativa richiesta dal Codice della Strada. Comunque, anche la mancanza di qualsiasi dato del veicolo può costituire un elemento a suo favore, dato che potrebbe essere riconosciuta una lesione del diritto di difesa e una mancanza degli elementi essenziali del verbale, come richiesti dal regolamento del Codice della strada.
Scadenza assicurazione con i relativi 15 gg