Approfondimento: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città 1°parte
DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017
Chi scrive ha già approfondito alcuni passaggi della legge, che ora vuol prendere in considerazione nella sua totalità, anche se passo per passo. E’ ovviamente una legge complessa che chiama in causa molti attori e che offre definizioni e iniziative che vanno affrontate con la dovuta cautela. Con questo primo intervento ci si sofferma sulla prima parte, che fissa alcuni termini nuovi, per poi approfondire le parti successive richiamando gli approfondimenti precedenti, e comunque riportando, volta per volta, non la legge con copia incolla, ma richiamandola, come dire, in sintesi, ed evidenziandone le parti più forti e innovative.
COSA DICE LA LEGGE
La norma inizia affermando la necessità di creare modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, che viene definita come:
– l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
– il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e ricupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
- L’insieme degli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
La normativa precisa che restano ferme le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza mentre sottolinea che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate, sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
I settori di intervento sono:
- scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
- interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.
LE OSSERVAZIONI CHE POSSIAMO FARE
Qualche commentatore si è chiesto dov’era l’urgenza della materia per mettere insieme un decreto legge. E’ pur vero che la situazione che si vuole affrontare non è d’emergenza nel senso che si tratta di una situazione, come dire…..normale….da tempo….quanto meno per certi ambienti, tipo le grandi città e, in particolar modo le periferie. Ma pur essendo quasi diventata una normalità è pur sempre un’emergenza da affrontare senza ulteriori rinvii in considerazione che una legge ha tempi più o meno lunghi, ma comunque lunghi, e l’unica soluzione era ….partire….con un decreto legge. Ma sembra proprio che che lo Stato abbia preso atto non solo che si trovava di fronte ad un’emergenza e come tale doveva essere affrontata ma…udite udite…….che ha preso atto anche di non avere la forza, in termini di risorse umane particolarmente, ma forse anche di essere in difetto di idee, proposte ecc. per affrontare e risolvere il problema.
Comunque lo Stato ha deciso di affrontare il problema, ed è già positivo che ne abbia preso coscienza, e lo affronta chiedendo aiuto e affidando ulteriori competenze alle Regioni, agli enti locali e, soprattutto, ai Sindaci, ma anche ad altri soggetti istituzionali e non. L’idea non sarebbe banale perché mira a formare una rete sul territorio, cioè come dice la legge, un sistema unitario e integrato di sicurezza, in cui i vari enti sono più vicini dello Stato e quindi è loro più facile prevedere, vedere e affrontare di volta in volta i problemi che si sono venuti a creare. In pratica gli enti territoriali, Sindaci in primis, quando si creano i problemi hanno sempre denunciato l’assenza dello Stato e ne hanno sempre invocato l’assunzione di responsabilità per l’eliminazione del problema e, anzi, per la prevenzione dei problemi. Lo Stato deve aver preso atto della situazione e ha invertito la soluzione invocando l’ausilio specie dei sindaci e non solo invocando ma dando loro delle responsabilità e anche poteri sui quali, però, occorre un approfondimento perché, ad una prima lettura sembra a molti che la norma non sia così piena come sembra di essere anche perché, a parte la possibilità di ordinare, che vedremo più avanti, la forza di cui dispone un sindaco è il corpo di polizia locale, o municipale che si voglia chiamare, che suddivisa in circa 8.000 comuni (a parte unione o consorzi) è formata, teeritorialmente, da pochi uomini, se si tolgono i corpi dei comuni capoluoghi di provincia e pochi altri mentre negli altri comuni si va, generalmente da 1/2 agenti a circa 10/15 da suddividersi quanto meno in due turni. Ed è chiaro, comunque, che l’intento massimo è quello di confidare sui sindaci, per quanto lo Stato affermi che rimane sua la competenza in termini di pubblica sicurezza vera e propria, quando la legge fa riferimento alla sicurezza delle città, alla vivibilità dei territori, al decoro urbano, al contrasto dell’abusivismo in genere, allo smercio di beni contraffatti, all’accattonaggio ecc..
E chi, fino ad ora, è stato più presente sul territorio se non i sindaci e la loro polizia? Si mira anche, in senso positivo, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e all’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui devono concorrere prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. Si attira l’attenzione su alcuni passaggi di questo ultimo passaggio dove si afferma, quasi a sottolinearlo, che gli enti, per raggiungere gli obbiettivi indicati, sono chiamati a concorrere prioritariamente, ma nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. Più avanti vedremo i riflessi di questi poteri sui sindaci e sulle loro polizie ma, intanto, la norma apre al coinvolgimento della polizia locale e prevede una stretta collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale tramite:
- scambio informativo;
- interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative
- regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- aggiornamento professionale integrato.
Merita ricordare, per quanto qui interessa, che la polizia municipale per quanto abbia compiti simili, specifici, uguali e diversi dalle Polizie dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri ecc.) non è una forza di polizia e le due forme di polizia hanno sempre lavorato ognuno per conto proprio, vicine e lontane, senza alcun scambio informativo, con nessuna interconnessione fra le sale operative, senza sistemi di sicurezza in comune e senza aggiornamento professionale integrato. Pare importante che lo Stato si sia accorto di questa frammentarietà anche se la scoperta è, come dire, pro domo sua, anche se,in fondo, pro domo di tutti. In realtà lo scambio informativo, fra le due polizie, attualmente non esiste. Quanto alle sale operative non solo non sono interconnesse ma le sale operative delle polizie locali non solo non sono interconnesse neppure fra loro ma in moltissimi comuni non esistono neppure.
Quanto ai sistemi di sicurezza finalizzati al controllo si ritiene che si tratti degli apparati di videsorveglianza che i comuni hanno per le loro finalità (ztl, ecc. ), anche se spesso risultano utili anche per fini diversi, ma vedremo meglio a cosa siano riferiti questi sistemi. Quanto all’aggiornamento si ritiene più avanzato quello delle polizie locali che tramite le regioni, le associazioni, i siti appropriati, i comuni, i vari comandi, comandanti e ufficiali hanno una rete di aggiornamento da prendere come base per farne una integrata anche se, ovviamente, questo aggiornamento sarà sicuramente finalizzato ai problemi sollevati dalla norma in esame.
Come già detto, ci sarà ancora occasione, più avanti, per approfondire il tema della polizia locale e del suo intervento nonché il tema dei sindaci, per quanto i secondi, senza la loro polizia, sono, come dire, senza mani, riconfermando le difficoltà operative in termini numerici, di strutture e di strumenti già di suo ed in modo particolare per le finalità che la legge prevede.
10 MAGGIO 2017
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a riposo
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)