COMPRO ORO – arriva la legge

Il decreto  92/2017 Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n.141 del 20-6-2017 ) entrato in vigore il 5 luglio scorso, fissa le disposizioni per i “Compro oro”che consiste nell’acquisto di oggetti preziosi finiti ed usati da rimettere sul mercato come prodotti usati oppure da rifondere. Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” è soggetta alla sola licenza per il commercio di oggetti preziosi (art. 127 del TULPS) , mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti. Con questo intervento si ritiene di limitarsi ad evidenziare le parti importanti della legge, visto che sono previste anche norme attuative e che, di fatto, mancando ancora alcuni passaggi, la norma, non è in vigore.

IL DECRETO

         1 – DETTA DISPOSIZIONI specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

         2 – FISSA LE DEFINIZIONI interessate al problema e delle quali si riportano quelle essenziali e cioè:

  1. a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
  2. b) attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
  3. c) autorità competenti: il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria.

           3 –DISPONE che l’esercizio dell’attività di compro oro sia riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM.  (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi). L’iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive nonché alla prevista documentazione da allegare. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d’Italia.  Le modalità tecniche di invio dei dati e di  alimentazione  del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto.

         4 – PREVEDE che gli operatori compro oro procedano, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente.  Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate.

         5 –  FISSA L’OBBLIGO della tracciabilità delle operazioni  con l’obbligo dell’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro e la predisposizione di:

a – una scheda, numerata progressivamente;

b – con i  dati identificativi del cliente;

c – con gli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

d – la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;

e – l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell’operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;

f – due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;

g – la data e l’ora dell’operazione;

h – l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;

i – rilascio al cliente di una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

         6 – DISPONE l’obbligo di conservazione dei dati acquisiti e copia della ricevuta  per un periodo di 10 anni nonché quello di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF.

ALTRE DISPOSIZIONI

Si attira l’attenzione del lettore che, in questa problematica, entrano in gioco In aggiunta alla disciplina prevista dal TULPS e dal suo regolamento di esecuzione, ulteriori disposizioni che ci si limita ad indicare e che andranno approfondite da chi è particolarmente interessato, e cioè:

  1. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” e regolamento attuativo adottato con P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
  2. La legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”.
  3. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.(GU n.290 del 14-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 268 ).

SANZIONI 

Si riporta il quadro delle sanzioni che appare molto complesso.

  1. Chiunque  svolge  l’attività  di  compro   oro,   in   assenza dell’iscrizione  al  registro degli  operatori  compro oro è punito con la reclusione da  sei  mesi  a  quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
  2. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi  di comunicazione si applica la  sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute  o  sistematiche,  la  sanzione   e’   triplicata.   Se   la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza  dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria e’ ridotta a 500 euro.  La procedura per la contestazione delle violazioni di  cui  sopra e l’irrogazione e riscossione  delle  relative  sanzioni  e’ attribuita alla competenza dell’OAM.
  3. Agli operatori compro  oro  che  omettono  di  identificare  il cliente con le  modalità previste,  si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  4. Agli operatori compro oro che non effettuano, in tutto o in parte,  la  conservazione dei  dati,  dei documenti e delle informazioni ivi previsti,   si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.  Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  5. Agli  operatori  compro  oro  che  omettono  di  effettuare  la segnalazione   di operazione   sospetta   ovvero   la    effettuano tardivamente, si applica la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da 5.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  6. Per le violazioni  delle  disposizioni  previste  dal  presente decreto, ritenute di minore  gravita’,  la  sanzione  amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

 ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI LE SANZIONI

Fermo quanto disposto  in tema di sanzioni relative a mancate comunicazioni,   all’irrogazione  delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente   decreto provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il  parere della Commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio   2007,   n. 114.

Il   procedimento sanzionatorio per le violazioni della mancata identificazione del soggetto e per la mancata conservazione degli atti e’  svolto dagli  Uffici  delle  Ragionerie  territoriali  dello   Stato,   già individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  29 novembre 2011. La Commissione di cui all’articolo 1 del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di  violazioni,  utilizzate  dalle  Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.

Il decreto che irroga la sanzione e’ notificato  all’interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all’ OAM, per l’annotazione in apposita sottosezione ad accesso  riservato  del registro.  L’accesso  alla  sottosezione  e’ consentito,   senza   restrizioni,   alle    autorità’    competenti, all’autorità giudiziaria, alle  altre  amministrazioni  interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero dell’interno, per l’esercizio delle rispettive competenze.

La  Guardia  di  finanza esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni  di  cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro.  Restano  fermi  i  poteri  di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti  di  pubblica  sicurezza dalle disposizioni vigenti.

La Guardia di finanza,  qualora  nell’esercizio  dei  poteri  di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle  disposizioni  di cui al presente decreto e riscontri  la  sussistenza,  a  carico  del medesimo  soggetto,  di   due   distinte   annotazioni,   anche   non consecutive, nell’apposita sottosezione del registro di cui al  comma 2,  avvenute  nel  corso  dell’ultimo  triennio,  propone,  a  titolo accessorio  rispetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la sospensione  da   quindici   giorni   a   tre   mesi   dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione e’  adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle  finanze  e notificato   all’interessato   nonché   comunicato   all’ OAM,    per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento  e’  data,  altresì,  notizia  al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell’articolo 127  del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nell’applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il  Ministero dell’economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario  della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

  1. a) la gravita’ e durata della violazione;
  2. b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
  3. c) la capacita’  finanziaria  della  persona  fisica  o  giuridica responsabile;
  4. d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle  perdite  evitate  per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
  5. e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per  effetto  della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
  6. f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
  7. g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al  presente decreto.

Al  procedimento  sanzionatorio  di  competenza  del  Ministero dell’economia e delle finanze  si  applicano  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Le  somme  riscosse  dal  Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di  sanzioni  amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente  decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
24 luglio 2017

 

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