Locazione senza conducente – Art. 84 del codice della strada – Inserimento

Mechanic giving keys to customer at the repair garage

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (GU n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20 ) all’articolo 27 (Misure sul trasporto pubblico locale) comma 10 afferma

All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, ” trasporto di persone” sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone”.

L’articolo 84, quindi, a far data dal 24 aprile scorso, con l’integrazione in grassetto, afferma:

Art. 84 Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada

Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87,comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L’articolo 87 comma 2 del CdS, afferma:

Art. 87 Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada

Servizio di linea per trasporto di persone (1)

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

Pare superfluo aggiungere commenti particolari per questo inserimento nel senso che ai veicoli già ammessi per la locazione senza conducente sono stati semplicemente aggiunti gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni. Una possibilità e una disponibilità in più. E’ forse solo il caso di ricordare a chi usa un prontuario delle violazioni di verificare se, nel proprio prontuario, sono indicati, all’art. 84 c. 7, come non possibile usare in locazione senza conducente i veicoli che, ora, sono stati inclusi

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
APRILE 2017

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