La guida accompagnata – art. 115 Codice della Strada

guida accompagnata

Se, prima, i diciottenni attendevano il giorno del diciottesimo compleanno per presentare i documenti richiesti per ottenere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un’autovettura (cosiddetto foglio rosa) per poi sostenere gli esami, di teoria, prima, e di pratica, dopo, per ottenere la patente di guida, dal 21.4.2012, tramite la legge 29.7.2010 n. 120 che ha introdotto i commi da 1 bis a 1 septies all’art. 115 del codice della strada, è consentito esercitarsi, sempre con autorizzazione, tramite la norma cosiddetta della “guida accompagnata” prima di aver compiuto i diciotto anni pur dovendo seguire alcune, doverose, prescrizioni che verranno analizzate di seguito. La guida accompagnata,  disciplinata con il DM 11/11/2011, n. 213, e le istruzioni operative impartite con circolare 19/04/2012, prot. n. 10959-08/03, risponde all’esigenza di far acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida, prima di condurre veicoli da soli. Ad onor del vero, per quanto la norma sia stata molto attesa, non sembra di vedere, in circolazione, molti veicoli con l’obbligatorio contrassegno esposto sui veicoli ma potrebbe non essere del tutto vero e quindi bisognerebbe chiedere e ottenere una risposta dal Ministero delle Infratrutture e Trasporti che ha i numeri per rispondere.

L’autorizzazione per guida accompagnata

 Il richiedente, per esercitarsi alla guida su un autoveicolo, deve

  • aver compiuto diciassette anni;
  • essere in possesso di patente di guida di categoria A1 o B1, senza restrizioni alla guida;
  • aver seguito corso pratico di guida presso un’autoscuola;
  • essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile;
  • essere accompagnato da titolare di patente di guida indicato nell’autorizzazione.
Il percorso per esercitarsi con l’autoscuola

Il richiedente, quindi, deve rivolgere istanza all’ UMC, su apposito modello firmato dallo stesso richiedente e dal genitore, o chi ne fa le veci (dimostrato previa presentazione di atto notorio e documento di identità)   per ottenere la ricevuta relativa alla frequenza di un corso presso un’autoscuola che, a sua volta, gli rilascerà, alla fine del corso, un attestato di frequenza con gli originali del libretto delle lezioni di guida. Se il minore è invalido dovrà presentare  certificazione della commissione medica locale attestante la sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida e l’indicazione degli adattamenti necessari al veicolo sul quale esercitarsi e comunque previo esperimento pratico. Le esercitazioni possono essere effettuate solo con veicoli dell’autoscuola e naturalmente solo con i suoi istruttori. La ricevuta che viene registrata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non ha validità illimitata ma è relativa, al massimo, fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta. L’autorizzazione può essere rinnovata ma con data non successiva al compimento del diciottesimo anno di età.

L’esercitazione si svolge con lezioni individuali,  non superiori a due ore giornaliere; con almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna e le ore possono aumentare previo accordo tra il genitore e l’autoscuola. Tutte le lezioni devono essere documentate in apposito libretto.

La ricevuta può essere revocata e non più rilasciata se il minore commetta violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente o la sua patente sia sospesa o revocata.

Ogni domanda da presentare all’ UMC deve essere fatta su apposito modelli reperibili presso gli uffici dell’UMC stessi o presso altri uffici che si interessano della materia (ACI, uffici di pratiche automobilistiche ecc.) e naturalmente  alcuni attestati di versamento.

Il percorso per esercitarsi privatamente

Il richiedente, dovrà, poi, inoltrare istanza all’ UMC per ottenere l’autorizzazione presentando:

  • l’attestato di frequenza dell’autoscuola;
  • il libretto delle lezioni di guida frequentate;
  • gli adattamenti del veicolo, se previsti;
  • i nominativi degli accompagnatori, massimo tre,durante le esercitazioni.

Nel caso la patente del richiedente sia sempre valida e non abbia motivi ostativi alla guida  l’ UMC rilascia l’autorizzazione, che ha la stessa validità della ricevuta per la formazione, e solo allora il minore potrà esercitarsi, sempre accompagnato da uno dei titolari di patente di guida indicati nell’autorizzazione.

Ogni domanda da presentare all’ UMC deve essere fatta su apposito modelli reperibili presso gli uffici dell’UMC stessi o presso altri uffici che si interessano della materia (ACI, uffici di pratiche automobilistiche ecc.) e naturalmente  alcuni attestati di versamento.

L’esercitazione su strada

Il minore autorizzato può essere accompagnato o da un istruttore di scuola guida o dalle persone espressamente indicate nell’autorizzazione in possesso dei requisiti necessari già valutati dall’ UMC ma comunque non devono avere un’età superiore a sessanta anni e non abbiano la patente di guida sospesa per qualsiasi causa ovvero revocata dopo il rilascio dell’autorizzazione stessa.

Le esercitazioni di guida accompagnata possono avvenire solo su:

  • autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t con potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
  • muniti, anteriormente e posteriormente, di apposito contrassegno identificativo regolamentare;
  • senza trasporto di passeggeri;
  • senza traino di rimorchi.

Le esercitazioni di guida accompagnata possono e devono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari, oltre a quelle già indicate prima, e cioé:

  • il minore deve avere con sé l’autorizzazione nonché la patente così come l’ accompagnatore deve avere la propria patente di guida;
  • se le esercitazioni avvengono in autostrada avente tre o più corsie è possibile solo impegnare le due più vicine al bordo destro della carreggiata;
  • il minore non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

L’autorizzazione alla guida accompagnata viene revocata dall’UMC che l’ha rilasciata e non può essere rinnovata quando il minore:

– commette  violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative    accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, previa comunicazione all’UMC che l’ha rilasciata da parte dell’organo di polizia accertatore;

  • guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione;
  • la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata.
Le violazioni e le relative sanzioni

Ovviamente si fa riferimento, in queste tabelle, alle sole violazioni relative alla guida accompagnata e comunque riportate nella circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9 del 14 maggio 2012.

Il minore non è mai considerato come effettivo trasgressore, per mancanza di imputabilità, e delle violazioni ne risponde il genitore, o chi è tenuto alla sua sorveglianza, e quindi la contestazione, o la successiva notifica del verbale, deve essere, necessariamente effettuata nei loro confronti, che devono essere considerati e chiaramente identificati nel verbale come effettivi trasgressori

Nella guida accompagnata, nel caso di violazioni commesse dall’autorizzato durante l’esercitazione, l’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore, o  chi ne fa le veci, per cui la violazione va contestata al genitore o chi ne fa le veci, ma anche essere immediatamente contestata all’accompagnatore al quale va ovviamente  consegnata copia del verbale. L’accompagnatore può essere anche un genitore.

Nel caso di mancanza di patente di guida da parte dell’accompagnatore risponde, ovviamente, direttamente l’accompagnatore.

Nel caso di violazioni che prevedono la sospensione o revoca della patente di

guida è revocata l’autorizzazione previa comunicazione all’UMC.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

 

febbraio 2017

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