Tassa automobilistica (bollo): cos’e’, cosa ne sappiamo e cosa ci aspetta in futuro

La tassa automobilistica (ma riguarda tutti i veicoli e non solo le auto) è nata come tassa di circolazione ed è ora un tributo locale, che grava sugli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati nella Repubblica Italiana va pagato per il semplice possesso a favore delle regioni di residenza dell’intestatario . Attualmente il bollo, come viene chiamato familiarmente, viene calcolato considerando la potenza del veicolo e la sua classe di inquinamento, a prescindere dall’utilizzo che si fa del veicolo, sia che si usi tutti i giorni per spostarsi sia che lo si tenga tutto il tempo in garage ed è quindi una tassa di registro.

Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo, ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

La fonte principale del tributo è il D.P.R. 5 febbraio1953 n. 39 (“Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”). L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico.

Sui veicoli ultratrentennali, ultraventennali, di particolare interesse storico e collezionistico sono previste esenzioni e/o riduzioni dal pagamento della tassa di possesso ma la situazione è talmente variegata e dipendente dalle varie leggi regionali che è quasi impossibile fornire un quadro preciso per cui conviene fare riferimento ai vari siti regionali di competenza.

Inoltre, non è più oggi necessario esporre e portare con sé il contrassegno testimoniante il pagamento del bollo ai sensi della legge 27 dicembre1997 n. 449

La riscossione del bollo è divenuta competenza delle regioni dal 1º gennaio 1999.

Il bollo può essere anche soggetto a diverse riduzioni (di diverso peso in base alla regione), sempre dietro richiesta del proprietario del veicolo come quelli  a basso impatto ambientale, elettrici, ad alimentazione esclusiva a GPL o ad alimentazione  mista

Non si ha il pagamento del bollo per quattro categorie di disabili per un solo veicolo, il quale deve essere adattato all’handicap e non può superare i 2000 cc se è a benzina o 2800 se è diesel. Stabilità (articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono esentati dal pagamento della tassa di possesso tutti i ire Per rinnovare il bollo occorre pagare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Ad esempio se il bollo é scaduto a maggio va rinnovato entro la fine di giugno. Si può rinnovare all’ Aci, alle Poste, nelle tabaccherie del circuito Lottomatica, nelle ricevitorie Sisal, nelle Agenzie Pratiche Automobilistiche e nelle banche abilitate. Oppure online, come su ACI Bollonet o tramite home banking.

Se l’ultimo giorno utile per il pagamento cade di giorno festivo si può pagare il primo giorno lavorativo successivo senza sanzioni. La ricevuta del pagamento deve essere conservata per almeno 5 anni.

Se il pagamento del bollo avviene in ritardo ci sono sanzioni che variano in base ai giorni di ritardo:

RITARDO NEL PAGAMENTOSANZIONE DA PAGARE
Entro 14 giornipari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giornopari all’1,5% dell’importo originario della tassa automobilistica
Dal 31° al 90° giornopari all’1,67%dell’importo originario della tassa automobilistica
Dal 91° giorno a 1 annopari al 3,75% dell’importo originario della tassa automobilistica
Oltre 1 annopari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori da calcolare
per ogni semestre di ritardo (fino al 30/06/2003 2,5%, dal 01/07/2003
al 31/12/2009 1,375% e dal 01/01/2010 1%)

E se il bollo non viene pagato? Vediamone le conseguenze con il codice della strada

Articolo 96 CDS

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

  1. 1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell’economia e delle finanze.

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.

La situazione è chiara: se non si paga il bollo auto e si ignorano gli avvisi, si perde il veicolo.

Come recita l’articolo 96, il procedimento di radiazione d’ufficio può essere applicato da tutte le realtà territoriali. Dopo 3 anni senza pagamento accertato del bollo auto e una volta notificato l’atto, l’intestatario ha 30 giorni di tempo per mettersi in regola. In caso contrario scatta appunto la legge e addio vicolo.

Se l’intestatario del veicolo non ha pagato il bollo per tre anni consecutivi gli arriva la raccomandata della Regione che lo avverte che il veicolo sarà radiato e contemporaneamente avvisa che si può:

  • dimostrare il pagamento di almeno un bollo precedente alla data di notifica;
  • dimostrare di essere esente dal pagamento del bollo;
  • dimostrare di aver venduto il vicolo o averne perso il possesso.

Se l’intestatario dei veicolo non è in possesso di nessuno di questi requisti o non può regolarizzare i pagamenti omessi? Può dire addio al veicolo perché l’ACI  cancella d’ufficio dal PRA il veicolo mentre la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ritira targa e carta di circolazione tramite gli organi di polizia e per tornare in circolazione occorre iscrivere nuovamente il veicolo al PRA, pagare gli anni di bollo arretrati e risolvere le questioni burocratiche.

Come si può calcolare il bollo? Bisogna moltiplicare il numero di KiloWatt (senza i decimali) per la tariffa della regione di residenza. In alternativa si possono utilizzare i servizi gratuiti dell’ACI e dell’Agenzia delle Entrate.In particolare il  servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate è online e disponibile dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 24.Per usufruirne basterà semplicemente inserire la targa del veicolo nella sezione dedicata: “Calcolo del bollo in base alla targa del veicolo“. Fanno eccezione i residenti nella provincia di Bolzano, su espressa richiesta della stessa Provincia. Inoltre la funzione non potrà essere utilizzata se per il veicolo c’è un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio. In questi casi sarà necessario utilizzare la formula completa.

Fa eccezione a quanto detto fin’ora  il pagamento del bollo per minicar, ciclomotore, quad, scooter, cioè tutti quei mezzi che hanno fino a 50 cc di cilindrata, una potenza max di 4 Kw e che raggiungono una velocità massima di 45 km/h e che hanno un peso inferiore ai 350 kg. per questi veicoli il bollo deve essere pagato entro il 31 dicembre dell’anno o comunque dal momento in cui si circola  e  l’importo varia da regione a regione. Il versamento va portato al seguito e non conservato negli anni successivi.

La novità in arrivo, per quanto ancora lontana (nel 2026?), è il bollo europeo, cioè uguale per tutti con  l’importo che dipenderà da quanto si inquina e da quanto si usa il veicolo. Questo cambiamento permetterà di avvicinare gli obiettivi ambientali stabiliti nella conferenza sul clima di Parigi e quelli inseriti nel Libro bianco sui trasporti. Per rendere applicabile la norma sarà necessario installare su tutti i mezzi in circolazione un dispositivo, tipo scatola nera, capace di registrare gli spostamenti e di tenere traccia dei chilometri percorsi.

Ma l’Italia potrebbe anticipare il tutto grazie a una proposta di legge di Fare! firmata dal deputato Roberto Caon, presentata nei giorni scorsi alla Camera. La proposta semplificherebbe la vita dei cittadini e quella dello Stato, come sostengono i promotori, e consiste nella sostituzione del bollo auto con una tassa sui consumi che prevede l’aumento dell’accisa sui carburanti di 15 centesimi circa. In questo modo, i vantaggi sarebbero sia per i cittadini, che non più obbligati a pagare un’imposta a scadenza fissa, sia per lo Stato, che incasserebbe le accise automaticamente senza dover rincorrere gli evasori.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a r.
Novembre 2018

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