La copertura assicurativa per i veicoli esteri
La convenzione di Rethymno del 30 maggio 2002 di Luca Tassoni
La copertura assicurativa obbligatoria
L’art. 193 del vigente Codice della Strada dispone che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”.
La stessa disposizione era contenuta nel 1° articolo della stessa Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 [1] (“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”): “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile.”.
La Legge n. 990/69 è stata recentemente abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 [2] (denominato “Codice delle assicurazioni private”), nel cui Titolo X sono contenute le disposizioni relative alla “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. All’art. 122 viene ribadito che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.” [3]. Con un regolamento da adottarsi da parte del Ministero delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, saranno individuate la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico
La copertura assicurativa per i veicoli esteri
La copertura assicurativa prevista dall’art. 193 del C.d.S. e dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni è obbligatoria anche per i veicoli immatricolati (o comunque “stazionanti”) in uno Stato estero.
Tuttavia, mentre per i veicoli italiani l’obbligo può essere assolto soltanto mediante la stipulazione di un contratto assicurativo con un’impresa autorizzata ad esercitare, nel territorio italiano, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i veicoli esteri si possono presentare tre differenti casi:
1) COPERTURA AUTOMATICA : lo Stato estero fa parte di un elenco di Stati per i quali l’obbligo della copertura assicurativa si considera automaticamente assolto, senza la necessità di alcun controllo da parte delle autorità competenti.
2) CARTA VERDE : è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero aderisce al sistema della cosiddetta “carta verde”, cioè il certificato assicurativo internazionale.
3) NESSUNA CONVENZIONE : è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero non aderisce a nessuna convenzione, per cui deve essere stipulato un contrattocon una impresa autorizzata come per i veicoli immatricolati in Italia. In alternativa, può essere stipulata ai posti di confine una polizza temporanea di frontiera, anche detta “carta rosa”, della durata da 15 a 45 giorni
La “copertura automatica”
Con la Direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 [4], concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, viene per la prima volta stabilito che ogni Stato membro dell’Unione Europea “si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro.”. La direttiva 72/166/CEE è stata in seguito oggetto di alcune modifiche e decisioni del Consiglio, nella maggior parte dei casi adottate allo scopo di adeguare la normativa comunitaria all’ingresso di nuovi Stati nell’Unione Europea.
Successivamente, ulteriori convenzioni hanno permesso anche ad altri Stati, non appartenenti all’Unione Europea, di avvalersi reciprocamente del cosiddetto principio di “copertura automatica” o di “presunzione di copertura”. Tutti gli accordi sono stati riuniti in un unico documento, cioè la Convenzione multilaterale di garanzia, firmata a Madrid il 15 marzo 1991.
Il sistema è basato sulla istituzione, in ogni Stato aderente, di un “ufficio nazionale di assicurazione”, denominato bureau. Ogni bureau nazionale è membro dell’istituzione internazionale denominata Consiglio dei Bureaux [5].
Il bureau italiano è l’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), con sede a Milano in C.so Sempione n. 39.
Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l’incidente stradale si occupa dei risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest’ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale, del proprio Stato, presso la quale il veicolo è assicurato, oppure, qualora non fosse stato stipulato alcun contratto, direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.
La “carta verde”
Tra gli Stati esteri che non hanno aderito agli accordi relativi alla cosiddetta “copertura assicurativa automatica”, alcuni hanno comunque aderito al sistema del certificato assicurativo internazionale, cioè la cosiddetta “carta verde” (per via del colore previsto per il documento stesso).
Il sistema della “carta verde”, entrato in vigore il 1° gennaio del 1953, è stato istituito a Londra in seguito alla Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949 del gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Con la stessa raccomandazione è stato istituito il Consiglio dei Bureaux, costituito dall’insieme di ogni bureau nazionale.
Il bureau italiano è sempre lo stesso: l’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), con sede a Milano in C.so Sempione n. 39.
La “carta verde” viene rilasciata al contraente dalla compagnia nazionale con la quale è stipulata nel proprio Stato la polizza assicurativa; analogamente a quanto previsto per il cosiddetto sistema della “copertura automatica”, nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l’incidente stradale si occupa del risarcimento dei danni. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest’ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale che ha rilasciato la “carta verde”.
La “carta rosa”
Per i veicoli degli Stati esteri che non hanno aderito né al sistema della “copertura automatica”, né al sistema della “carta verde”, l’obbligo della copertura assicurativa può essere assolto soltanto mediante la stipula di un contratto con un’impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia.
In alternativa, può essere stipulata ai posti di confine una polizza temporanea di frontiera, anche detta “carta rosa” (per via del colore previsto per il documento stesso).
La “carta rosa” viene rilasciata dall’U.C.I., presso gli uffici di frontiera, per un periodo di validità minimo di 15 giorni e massimo di 45 giorni.
La Convenzione di Rethymno
Il 30 maggio 2002, nel corso dell’assemblea generale del Consiglio dei Bureaux svoltasi a Rethymno (in Grecia nell’isola di Creta) è stata conclusa la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.
Nell’appendice I della suddetta convenzione sono state accorpate in un unico documento, denominato “regolamento generale”, tutte le disposizioni dei sistemi della “copertura automatica” e della “carta verde”. Tale regolamento generale ha sostituito le due predette convenzioni a partire dal 1° luglio 2003.
Gli Stati esteri aderenti alla “copertura automatica”
Le procedure che disciplinano la copertura assicurativa assolta in maniera automatica sono definite nella Sezione III del Regolamento generale, rubricata Norme specifiche che disciplinano i rapporti contrattuali tra bureaux basati sulla presunzione d’assicurazione.
Tale disciplina viene applicata, in maniera reciproca, per tutti gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo [6] e per tre Stati non facenti parte di quest’ultimo accordo: Andorra, Croazia e Svizzera.
Austria Lussemburgo IslandaBelgio Malta LiechtensteinCipro Paesi Bassi NorvegiaDanimarca PoloniaEstonia Portogallo AndorraFinlandia Regno Unito Croazia Francia Repubblica Ceca SvizzeraGermania Slovacchia Grecia Slovenia Irlanda Spagna Italia SveziaLettonia UngheriaLituania |
Lo “stazionamento abituale”
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento generale, la “copertura automatica” non viene applicata solamente in relazione allo Stato di immatricolazione dei veicoli, bensì in ossequio ad un concetto molto più ampio: lo stazionamento abituale. Il territorio dello Stato in cui un veicolo ha il suo stazionamento abituale deve essere determinato, a seconda dei casi, sulla base dei criteri seguenti:§ il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato;§ qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno;§ qualora non sia prevista l’immatricolazione, la targa assicurativa o il segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore.
Nell’Appendice II del Regolamento generale sono riportate le eccezioni, in conseguenza delle quali, per alcuni determinati veicoli non possono essere applicate le disposizioni contenute nella Sezione III, relative alla “copertura automatica”, ma l’obbligo assicurativo deve essere assolto mediante la stipulazione di un contratto (“carta verde”, “carta rosa” o polizza con compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l’elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l’obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto:
AustriaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
BelgioVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Cipro§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.§ Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali.
Danimarca (e Isole Faroe)§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.§ Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.
FinlandiaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Francia (e Monaco)Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.
Germania§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.§ Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali
Grecia§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1° ottobre 1993).§ Veicoli appartenenti ad organizzazioni intergovernative (targhe verdi — recanti le lettere «CD» e ΔΣ seguite dal numero di immatricolazione).§ Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della NATO (targhe gialle — recanti le lettere «ΞΑ» seguite dal numero di immatricolazione).§ Veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe recanti le lettere «ΕΣ»).§ Veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe recanti le lettere «AFG»).§ Veicoli con targa di prova (targhe bianche — recanti le lettere «ΔΟΚ» seguite dalle quattro cifre del numero di immatricolazione).
IrlandaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
IslandaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Italia (e Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.§ Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali (come, ad esempio, la targa «AFI» e le organizzazioni internazionali come la NATO).§ Veicoli senza targa di immatricolazione (in particolare i ciclomotori).§ Macchine agricole (come i trattori agricoli, i loro rimorchi e tutti gli altri veicoli specificamente destinati al lavoro agricolo).
LussemburgoVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
NorvegiaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea
.Paesi Bassi§ Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1° ottobre 1993).§ Veicoli privati appartenenti a personale militare olandese e alle loro famiglie, stabiliti in Germania.§ Veicoli appartenenti a personale militare tedesco stabilito nei Paesi Bassi.§ Veicoli appartenenti alle persone distaccate presso quartieri generali delle forze alleate dell’Europa centrale.§ Veicoli di servizio delle forze armate della NATO.
Portogallo§ Macchine agricole e macchine operatrici per le quali la legge portoghese non richiede una targa di immatricolazione.§ Veicoli appartenenti a Stati stranieri e ad organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche — cifre rosse, precedute dalle lettere «CD» o «FM»).§ Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere — cifre bianche, precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», secondo il dipartimento governativo interessato).
Regno Unito (e Isole della Manica, Gibilterra e Isola di Man)Veicoli NATO soggetti alle disposizioni della convenzione di Londra del 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
Repubblica CecaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
SlovacchiaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
SloveniaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
SveziaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Svizzera (e Liechtenstein)Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
UngheriaVeicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Gli Stati esteri aderenti alla “carta verde”
Le procedure che disciplinano la copertura assicurativa assolta mediante il sistema della “carta verde” sono definite nella Sezione II del Regolamento, rubricata Norme specifiche che disciplinano i rapporti tra bureaux basati sulla carta verde.
Albania Israele Serbia e MontenegroBielorussia Macedonia TunisiaBosnia Erzegovina Marocco TurchiaBulgaria Moldavia UcrainaIran Romania |
Austria Lussemburgo IslandaBelgio Malta LiechtensteinCipro Paesi Bassi NorvegiaDanimarca PoloniaEstonia Portogallo AndorraFinlandia Regno Unito Croazia Francia Repubblica Ceca SvizzeraGermania Slovacchia Grecia Slovenia Irlanda Spagna Italia SveziaLettonia UngheriaLituania |
Tale disciplina viene applicata, in maniera reciproca, oltre che per tutti gli Stati di cui alla Sezione III, aderenti al sistema della “copertura automatica”, anche per un altro elenco di stati (attualmente 14) che hanno nel tempo aderito al sistema della “carta verde”.
I “piccoli Stati”
Per quanto riguarda la copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli esteri, occorre prendere in considerazione anche una serie di Stati di estensione piuttosto piccola, alcuni dei quali non sono membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ma che, tuttavia, dal punto di vista prettamente assicurativo, beneficiano delle convenzioni stipulate dagli Stati all’interno dei quali sono ricompresi, per motivi storico-politici, ma anche soltanto meramente geografici:Città del Vaticano e Repubblica di San MarinoPer i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell’assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipulazione di un contratto con un’impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della “copertura automatica” o della “carta verde”, sono considerati, dal punto di vista squisitamente assicurativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l’Italia ha aderito.Isole FaroeLe Isole Faroe sono un gruppo di 18 isole nel nord dell’Oceano Atlantico, tra la Scozia, la Norvegia e l’Islanda. Dal 1948 sono diventate una regione autonoma del Regno di Danimarca. Nonostante le Isole Faroe non facciano parte dell’Unione Europea (come esplicitamente asserito da entrambe nel Trattato di Roma) e dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista assicurativo i veicoli in esse stazionanti beneficiano delle stesse convenzioni della Danimarca.Principato di MonacoNonostante il Principato di Monaco non faccia parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista assicurativo i veicoli in esso stazionanti beneficiano delle stesse convenzioni dello Stato all’interno del quale è geograficamente ricompreso, cioè la Francia. Gibilterra, Isola di Man e Isole della manicaGibilterra è un territorio d’oltremare del Regno Unito, situato nella costa meridionale della penisola iberica. Fa parte dell’Unione Europea, sebbene ne sia fuori dal punto di vista doganale.L’Isola di Man si trova al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra, in mezzo al Mar d’Irlanda. Non fa parte né del Regno Unito né, tanto meno, dell’Unione Europea, ma è una dipendenza della monarchia britannica.Le Isole della Manica (dette anche Isole del Canale) sono un gruppo di isole al largo della costa francese della Normandia, nell’omonimo Canale della Manica. Anch’esse non fanno parte del Regno Unito e dell’Unione Europea, ma sono dipendenze della monarchia britannica.Dal punto di vista assicurativo, per i veicoli stazionanti negli Stati di Gibilterra, Isola di Man e Isole della Manica, si applicano le stesse convenzioni previste per il Regno Unito.Ceuta e MelillaSia Ceuta che Melilla sono città autonome della Spagna ma situate geograficamente nel territorio del Marocco, nella parte africana dello Stretto di Gibilterra. Fanno entrambe parte dell’Unione Europea ma ne sono fuori dal punto di vista doganale.Per quanto riguarda la copertura assicurativa, per i veicoli stazionanti a Ceuta o Melilla, si applicano le stesse convenzioni previste per la Spagna.LiechtensteinIl Liechtenstein è un piccolo principato situato nell’Europa centrale, racchiuso tra la Svizzera ad ovest e l’Austria ad est. Non fa parte dell’Unione Europea, ma beneficia delle convenzioni relative alla “copertura automatica” perché aderente allo Spazio Economico Europeo (come altri due Stati non comunitari: l’Islanda e la Norvegia). Comunque, dal punto di vista assicurativo, per i veicoli stazionanti nel Liechtenstein, si applicano le stesse convenzioni previste per la Svizzera.
La lista degli Stati esteri
Concludendo, si allega una tabella riportante la lista degli Stati esteri nei confronti dei quali si applicano le disposizioni relative alla “copertura automatica” o alla “ carta verde”, significando che gli Stati esteri non menzionati non hanno aderito ad alcuna convenzione, per cui, durante la circolazione in Italia dei veicoli in essi stazionanti, l’obbligo della copertura assicurativa deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, o della “carta rosa”.
Albania |
carta verde |
Andorra |
copertura automatica |
Austria | copertura automatica |
Belgio | copertura automatica |
Bielorussia | carta verde |
Bosnia Erzegovina | carta verde |
Bulgaria | carta verde |
Cipro | copertura automatica |
Croazia | copertura automatica |
Danimarca (e Isole Faroe) | copertura automatica |
Estonia | copertura automatica |
Finlandia | copertura automatica |
Francia (e Principato di Monaco) | copertura automatica |
Germania | copertura automatica |
Grecia | copertura automatica |
Iran | carta verde |
Irlanda | copertura automatica |
Islanda | copertura automatica |
Israele | carta verde |
Lettonia | copertura automatica |
Liechtenstein | copertura automatica |
Lituania | copertura automatica |
Lussemburgo | copertura automatica |
Macedonia | carta verde |
Malta | copertura automatica |
Marocco | carta verde |
Moldavia | carta verde |
Norvegia | copertura automatica |
Paesi Bassi | copertura automatica |
Polonia | copertura automatica |
Portogallo | copertura automatica |
Regno Unito (Gibilterra, I. Man e I. Manica) | copertura automatica |
Repubblica Ceca | copertura automatica |
Romania | carta verde |
Serbia e Montenegro |
carta verde |
Slovacchia |
copertura automatica |
Slovenia | copertura automatica |
Spagna (Ceuta e Melilla) | copertura automatica |
Svezia | copertura automatica |
Svizzera | copertura automatica |
Tunisia | carta verde |
Turchia | carta verde |
Ucraina | carta verde |
Ungheria | copertura automatica |
[4] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L 103 del 2 maggio 1972.
[5] Il Consiglio dei Bureaux è stato previsto ed istituito a Londra in seguito alla Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949 del gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti Interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Come vedremo oltre, con la stessa raccomandazione è stato istituito il cosiddetto sistema della “carta verde”.