Il proprietario che comunica falsamente i dati del conducente ne risponde penalmente

L’articolo 126-bis, codice della strada, disciplina l’istituto della c.d. patente a punti.

All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato subisce decurtazioni, nella misura indicata in riferimento a ciascuna prescrizione delle norme di comportamento, a seguito della commissione della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella apposita tabella allegata all’articolo 126-bis.

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione risulta dal verbale di contestazione, consegnato ovvero notificato al trasgressore.

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.143,00.

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 12779, del 16 marzo 2017, si è occupata di un caso in cui il proprietario/conducente effettivo del veicolo ha dichiarato che alla guida, al momento della violazione, vi era una persona diversa.

Quali possibili conseguenze sul piano giudiziario/penale?

Nel caso di specie, si trattava dell’accertamento della violazione dell’articolo 173, codice della strada, per guidato, utilizzando un telefono cellulare, non a viva voce e senza far uso dell’apposito auricolare.

Sul verbale di accertamento della violazione è sempre opportuno indicare se il conducente sia di sesso maschile o femminile.

Per il destinatario del verbale, invece, è sempre opportuno leggere attentamente quanto indicato sul verbale, per evitare di incorrere in false dichiarazioni, penalmente rilevanti.

Nel caso di specie, la proprietaria/conducente effettiva del veicolo, non si avvedeva dell’indicazione, sul verbale di accertamento, che il conducente era di sesso femminile, e indicava, nella comunicazione di cui al comma 2, dell’articolo 126-bis, come effettivo conducente/trasgressore, il padre, al fine di consentire la decurtazione dei punti dalla patente del padre.

Tale affermazione è stata ritenuta falsa, proprio perché sul verbale di accertamento della violazione vi era l’indicazione che il conducente era di sesso femminile.

Art. 483, codice penale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Il delitto di cui all’articolo 483, codice penale, sussiste allorchè la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale; tali essendo i caratteri della situazione esaminata, nella quale la dichiarazione sull’identità del conducente produce l’effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento.

Per cui, chiunque dichiari il falso nella comunicazione dei dati del conducente ai fini dell’articolo 126-bis, codice della strada, sarà soggetto alle sanzioni penali previste dall’articolo 483, codice penale.

Competente al giudizio è il Tribunale Monocratico.

Non è consentito né l’arresto in flagranza di reato, né il fermo di indiziato di delitto.

La procedibilità è d’ufficio.

di Marco Massavelli
Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

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