Autovelox, autocarro, crouse control e segnaletica

Buongiorno percorrendo la regionale 308 PD nei pressi di Camposampiero, mi sono imbattuto nella postazione fissa 104e.
La strada era deserta e assolutamente percorribile, e priva per tutta la sua lunghezza (12 km) di limiti di velocità. Tale situazione mi ha fatto percorrere la stessa con assoluta rilassatezza e con
crouse control (cioè sistema di controllo della velocità di crociera) attivo a 90 km/h , alla guida di un con un mezzo di 14ton.
Quindi sono stato sanzionato con la decurtazione di 5 punti e 325,40 euro di sanzione pecuniaria. Ho sbagliato a rilassarmi, però mi sento raggirato perchè hanno avuto l’accortezza di mettere i limiti nelle uscite della stessa ( 40km/h). Esiste l’obbligo di segnalare i limiti di velocità!?Anche i cartelli occorrono alla sicurezza…visto che si lamentano degli incidenti!! Riesco ad ottenere l’annullamento della contravvenzione?
grazie mille.

RISPOSTA

L’articolo 142, comma 1, codice della strada, prescrive i limiti di velocità generali per ciascuna tipologia di strada, validi in assenza di qualunque indicazione diversa:
Art. 142.
Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali

Il successivo comma 2 autorizza gli enti proprietari della strada a fissare, entro i limiti generali stabiliti al comma 1, limiti di velocità diversi, per determinati tipi di strade, con l’obbligo di indicare con apposita segnaletica verticale, l’imposizione di tali diversi limiti di velocità:

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo comma 3, prescrive ancor più rigidi limiti di velocità per alcune determinate categorie, tra le quali, per i caso che qui interessa, si evidenziano quelle indicate alle lettere g) e h):

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
…omissis…
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

…omissis….

Riassumendo e semplificando:

¢ Se sulla strada che si percorre non vi è la presenza di segnaletica stradale verticale che impone particolari limiti di velocità, allora valgono i limiti di velocità generali stabiliti dall’articolo 142, comma 1:
” Autostrade: 130 Km/h
” Strade extraurbane principali: 110 Km/h
” Strade extraurbane secondarie/locali: 90 km/h
” Strade nei centri abitati: 50 Km/h (elevati a 70 Km/h in casi
particolari)

¢ Per alcuni veicoli, il comma 3, dell’articolo 142, prescrive limiti di velocità particolari, da rispettare in ogni caso in cui non sia prescritto, con apposita segnaletica verticale, un limite di velocità inferiore:

” autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
” autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade.

Da quanto emerge dal quesito, sembra che il veicolo sanzionato sia un autocarro di massa complessiva a pieno carico di 14 tonnellate: il limite di velocità da rispettare era, quindi, in assenza di segnaletica che imponesse un limite ancora inferiore, di 70 Km/h.

A parere di chi scrive, per quanto emerge dal quesito, non sembra vi siano elementi validi per poter proporre ricorso al fine dell’annullamento del verbale di contestazione della violazione.

dott. MASSAVELLI Marco
Febbraio 2010

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