Comunicazione nominativo del conducente: assoluzione dello smemorato

Conviene non ricordare in tema di codice della strada?

Ovviamente il titolo di questo intervento è appositamente polemico in relazione all’ordinanza della Cassazione civile sez. II, 18 aprile 2018 n. 9555 che ha fatto molto rumore e che ha suscitato molto entusiasmo fra i conducenti dei veicoli anche se la dottrina ha invitato alla “calma” nel senso che non è tutto oro quello che luccica.

Per approfondire il problema occorre ricordare che nel caso di alcune violazioni espressamente indicate nel codice della strada è prevista la detrazione di punti dalla patente di guida del conducente che ha commesso la violazione. Nel caso la contestazione non abbia avuto luogo al momento della violazione nel verbale inviato al proprietario del veicolo vengono chiesti i dati del conducente. In prima istanza se il nominativo del conducente non veniva indicato i punti erano detratti dalla patente di guida del proprietario del veicolo mentre successivamente l’articolo veniva cambiato e se non si individuava il nominativo del conducente veniva inviata una sanzione pecuniaria al proprietario del veicolo. Ovviamente la scelta può non essere condivisa perché, in ultima analisi, chi può, economicamente, sfugge alla detrazione dei punti, ma….la legge dice questo.

E’ da sottolineare anche che, fino a questa ordinanza, la Cassazione, in primis,  aveva sempre respinto i ricorsi sulla base della semplice considerazione che di fronte a un obbligo di legge il proprietario del veicolo che intende farlo guidare da altri deve sempre adottare la necessaria diligenza per consentire di individuare il responsabile effettivo della circolazione e lo affermava, in modo particolare, nei confronti di chi aveva un’azienda con più veicoli e quindi con più conducenti che si alternavano alla guida. La norma esiste e finché resta tale occorre tenerla presente. Certo un imprenditore, una società, una comunità ecc. dovrebbe avere minori difficoltà in quanto sono sufficienti appositi ordini di servizio e/o moduli per l’utilizzo dei veicoli oltre al fatto che a seconda dei veicoli in dotazione ci sono strumenti obbligatori, sempre a norma del codice della strada, che individuano sempre il conducente. Quanto ad una famiglia composta da più di un componente con uno o più veicoli che vengono usati indiscriminatamente sembra puerile, anche se verosimile, non ricordarsi chi guidava quel veicolo in quel determinato momento ma, tutto sommato, il “colpevole” è da ricercarsi in famiglia.

Comunque l’ordinanza 9555 della Cassazione precisando che diverso è non rispondere all’organo di polizia che chiede i dati del conducente dal … non ricordarsi……ha assolto un proprietario di un veicolo che aveva dichiarato di non ricordavrsi ….e quindi, letta solo in questo senso…..il gioco è fatto? Quindi la norma anche se c’è ed è chiara, non sarà più applicata? Intanto una decisione va letta completamente e approfondita e, infatti, dalla lettura completa si desume che:

1 – è sempre ammesso il sindacato del giudice riguardo al giustificato e documentato motivo per cui l’intestatario del veicolo può andare esente dalla responsabilità per la violazione, sempre che il giudice gliela riconosca;

2 – va ricordato che l’ordinanza si riferisce a un caso e che, quindi, non si applica automaticamente a chiunque voglia dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo nella circostanza della violazione che comporta la decurtazione dei punti, almeno finché resta vigente l’articolo 126-bis, comma 2;

3 – il caso in  esame verte su un verbale notificato dopo quattro mesi dal momento della violazione, cioè quando il codice della strada prevedeva, come termine massimo, 150 giorni di tempo per la notifica del verbale, giorni ora scesi a 90 e che si concretizzano, in genere, in tempi ancora minori grazie alla attuale tecnologia, per cui la stessa sezione della Cassazione potrebbe decidere in senso contrario;

4 – prima di arrivare in cassazione un ricorso passa attraverso il Giudice di pace, il Tribunale e infine alla Cassazione per cui il percorso è lungo e irto di ostacoli. Un Giudice di Pace, conosciuto durante il mio lavoro, ad una ricorrente che, in udienza, proponeva la sentenza di un altro giudice di pace a lei favorevole, le ha risposto testualmente: “Con tutto il rispetto del collega, del Tribunale e della Cassazione, io leggo la legge che ha fatto il Parlamento e decido con la mia testa anche in senso contrario” E la condannò. Quindi conviene innanzitutto rispettare la legge per la sicurezza nostra ed altrui anche se, ovviamente, se si riceve un torto, ricorrere è un diritto.

Come ultima osservazione, anche per dare a Cesare quello che è di Cesare, pare opportuno ricordare che anche un organo di polizia può soccombere ad un giudizio perché tutti cadiamo in errore ma, in questo caso, nonostante l’organo di polizia abbia applicato, alla lettera, la legge sia il Giudice di Pace che il Tribunale che la Cassazione, hanno “assolto”il cittadino e imposto il pagamento delle spese all’organo di polizia. Del resto l’organo di polizia non poteva fare altrimenti che opporsi avendo, si ripete, applicato la legge. Quindi un cittadino ha commesso una violazione ma non ha avuto alcuna detrazione di punti dalla patente né ha dovuto pagare una qualsiasi sanzione a fronte dell’applicazione, corretta, di una legge, da parte di un organo di polizia stradale, mentre tutte le spese…..le ha pagate l’organo di polizia ma, in pratica,  le hanno pagate…..tutti i cittadini.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a r.
Maggio 2018

 

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