Indagato: dichiarazioni immediate, spontanee, interrogatorio

L’indagato può rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria in tre circostanze:

  • Assunzione di notizie (art. 350 c.p.p. c. 5 e 6):
    • La finalità è acquisire notizie e indicazioni utili per la prosecuzione delle indagini e possono essere rese anche dall’indagato in stato di fermo, arresto;
    • Possono procedere a questo atto solamente gli ufficiali di PG;
    • Può essere compiuto anche senza la presenza del difensore;
    • Poiché fatto senza l’avvocato difensore non può essere ne verbalizzato ne usato in dibattimento non è però vietato, da parte dell’ufficiale che vi ha proceduto, di farne cenno nella relazione di servizio sebben non possa renderne testimonianza.
  • Spontanee dichiarazioni
    • dichiarazioni che l’indagato intende effettuare spontaneamente ossia senza che esse vengano sollecitate dalle persone che stanno indagando;
    • Possono procedere sia l’ufficiale che l’agente di PG;
    • Non è prevista la presenza dell’avvocato;
    • Viene redatto verbale integrale o riassuntivo complesso nel quale l’indagato viene prima identificato e ammonito delle conseguenze penali circa il rifiuto di dichiarare le proprie generalità o le dà false. Il predetto verbale deve essere trasmesso al pubblico ministero entro il terzo giorno del compimento.
    • Questo atto ha utilizzabilità piena fuori dal dibattimento mentre nel dibattimento solo con il consenso o per irripetibilità sopravvenuta.
  • Interrogatorio
    • può essere investigativo o difensivo
      • Possiamo definire difensivo l’interrogatorio che viene richiesto dall’indagato e dal suo difensore a seguito della chiusura delle indagini preliminari e quindi della notifica prevista ex articolo 415 bis CPP. In questo caso l’avvocato, dopo la chiusura delle indagini, ha potuto estrarre copia degli atti contenuti all’interno del fascicolo processuale del Pubblico Ministero quindi conosce tutte le prove raccolte dall’accusa. Questo tipo di interrogatorio può essere utile per l’indagato per portare nuovi elementi al pubblico ministero che potrà così convincersi se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione
      • L’interrogatorio voluto dal Pubblico Ministero è invece un atto tipico di investigazione indiretta. In questo caso l’indagato non è a conoscenza ufficialmente dei fatti e delle prove a suo carico che verranno enunciate in modo chiaro nel verbale di interrogatorio. Tutto ciò potrà essere omesso qualora tale enunciazione potrebbe creare nocumento all’indagine.
    • l’interrogatorio può essere delegato alla polizia giudiziaria, fatto salvo se l’indagato è in stato di fermo o arresto, nel qual caso dovrà provvedervi direttamente il Pubblico Ministero;
    • All’interrogatorio l’ufficiale di PG;
    • E’ indispensabile la presenza dell’avvocato difensore sia esso di fiducia ovvero in caso di assenza dovrà essere nominato d’ufficio
    • Dovrà essere redatto un verbale contenente obbligatoriamente le generalità dell’indagato con l’ammonizione delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dichiararle o le da false. Verrà avvisato altresì che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che ha facoltà di non rispondere alle domande sulla propria responsabilità ma, in caso di rifiuto, il procedimento seguirà il suo corso. Avviserà inoltre che se renderà dichiarazioni sulla responsabilità di altri assumerà l’ufficio di testimone, in quest’ultimo caso si dice “assistito” in quanto è presente il difensore e, nella veste di testimone, avrà l’obbligo di dire la verità.

 

Dr.ssa Rosaria Roberta Buscia

MODULISTICA

 

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