AGGIORNAMENTO IMPORTI RISARCIMENTO DANNI ALLA PERSONA DA APRILE 2006

Decreto Ministero dello sviluppo economico 31/5/2006 (G.U. 6/6/2006 n. 129)

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l’art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo decreto legislativo siano aggiornatiannualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;
Visto il proprio decreto 10 giugno 2005, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2005;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 10 giugno 2005, applicando la maggiorazione del 2,0%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2006;

Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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