Quanto tempo dopo la condanna per 186 187 186 bis Cds si può riottenere la patente revocata?

La patente revocata per guida in stato di ebbrezza o/e sotto effetto di stupefacenti può essere nuovamente conseguita dopo tre anni dall’accertamento del reato ma esattamente come si conteggia?

La sotto riportate Circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21.4.2023 a firma dell’Ing. D’Anzi, chiarisce, con la conferma di una sentenza del Consiglio di Stato che la patente di guida revocata potrà essere nuovamente conseguita dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato, dai tre anni va scomputato il periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca, qualora ci sia stato.

OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada.
Com’è noto, l’art. 219, comma 3 ter del codice della strada stabilisce che “quando la revoca della
patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato,
fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222».
Sulla interpretazione della norma in oggetto, con particolare riguardo alla data di accertamento del
reato da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, nonché al conteggio nel
periodo previsto dalla norma in parola di quello sofferto dall’interessato a seguito della sospensione

cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), questa Amministrazione ha diramato delle
circolari, nelle quali si è chiarito, conformemente al parere richiesto dal Ministero dell’Interno
all’Avvocatura Generale dello Stato, che l’art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel
senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano
trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni,
tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca
(Circolare prot. RU32098 dell’11.11.2020).
Ciò premesso, si trasmette l’unita sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2022 n.11323, nella
quale viene confermato l’orientamento interpretativo suddetto con le argomentazioni che, ad ogni buon
fine, si riportano di seguito.
In particolare il giudice amministrativo, nel richiamare l’art. 219, comma 3 ter, del d.lgs. n. 285 del
1992, ha affermato che: “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione in esame
va interpretata nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita
solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ai
tre anni va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (cfr.
Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416)”.
Analogamente, un’altra recente sentenza del Supremo Consesso Amministrativo in materia
(Consiglio di Stato, sez. V, 7.3.2023, n. 2355), ha confermato l’indirizzo prevalente della giurisprudenza
amministrativa e di legittimità, secondo cui “il provvedimento di revoca della patente non viene dunque,
materialmente, in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed
effetti diversi, il provvedimento prefettizio cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e,
logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non
può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un
atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di
condanna sia, appunto, passata in giudicato (Cass. n. 13508 del 2019)”. Il Consiglio di Stato, quindi,
ribadisce il principio secondo cui, quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle
norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 185 e 186 bis) e
quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire
un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che
abbia accertato il reato.
A conforto di quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato evidenzia che “d’altra parte, il testo
legislativo non si è riferito né alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in
sede amministrativa… ma all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi
costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all’Autorità
giudiziaria” (Cons. Stato, n. 2416 del 2016)”.
Tanto si trasmette quale ulteriore ausilio nella predisposizione da parte di codesti Uffici delle difese
e delle memorie nei contenziosi in materia.
Si invitano le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo a diffondere la presente circolare presso gli
UMC di competenza.
(ing. Pasquale D’Anzi)

 

 

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