La patente categoria B

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Pat. BCat. B1Cat. BE cod 96Art. 117 CdS
La patente di categoria B si consegue a partire dai 18 anni, tramite un esame di teoria e uno di guida.
Con la patente di categoria B si può guidare autoveicoli di massa massima autorizzata (che corrisponde alla massa complessiva a pieno carico) non superiore a 3500 kg, per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. E’ possibile agganciare un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750kg (c.d. rimorchio leggero). E’ altresì possibile agganciare un rimorchio un rimorchio non leggero, nei limiti di massa massima del complesso non superiore a 4250 kg.
Conseguimento e rinnovo:
L’età minima per il conseguimento è 18 anni
Il rinnovo avviene sino a
50 anni di età ogni 10 anni
70 anni di età ogni 5 anni
80 anni di età ogni 3 anni
dopo 80 anni di età ogni 2 anni
Limitazioni:
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, non sarà consentito condurre il veicolo con una velocità superiore a 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali, Tale limite vale solo per i titolari di patente rilasciata dall’UMC nazionale. Patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9/2/2011 non potrà, per il primo anno dal rilascio, guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica il limite di potenza massima pari a 70 kW. E’ possibile verificare se il veicolo può essere condotto da chi ha tale limitazione, inserendo il numero di targa in questo link www.ilportaledellautomobilista.it
Questo limite non si applica per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide solo se presenti a bordo: Tale limitazione ha effetto per i primi tre anni dal conseguimento della patente per le persone destinatarie del divieto di cui all’art. 75, comma 1, lett. a) del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, nel caso vengano commesse violazioni che prevedano la decurtazione dei punti questi saranno raddoppiati.
Come si può leggere nell’art. 117 del Codice della Strada, la violazione ai limiti prescritti comporta una sanzione da euro 160 ad euro 641 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi. (importo da rivalutare)
La patente di categoria B1 consente la guida dei quadricicli non leggeri (categoria L7e), con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Questi veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e.
La patente B1 è compresa nella patente B ma non assorbe la patente di categoria A quindi non permette la guida di motocicli neanche leggeri.
L’età minima per il conseguimento è 16 anni.
Il rinnovo avviene come per la patente categoria B.
Limitazioni:
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, non sarà consentito condurre il veicolo con una velocità superiore a 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali, Tale limite vale solo per i titolari di patente rilasciata dall’UMC nazionale. Patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9/2/2011 non potrà, per il primo anno dal rilascio, guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica il limite di potenza massima pari a 70 kW. E’ possibile verificare se il veicolo può essere condotto da chi ha tale limitazione, inserendo il numero di targa in questo link www.ilportaledellautomobilista.it
Questo limite non si applica per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide solo se presenti a bordo: Tale limitazione ha effetto per i primi tre anni dal conseguimento della patente per le persone destinatarie del divieto di cui all’art. 75, comma 1, lett. a) del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, nel caso vengano commesse violazioni che prevedano la decurtazione dei punti questi saranno raddoppiati
La patente di categoria BE consente la guida di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg, il che vuol dire che la massa massima complessiva che si può condurre con questo tipo di patente è di 7000 kg.
Essa si consegue a 18 anni di età.
Per il suo conseguimento è previsto un apposito esame.

La patente di categoria B con codice 96 consente la guida consente la guida di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 4250 kg.
Si consegue contestualmente all’esame della patente B.
NB: A chi consegue questo tipo di patente guidando un veicolo automatico non verrà annotato il codice 78, specifico per questo tipo di veicoli)
A chiarimento e messa a regime di questa patente sono state emesse alcune circolari.

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada

Articolo 117
TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Limitazioni nella guida

[1 Abrogato] 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purche’ la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4 Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 ad euro 641. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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