Rifiuta di firmare la comunicazione per la decurtazione punti

Salve, mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità (art 142/9) sospensione delle patente e 10 punti … ora, il punto è che alla guida non c’ero io, ma un amico che però non vuole prendersi la responsabilità di quanto accaduto. La mia domanda è: le foto comprovanti il fatto tenute presso il comando dei vigili riprendono anche il volto di chi guidava? Ed in ogni caso, quali possibilità ho di fare in modo che la responsabilità cada veramente in capo a chi ha commesso il reato? Visto che non è sufficiente il buon senso in questo caso… Vi ringrazio, attendo una risposta.
Cordialmente, Antonio

RISPOSTA

L’articolo 126bis, comma 2, codice della strada, stabilisce:
“…omissis… nel caso di mancata identificazione di questi (effettivo trasgressore, n.d.a.), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. …omissis… Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263,00 a euro 1.050,00…omissis….”.

Con l’entrata in vigore del sistema della patente a punti, il Ministero dell’Interno è intervenuto con alcune circolari esplicative della corretta procedura applicabile per le diverse situazioni concrete.
Tra queste, ai fini del quesito in oggetto, è rilevante la Circolare 14 settembre 2004, n.300/A/1/33792/109/16/1, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, concernente “Ulteriori disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti”, con la quale, al punto 2, ” Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente”, è stato precisato che:.
“Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.
Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.
La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.
…omissis…
Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida. In tal caso, la somma pagata in precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato”.
Dalla disciplina succitata si evince che nel caso oggetto del quesito, cioè nel caso in cui l’effettivo trasgressore non voglia sottoscrivere la dichiarazione per la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario del veicolo ha l’obbligo, comunque, di comunicare le generalità dell’effettivo trasgressore, con l’indicazione del giustificato motivo per il quale non vengono indicati i dati della patente di guida (ad es. perché il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione e di comunicare i dati della patente).
In questo modo, il verbale di accertamento della violazione verrà notificato all’effettivo trasgressore, e la decurtazione dei punti avverrà nei suoi confronti, dopo aver rilevato i dati della patente di guida dall’Anagrafe degli abilitati alla guida.

dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

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