Auto sostitutiva o di cortesia

Il servizio di auto sostitutiva o di cortesia è offerto da un numero sempre maggiore di titolari di officine (meccaniche, carrozzerie ecc.), è un servizio che  la clientela richiede ed apprezza e, di conseguenza, in grado di qualificare l’autofficina  che non lascia “ a piedi” il cliente mentre la sua auto viene riparata.

Ma come avviene questo servizio e quali sono le sfaccettature, positive e negative, sia per il titolare dell’officina che per il cliente?

Intanto vediamo come si può concedere questo servizio che può essere distinto in tre modalità.

1) L’autofficina propone il servizio utilizzando autoveicoli di proprietà, la carta di circolazione è intestata all’officina e la vettura è immatricolata ad uso privato.
2) L’autofficina propone il servizio utilizzando autoveicoli di proprietà, la carta di circolazione è intestata all’officina ma la vettura è immatricolata per uso noleggio senza conducente.
3) L’autofficina propone il servizio avvalendosi di un noleggiatore.

LA PRIMA MODALITÀ

è la più diffusa per cui la analizzeremo più ampiamente.

L’uso di un veicolo di proprietà dell’officina è ovviamente consentito al proprietario e ad altri soggetti debitamente dallo stesso autorizzati per le normali attività dell’impresa, in genere, appunto dipendenti, nei confronti dei quali un eventuale controllo non presenta difficoltà.
Nel caso di “cessione” ad un cliente deve essere formalizzato un apposito contratto di comodato, in genere a titolo gratuito, nel quale, oltre ai dati del titolare, dell’auto e del cliente (patente ovviamente compresa) sono stabilite le condizioni generali di utilizzo del veicolo, tipo le sue responsabilità come il ritiro e riconsegna del veicolo stesso, gli eventuali danni causati dalla circolazione, le infrazioni al codice della strada, il consumo del carburante ecc.. Comunque formalità burocratiche ridotte al minimo nella gestione del veicolo, molto apprezzabile per la clientela in quanto, ed è la cosa più importante, non affronta spese per l’auto di cortesia, salvo il rabbocco del carburante consumato.

La materia, regolata dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile, prevede che il contratto sia un atto generalmente gratuito con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, può servirsene solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Il titolare dell’officina con la firma del contratto di comodato è a posto mentre il cliente dovrebbe verificare alcune cose, nel suo interesse, e cioè se veicolo è ben assicurato, nel senso se il conducente stesso è assicurato, se c’è la rinuncia alla rivalsa, i giusti massimali ecc.. Insomma un controllo più accurato che lo garantisca, specie se il contratto è a medio/lungo termine, un po’ come se stesse guidando la sua autovettura per la quale ha richiesto particolari modalità di assicurazione per guidare, appunto, “assicurato e rassicurato”.
Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, le sanzioni amministrative sono a carico del cliente se gli vengono contestate direttamente in quanto conducente…..mentre il proprietario rimane solidale perché il semplice comodato non sposta l’obbligazione solidale dal proprietario del veicolo al comodatario, come avviene, invece, nel caso di locazione, dove della violazione risponde il locatario.
Se, invece, non è avvenuta la contestazione immediata della violazione il verbale verrà notificato, ovviamente, al comodatario che dovrà rivalersi, in modo privato, nei confronti del comodante, come del resto, sarà scritto nel relativo contratto.

LA SECONDA MODALITÀ

è rappresentata dal fatto che l’autofficina proponga il servizio utilizzando autoveicoli di proprietà ma immatricolati per uso noleggio senza conducente, e ovviamente con  “autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio di autoveicoli senza conducente” rilasciata dal Comune ove si esercita l’attività.
Per la circolazione del mezzo è sempre necessaria la stipula di un contratto tra noleggiatore e noleggiante, di norma il servizio è a pagamento, con obblighi a carico di quest’ultimo per cui  l’officina è ampiamente tutelata in caso di sanzioni amministrative. Ovviamente, di riflesso, c’è un aumento degli aspetti burocratici da parte dell’officina e spese a carico del cliente per il servizio di auto di cortesia.

LA TERZA MODALITÀ

è quella rappresentata dal fatto che l’officina acquisisce il veicolo immatricolato per noleggio senza conducente da una società specializzata alla quale versa un canone.
Il contratto di noleggio stipulato tra l’autofficina e la società specializzata nel settore, prevede la possibilità di rinoleggio a terzi, cioè la vettura acquisita in noleggio e disponibile in officina può a sua volta essere concessa in noleggio ai clienti dell’officina. Pur svolgendo l’officina un ruolo attivo nell’operazione, in realtà il rapporto contrattuale intercorre tra la società di noleggio ed il cliente dell’officina. Sotto il profilo delle varie responsabilità, queste rimangono tutte in capo alla società di noleggio mentre l’officina non è parte del rapporto contrattuale di noleggio.

E’ ovvio che ogni officina adotterà il tipo di comodato, del quale di seguito, si riporta un fac-simile, che riterrà più opportuno per cui sarà il cliente che, letto il tipo di comodato, potrà o non potrà accettarlo.

CONTRATTO TIPO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DI AUTOVETTURA

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, fra i Sigg.:

 

  • ____________________________________, nato/a a ___________________ il _______________ e residente in ________________________________________________________________n. ___, Codice fiscale: _________________, da qui in avanti chiamata COMODANTE

sostitutiva

 

  • ____________________________________, nato/a a ___________________ il _______________ e residente in ________________________________________________________________n. ___, Codice fiscale: _________________, da qui in avanti chiamata COMODATARIO

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

  1. Il comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte comodataria, che accetta, l’autovettura per trasporto di persone “(marca e modello)” targata ……………….., affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività di ……………….. e ne garantisca la custodia e l’ordinaria nonché la straordinaria manutenzione. Si dà atto che lo stato di conservazione di detto bene è ottimo.

 

  1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsi di detto bene che per l’uso determinato dal presente contratto.

 

  1. Il comodatario non potrà concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto o di una parte di esso.

 

  1. Tutte le spese derivanti dall’utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l’ha ricevuta. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell’autovettura, ma il relativo onere e l’effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria; per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell’effettività e dell’inerenza della spesa.

 

  1. In caso di morte del comodante i suoi eredi potranno esigere l’immediata restituzione del bene. In caso di morte del comodatario il comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene.

 

  1. L’automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodatario. Al momento della restituzione l’autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d’uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo

 

  1. Il comodatario si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del comodatario durante il periodo di utilizzo dell’automezzo. Parimenti si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada.

 

  1. Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di ____________________________________.

 

  1. Le spese inerenti al presente contratto saranno carico al comodatario.

 

  1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

sostitutiva

Lì, _____________

 

Firma COMODANTE                                                             Firma COMODATARIO

___________________                                                         ____________________

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
22 settembre 2017

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