Il telelaser può essere usato su tutte le strade comprese quelle dove la contestazione immediata non è necessaria

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, per quanto di competenza si conferma che l’impiego di dispositivi misuratori della velocità, qualora presidiati dagli organi di polizia stradale, è possibile senza ulteriori formalità su tutti i tipi di strade, purché comprese nell’ambito comunale di competenza.
Al riguardo tuttavia si osserva che, se sulla strada in oggetto è già operante, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con Legge n. 168/2002, un controllo con dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, esercitato dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c. 1, del Nuovo codice della strada (DLgs n. 285/1992), si potrebbe effettivamente porre un problema di coordinamento dei servizi di cui all’art. 11, c. 1, lett. a), del Codice, svolti da più soggetti a ciò deputati dall’art. 12, C. 1, del medesimo.
Si invita pertanto a voler rivolgere il quesito al Ministero dell’Interno, competente in materia ai sensi dell’art. 11, c. 3, del Codice.

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