CassazioneL’obbligo di taratura non riguarda le apparecchiature destinate all’esclusivo accertamento di violazioni al C. d. S. ed in particolare dei limiti di velocità

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000876697, emesso il 02.07.2005 dalla Polizia Stradale di Udine,

avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.D.S.).

promossa

con domanda in data 22.07.2005

da

(omissis) nato a Treviso il 19.12.1959 e ivi residente in Via Vegri n. 7, con proc. l’avv. Fabio Capraro di Treviso e l’avv. Paola Contessi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Gemona del Friuli (UD), Via G. Bini n. 25,

OPPONENTE

Contro

PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: Previa sospensione della sua efficacia, annullarsi il verbale opposto. In via subordinata, applicarsi la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale e determinarsi nel minimo anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: convalidarsi il verbale.

FATTO E DIRITTO

Il verbale opposto riporta le seguenti motivazioni:

“il giorno 02.07.2005, alle ore 10:15, alla guida dell’autovettura ATVV, targata CS 978 TS, sulla strada AA 23 in località Trasaghis (UD), al Km. 51,400, circolava ad una velocità di 196 Km/h. Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 10, eccede di 56 Km/h. il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di 130 Km/h. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola 013275 perfettamente funzionante con preventiva verifica. Al trasgressore è stata consegnata copia dello scontrino di accertamento, dando atto che la violazione è stata commessa a metri 601,2 dal Km. 51+400, territorio nel Comune di Trasaghis. Dichiarazioni: nulla. Conducente autorizzato a condurre il veicolo sino propria residenza. Il trasgressore non sottoscrive ma ritira copia”.

L’infrazione è stata accertata da ASC. E. T. e ASS. M. D.L..

Sanzione amministrativa pecuniaria applicata in misura ridotta, pari a €. 357,00. Sanzioni accessorie: ritiro della patente e decurtazione di n° 10 punti sulla patente.

La patente di guida è stata ritirata ed inoltrata alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che ha emesso ordinanza-ingiunzione prot. 16471/05 dd. 16.07.05, con cui ha decretato la sospensione della patente di guida ctg. “B” n. TV2318314C del 02.09.88 (ed ogni altra eventuale patente di guida).

MOTIVI DEL RICORSO

1) Illegittimità dell’accertamento della violazione perché eseguito con apparecchiatura non omologata e perché non è indicata a verbale l’eventuale omologazione, con lesione del diritto di difesa.

2) Inidoneità dell’apparecchiatura “Telelaser” ai fini della prova certa e oggettiva della contestata violazione, perché non consente il controllo a posteriori degli elementi costituenti la violazione. Infatti non vi è la prova che la velocità indicata sullo scontrino sia riferibile al veicolo del ricorrente.

3) L’accertamento è stato eseguito con apparecchio che non consente di fissare la velocità in un dato momento, in modo chiaro ed accertabile e pertanto non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 345 Reg. Att. Es. C.d.S. (cita a tal proposito copiosa giurisprudenza di merito).

4) Il Telelaser non individua automaticamente il veicolo, ma tale attività è riservata all’Agente accertatore con valutazione soggettiva, pertanto la verbalizzazione non è sorretta da fede privilegiata (cita le sentenze della Cass. Civ., SS. UU., n. 12545/1992 e n. 3522/1999). Inoltre l’art. 4 D. L. 121/2002 richiede la prova fotografica (cita la sent. della C. di Cass. n. 13413/04).

5) La rilevazione è stata eseguita alla distanza di 601,2 metri e vi erano altri veicoli, alcuni dei quali in fase di sorpasso.

6) L’apparecchiatura usata per l’accertamento non è stata sottoposta alla taratura prevista dalla Legge 273/1991, al fine di evitare scostamenti percentuali oltre il limite di tolleranza strumentale del 5% (cita sentenza n. 642/2004 del G. di P. di Rovigo).

7) Non essendo dimostrato nè dimostrabile che la velocità accertata sia riferibile al veicolo condotto dal ricorrente, l’accertamento va annullato per insufficienza di prove sulla responsabilità dell’opponente, ex art. 23, comma 12°, L. 689/81.

L’opponente chiede la sospensione dell’efficacia del verbale adducendo motivi di lavoro e assumendo che, in caso di accoglimento del ricorso, sopporterebbe di fatto un danno ingiusto per aver scontato comunque la sanzione accessoria della sospensione della patente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G. d. P. avv. M. Milesi, in sostituzione del Giudicante, con decreto del 26.07.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 20 ottobre 2005, negando la richiesta sospensione per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. Il Comando accertatore ha inviato gli atti e le proprie contodeduzioni in data 01.10.2005. La Prefettura si è costituita in data 5 ottobre 2005, mediante il deposito dell’ordinanza-ingiunzione di cui si è dato atto “supra”.

All’udienza di comparizione la procuratrice dell’opponente deposita memoria di replica alle controdeduzioni del comando accertatore e chiede dichiararsi la contumacia della Prefettura. Quindi conclude come in premessa.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.

Preliminarmente il Giudicante osserva che i “gravi motivi” in base ai quali può essere concessa la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22, L. 689/81, non possono essere soltanto motivi soggettivi perché è evidente che qualsiasi soggetto in possesso di patente può addurli a dimostrazione della necessità di usarla, ma deve invece coesistere, assieme ai gravi motivi soggettivi, il “fumus boni juris” sulla possibilità di annullamento dell’atto impugnato, desunto da eventuali vizi e/o difetti che lo rendano annullabile. Nella fattispecie il Giudicante non ha riscontrato alcun difetto.

Il Giudicante ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sull’affidabilità tecnica del Telelaser LTI 20-20, a seguito delle risultanze della C.T.U. disposta nella causa definita con sentenza n. 120/01, che ha risposto negativamente a tutti i quesiti posti circa la possibilità di errori di rilevazione ed ha chiarito che eventuali errori di utilizzo portano all’annullamento della rilevazione. Si aggiunge che la tolleranza del 5% disposta a favore del trasgressore (art. 345, 2° comma, Reg. C.d.S.) determina la contestazione di velocità sensibilmente inferiori a quelle effettivamente rilevate dall’apparecchiatura, coprendo abbondantemente lo scarto di precisione che lo stesso manuale di istruzioni assegna all’apparecchio. Infatti si legge a pag. 38 del manuale che per le misure di velocità la precisione è di +/– 1 Km./h, mentre per le misure di distanza la precisione è di +/- 10 cm. Tale precisione è stata verificata con la suddetta C.T.U.

Per quanto riguarda l’onere della prova, il Giudicante osserva che ai sensi del 6° comma dell’art. 142 C.d.S. le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate ed in uso alle Forze di Polizia costituiscono fonte di prova della velocità rilevata ed assoggettata a regime sanzionatorio. Nella fattispecie il Telelaser LTI 20-20 matr. n° 013275 era in dotazione alla pattuglia (art. 345, 4° comma, Reg. C.d.S.), è stato regolarmente approvato dal Ministero dei LL.PP. (art. 345, 2° comma, Reg. C.d.S.), è stato regolarmente omologato fino al 07.09.2017 in base ai decreti del Ministero LL.PP. n. 4199 del 08.09.97 e n. 6025 del 30.11.98 e D.M. 29.10.97 (estremi di omologazione riportati anche sullo scontrino consegnato al trasgressore).

Il Giudicante ritiene che l’apparecchiatura in questione sia conforme alle prescrizioni dell’art. 345 Reg. C.d.S. perché consente di “fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”. Infatti fissa la velocità rilevata stampandola sullo scontrino in un dato momento, riportando ora e data sullo scontrino, in modo chiaro ed accertabile, perché può essere accertata dal trasgressore mediante lettura dello scontrino, tutelando la riservatezza dell’utente. Aggiunge che, proprio a tutela della riservatezza, il Telelaser non rilascia la fotografia, perché potrebbe riprendere anche il conducente.

Poiché la verbalizzazione dei pubblici ufficiali assume valore di prova privilegiata per effetto degli artt. 2699 e 2700 c. c., la dimostrazione di eventuale errori di abbinamento fra la velocità rilevata ed il veicolo fermato deve essere fornita dal ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. I, n. 5873/2004). In altri termini non può essere affermata in via generale la possibilità di errori per invalidare l’accertamento, ma deve essere provato che nel caso specifico vi sia stato un errore, prova che nella fattispecie non è stata fornita (vedasi al riguardo la sent. n.10-bis/2000 di questo stesso Giudice, confermata da Cass. Civ., Sez. I, n° 15446/02).

Per quanto riguarda infine l’asserito obbligo di taratura previsto dalla Legge n. 273/1991, il Giudicante osserva che tali norme non riguardano le apparecchiature destinate all’esclusivo accertamento di violazioni al Codice della Strada ed in particolare di violazioni dei limiti di velocità, le quali sono diversamente disciplinate dal D. Lgs. 285/1992 e dal D. Lgs. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Poiché la velocità accertata (Km/h 196) rappresenta anche una grave violazione del principio di sicurezza delle persone e delle cose sancito dagli artt. 140, 1° comma e 141, 1° comma C.D.S., il Giudicante ritiene che la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere determinata ai sensi dell’art. 195, 2° comma C.D.S. e dell’art. 11 L. 789/1981 nella misura del doppio del minimo edittale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000876697, emesso il 02.07.2005 dalla Polizia Stradale di Udine.
Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 714,00.
Conferma le sanzioni accessorie già comminate.
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 20 ottobre 2005.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

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